DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
                          Fiscalita' locale 
 
  1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole:  «31  dicembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «20 dicembre». All'articolo 14, comma 6, del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: "agli  articoli  52  e
59" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52". 
  1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili  ad  uso  abitativo,
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui  al  presente  comma,
alla fideiussione prestata per il  conduttore  non  si  applicano  le
imposte di registro e di bollo". 
  1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Sono
altresi' esenti  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o  parzialmente  montani
di cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e  di
Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso  strumentale
siano assoggettati all'imposta municipale propria  nel  rispetto  del
limite  delle  aliquote  definite  dall'articolo  13,  comma  8,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'  di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai  sensi  dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni"; 
    b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Sono
comunque assoggettati alle  imposte  sui  redditi  ed  alle  relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta  municipale
propria". 
  1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole da: "17, comma 2," a:  "in  modo
tale da" sono sostituite dalle seguenti: "52 del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella
disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo  1,  comma  145,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  A  decorrere   dall'applicazione   dell'imposta   municipale
propria,  in  via  sperimentale,   di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,
l'imposta di scopo si applica,  o  continua  ad  applicarsi  se  gia'
istituita, con riferimento alla base  imponibile  e  alla  disciplina
vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi
eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2006, n. 296". 
  1-quinquies.  A  decorrere  dall'anno  2012,  entro  trenta  giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce  l'aliquota  relativa
all'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche, i comuni sono obbligati  a  inviare  al  Dipartimento  delle
finanze del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  proprie
delibere  ai  fini   della   pubblicazione   nel   sito   informatico
www.finanze.gov.it. 
  2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  si   applicano,   in   deroga
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n.  68  del  2011,  su
tutto il territorio nazionale.  Sono  fatte  salve  le  deliberazioni
emanate prima dell'approvazione del presente decreto. (6) 
  2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
euro 1,50, da riscuotere, unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da
parte delle compagnie  di  navigazione  che  forniscono  collegamenti
marittimi di linea. La compagnia di navigazione e'  responsabile  del
pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e  dal  regolamento  comunale.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100  al  200  per
cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato  o   parziale
versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  L'imposta  non  e'
dovuta dai soggetti  residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli
studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei  familiari  dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni  possono  prevedere   nel
regolamento modalita'  applicative  del  tributo,  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o  per  determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a  finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi  servizi
pubblici locali". 
  3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma  5,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per  mille  ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale  propria
relativa agli immobili diversi  da  quelli  destinati  ad  abitazione
principale e  relative  pertinenze,  spettante  al  comune  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Il contributo e'  versato  a  cura  della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da  parte  della  struttura
stessa,   secondo   modalita'   stabilite   mediante    provvedimento
dell'Agenzia delle entrate. 
  4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma  123,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.  Sono  fatti  salvi  i
provvedimenti  normativi  delle  regioni  e  le  deliberazioni  delle
province e dei comuni,  relativi  all'anno  d'imposta  2012,  emanati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"  sono  soppresse  e
dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: ";  restano
ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo  2,  comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.  504  del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli  imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 99,  e  successive  modificazioni,  iscritti  nella
previdenza agricola";  al  medesimo  comma  2,  secondo  periodo,  le
parole:  "dimora  abitualmente  e   risiede   anagraficamente"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano
abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in   cui   i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora  abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel  territorio
comunale, le  agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile"; 
    b) al comma 3 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "La
base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
      a) per i fabbricati di interesse storico  o  artistico  di  cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
      b) per i fabbricati dichiarati inagibili  o  inabitabili  e  di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno  durante  il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  a
quanto   previsto    dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i
comuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenza
sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi   di
manutenzione"; 
    c) al comma 5, le parole: "pari  a  130"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pari a 135" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,  posseduti
e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e'
pari a 110"; 
    d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Per
l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30  per  cento
dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la  seconda  rata
e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per  l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il  versamento
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali  di  cui
al comma 14-ter e' effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
emanare  entro  il  10  dicembre  2012,  si  provvede,   sulla   base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della  prima  rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in  modo  da  garantire
che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012  gli  ammontari
previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze  rispettivamente
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni"; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o  da
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,
sono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte   di   valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
      a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
      b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
      c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000"; 
    f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole:  "30  dicembre
1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie  non
si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma  11
a favore dello Stato e il comma  17.  I  comuni  possono  considerare
direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai  cittadini
italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di
proprieta' o di usufrutto in Italia, a  condizione  che  non  risulti
locata"; 
    g) al comma 11, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Non e' dovuta la quota di  imposta  riservata  allo  Stato  per  gli
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il
comma 17"; 
    h) al comma 12, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" sono
aggiunte le seguenti: "nonche', a decorrere  dal  1º  dicembre  2012,
tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  si  applicano   le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili"; 
    i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
    "12-bis.  Per  l'anno  2012,  il  pagamento  della   prima   rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione  di
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50  per  cento  dell'importo
ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste  dal
presente articolo; la seconda rata e' versata  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la  prima  e
la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16
settembre; la terza rata e' versata, entro il 16  dicembre,  a  saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012,  la
stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro
il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento  dell'imposta  calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo e la seconda, entro il 16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per il medesimo  anno,  i  comuni  iscrivono  nel  bilancio  di
previsione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agli
importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella
pubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.   L'accertamento
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  e
gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al
fondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  erariali,  in
esito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012,
si provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta
municipale propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  dei
fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative
variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'anno
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono
approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
     12-ter. I soggetti passivi devono  presentare  la  dichiarazione
entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili  ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con  il
decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni  dei  dati  ed
elementi dichiarati cui consegua un  diverso  ammontare  dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono altresi' disciplinati i  casi  in
cui  deve  essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme  le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili  per
i quali l'obbligo dichiarativo e'  sorto  dal  1º  gennaio  2012,  la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012"; 
    l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
    "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni
di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  dell'imposta
municipale propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via
telematica  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,
n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nel predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  delle
deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1º  gennaio  dell'anno   di
pubblicazione  nel  sito  informatico,   a   condizione   che   detta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la  delibera
si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine  del
23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine  del  30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno"; 
    m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i
soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano". 
  5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015,  N.  4,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 34. 
  5-ter. Il comma 5 dell'articolo  2  del  decreto-legge  23  gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993, n. 75, e' abrogato. 
  5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e' abrogato. 
  5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del  capo  V
del titolo II del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, le disposizioni di  cui  ai  commi  36-bis  e
36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge  n.
148 del 2011. 
  5-sexies. Al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  37,  comma  4-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico
o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per
cento"; 
    b) all'articolo 90, comma 1: 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "Per  gli
immobili riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili
locati riconosciuti  di  interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di  locazione
ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura  pari  a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione"; 
    c) all'articolo 144, comma 1: 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "Per  gli
immobili riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41"; 
      2)  nell'ultimo  periodo,  le  parole:  "ultimo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo". 
  5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2011. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui al comma 5-sexies. 
  5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle  zone  colpite  dal
sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti od  oggetto  di  ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o  parzialmente,
non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei fabbricati medesimi. I fabbricati di  cui  al  periodo
precedente  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  fino   alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi". 
  6.  Per  l'anno  2012  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
degli enti locali sono determinati in base alle  disposizioni  recate
dall'articolo 2,  comma  45,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche  delle  dotazioni  dei  fondi
successivamente intervenute. 
  7.  Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  mese  di  marzo  2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni,  un  importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011  in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  detto  acconto  e'
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.  Le
somme erogate  in  acconto  sono  portate  in  detrazione  da  quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo  18  agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente
deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i  livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno  dimostrazione  di  tale  rispetto  trasmettendo  la   prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
all'articolo 161 del penultimo  esercizio  finanziario  precedente  a
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti  limiti
minimi di copertura. Ove non risulti  presentato  il  certificato  di
bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo
certificato  disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle   risorse
attribuite dal  Ministero  dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti
erariali e di federalismo  fiscale;  in  caso  di  incapienza  l'ente
locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
somme residue. 
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 
  10. A decorrere dal 1°  aprile  2012,  al  fine  di  coordinare  le
disposizioni tributarie nazionali applicate  al  consumo  di  energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo  1,  paragrafo  2,  della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2008,  relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva  92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  e'  abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali  derivante  dall'attuazione  del
presente comma, pari a complessivi 180 milioni  di  euro  per  l'anno
2012 e 239 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2013,  e'
reintegrato agli enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano  con  le  risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse  alla  finanza
pubblica disposto dal comma 11. 
  11. Il concorso alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto
dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro  per  l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 
  12. Nell'articolo 2 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In  relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto  previsto  dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le modalita' di presentazione  delle  istanze  di  rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello  in  corso  al  31
dicembre 2012, per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui  all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, nonche' ogni  altra  disposizione  di  attuazione  del  presente
articolo.». 
  12-bis.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo,  le  parole:
"e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse. 
  12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, le parole: "30  giugno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre". 
  12-quater.   Nelle   more   dell'attuazione   delle    disposizioni
dell'articolo  5,  commi  1,  lettera  e),  e  5-bis,   del   decreto
legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  le  amministrazioni  competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio  immobiliare  statale,
ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione. 
  12-quinquies.   Ai   soli   fini   dell'applicazione   dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni,  nonche'  all'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni,  l'assegnazione  della  casa  coniugale  al   coniuge,
disposta  a  seguito  di   provvedimento   di   separazione   legale,
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 23 maggio  2013,  n.  97
(in G.U. 1a s.s. 29/5/2013, n. 22), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 dell'art. 4,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana".