DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 12-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
                 Comunicazioni e adempimenti formali 
 
  1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a  regimi
fiscali   opzionali,   subordinati    all'obbligo    di    preventiva
comunicazione ovvero ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non
tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che  la  violazione
non sia stata constatata o non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
verifiche o altre  attivita'  amministrative  di  accertamento  delle
quali l'autore dell'inadempimento  abbia  avuto  formale  conoscenza,
laddove il contribuente: 
    a)  abbia  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  effettui  la  comunicazione   ovvero   esegua   l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile; ((28)) 
    c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima  della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.   471,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono  partecipare
al riparto del 5 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto  in  tutto  o  in  parte,
entro  i  termini  di  scadenza,  agli  adempimenti   richiesti   per
l'ammissione al contributo: 
    a) abbiano i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  presentino  le  domande  di  iscrizione  e  provvedano   alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; 
    c) versino contestualmente  l'importo  pari  alla  misura  minima
della sanzione stabilita  dall'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita'  stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
  «In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito  delle
societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi  del  consolidato
di cui all'articolo 122 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, la  mancata  indicazione  degli  estremi  del  soggetto
cessionario e dell'importo  ceduto  non  determina  l'inefficacia  ai
sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, nella misura massima stabilita.». 
  3-bis.  In  caso  di  cessione   di   eccedenze   utilizzabili   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  tra  soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione  degli
estremi  del  soggetto  cessionario,  dell'importo  ceduto  o   della
tipologia di tributo oggetto di cessione non determina  l'inefficacia
della  cessione.  In  tal  caso,  si  applica  la  sanzione  di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita. 
  4. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17,  le  parole:  «entro  il  giorno  16  del  mese
successivo» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  di
effettuazione della  prima  liquidazione  periodica  IVA,  mensile  o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate  senza
applicazione dell'imposta». 
  4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo  della
disposizione di  cui  all'articolo  1,  comma  604,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto ivi prevista si intende  applicata  ai  soli  collegi
universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli  ambiti
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338. 
  5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «la  data  in  cui  ha  effetto  la
deliberazione  di  messa  in  liquidazione»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «la  data  in  cui  si  determinano  gli   effetti   dello
scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e  2485  del
codice civile, ovvero per le imprese  individuali  la  data  indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli  effetti,  anche  ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile,  si
producono prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore  o,  in
mancanza, il rappresentante legale, non e'  tenuto  a  presentare  le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti  delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo,  e
3, prima della data in cui  ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
liquidazione, ad  eccezione  dell'ipotesi  in  cui  la  revoca  abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione  relativa  alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui  si  verifica  l'inizio
della liquidazione.». 
  5-bis. Il comma 28 dell'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: 
  "28. In caso di appalto di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  al
versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture  inerenti
alle  prestazioni  effettuate  nell'ambito  dell'appalto,   ove   non
dimostri di avere messo  in  atto  tutte  le  cautele  possibili  per
evitare l'inadempimento". 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole:  «,  di  importo  non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo  di  comunicazione  delle  operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per  le  quali  e'
previsto l'obbligo di emissione  della  fattura  e'  assolto  con  la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di  tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non e' previsto l'obbligo  di  emissione  della  fattura  la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non  inferiore  ad  euro  3.600,  comprensivo
dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti   alle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le  comunicazioni  sono  dovute  limitatamente
alle fatture emesse o  ricevute  per  operazioni  diverse  da  quelle
inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai  sensi  dell'articolo
7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 605». 
  6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  "10-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso
privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo". 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli»  sono
sostituite  dalla  seguente:  «Negli»  e  dopo  le  parole:  «con  la
precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte  le  seguenti:  «solo  ove
espressamente richiesto»; 
    b) nell'articolo 60,  il  secondo  periodo  del  terzo  comma  e'
soppresso. 
  8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite  le  seguenti:
«di importo superiore a euro 500».». 
  9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi , e delle relative sanzioni penali e amministrative  ,  e
delle relative norme di attuazione, possono essere  sostituiti  dalla
presentazione  esclusivamente  in  forma  telematica,   con   cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli: 
    a) operatori di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita'  superiore  a  25  metri  cubi,   esercenti   impianti   di
distribuzione  stradale  di  carburanti,  esercenti   apparecchi   di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati,  agricoli  ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto  legislativo  n.
504 del 1995; 
    c) operatori che trattano esclusivamente prodotti  energetici  in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del  capo  II  del  decreto  del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; 
    d) operatori che  trattano  esclusivamente  alcoli  sottoposti  a
vigilanza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  66  del  citato  decreto
legislativo, n. 504 del 1995  e  dell'articolo  22  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; 
    e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
  10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi  entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti: 
    a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati delle contabilita'  degli  operatori  di  cui  al
comma 9, lettere da b) ad e); 
    b) regole per la gestione  e  la  conservazione  dei  dati  delle
contabilita' trasmessi telematicamente; 
    c) istruzioni per la  produzione  della  stampa  dei  dati  delle
contabilita' da esibire a richiesta  degli  organi  di  controllo  in
sostituzione dei registri di cui al comma 9. 
  11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,  l'applicabilita'
delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2,  nelle  fabbriche  con
produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del
prodotto  finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
condizionamento, sulla  base  di  appositi  misuratori,  direttamente
dall'esercente   l'impianto.   Il   prodotto   finito   deve   essere
confezionato nella  stessa  fabbrica  di  produzione  e  detenuto  ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi  5  e  6,
lettere b) e c).». 
  12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-  bis  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  Testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  l'assetto
del   deposito   fiscale   e   le    modalita'    di    accertamento,
contabilizzazione e controllo della  produzione  sono  stabiliti  con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». (23) 
  13. All'articolo 53, comma 7, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui  all'articolo  21,
la licenza e' rilasciata  successivamente  al  controllo  degli  atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione  relativa  al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 
  13-bis.  All'articolo  9-bis,   comma   2,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  le  parole:  "Nel  settore
turistico" sono sostituite dalle  seguenti:  "Nei  settori  agricolo,
turistico". 
  13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis) per l'attivita' di  organizzazione  di  escursioni,  visite
della citta', giri turistici ed  eventi  similari,  effettuata  dalle
agenzie di viaggi e turismo". 
  13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  le  parole:  "dal  comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 2 e 3, lettere a) e b),". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1.  comma
691) che "dal primo giorno del primo mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, introdotto dal comma 690,  lettera  b),  del  presente  articolo
[...] il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e' abrogato". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla
L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto (con  l'art.  2-ter,  comma  1,
lettera c)) che "Al fine di garantire la certezza del  diritto  e  di
prevenire e ridurre il contenzioso in materia  di  incentivi  per  le
spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
  [...] 
  c)  la  lettera  b)  del  citato  comma  1  dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel  senso  che  la  prima
dichiarazione utile e' la prima dichiarazione dei redditi nella quale
deve essere esercitato il  diritto  a  beneficiare  della  detrazione
della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel
caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle
opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.  34
del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima
della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma  7
del medesimo articolo 121".