DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 30-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
 
           Contenzioso in materia tributaria e riscossione 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
  2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti   amministrativi   per   la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,  e  seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate  con
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai
sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374. 
  3. Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo  tributario,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, lettera f),  le  parole:  «comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
    b) dopo l'articolo 69 e'  inserito  il  seguente:  «Art.  69-bis.
(Aggiornamento  degli  atti  catastali)  -  1.  Se   la   commissione
tributaria accoglie totalmente o  parzialmente  il  ricorso  proposto
avverso  gli  atti  relativi  alle  operazioni   catastali   indicate
nell'articolo 2, comma 2,  e  la  relativa  sentenza  e'  passata  in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione
di  passaggio  in  giudicato,  sulla  base  della   quale   l'ufficio
dell'Agenzia del territorio  provvede  all'aggiornamento  degli  atti
catastali.». 
  3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  le  parole:  "e  9,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato  nel
processo tributario,"; 
    b) le parole: ", amministrative  e  tributaria"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e amministrativa". 
  3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  le  sentenze,  emanate  nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono  comunque
annotate  negli  atti  catastali  con  le  modalita'  stabilite   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 39 e' inserito il seguente: 
    "39-bis. E' istituito il ruolo  unico  nazionale  dei  componenti
delle commissioni tributarie,  tenuto  dal  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti,  ancorche'
temporaneamente  fuori  ruolo,   i   componenti   delle   commissioni
tributarie  provinciali  e  regionali,  nonche'  i  componenti  della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata  in
vigore del presente comma. I componenti delle commissioni  tributarie
sono inseriti nel ruolo unico secondo  la  rispettiva  anzianita'  di
servizio nella qualifica. I componenti delle  commissioni  tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  65  del  16  agosto
2011, sono inseriti nel ruolo unico  secondo  l'ordine  dagli  stessi
conseguito  in  funzione  del  punteggio  complessivo  per  i  titoli
valutati nelle relative procedure  selettive.  A  tale  ultimo  fine,
relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla
scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione
tributaria bandite; ai fini della  immissione  in  servizio  di  tali
candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma  39.  In
caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica  ovvero  di  pari
punteggio, i componenti delle commissioni  tributarie  sono  inseriti
nel  ruolo  unico  secondo  l'anzianita'  anagrafica.   A   decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria". 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e  del  demanio,  nonche'  ((all'Agenzia
delle entrate-Riscossione)). 
  6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e  di
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  nazionali,  svolte  dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello  Stato,  diversi  da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai  rendiconti  approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne  diritto,  nonche'  le
spese e gli interessi maturati a decorrere  dalla  data  di  chiusura
delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla  base  del  tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40  punti,  con  capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo  sulla  base  dei  soli  interessi
legali. 
  7. Sono fatti salvi , in riferimento ai crediti di cui al comma  6,
gli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di  sentenze  passate  in
giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile. 
  8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
  10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della  regione  Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione  di
ogni  pretesa  del  soggetto  proprietario  dell'impianto,   di   cui
all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale  come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private  e  quelle
pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in  attuazione  della
disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 
  11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter)  delle  spese
sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di  Acerra
e  per  l'attuazione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti   e   della
depurazione delle acque,  nei  limiti  dell'ammontare  delle  entrate
riscosse  dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
rivenienti dalla quota  spettante  alla  stessa  Regione  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di  euro
annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai  sensi  dell'articolo  18
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento  del
canone di affitto di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  dello  stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato.». 
  11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate
all'acquisto di cui al comma 8, al contributo  di  cui  al  comma  9,
nonche', previa  adozione  da  parte  della  regione  Campania  della
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli  importi
delle somme destinate alle relative  finalita',  alle  spese  di  cui
all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter),  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, introdotta dal  comma  11  del  presente  articolo,  in
quanto riconducibili alla  connotazione  di  entrate  a  destinazione
vincolata. 
  11-ter.  Al  fine  di  evitare  interruzioni  o   turbamenti   alla
regolarita' della gestione  del  termovalorizzatore  di  Acerra  puo'
essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la  durata
di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  presidio  militare  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con oneri  quantificati  in  euro  1.007.527  a  carico  della  quota
spettante alla regione Campania dei ricavi  derivanti  dalla  vendita
dell'energia. 
  11-quater.  All'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2,  dopo  le  parole:  "cessione  pro  soluto"  sono
inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e  la
modalita' della sua notificazione sono disciplinate,  con  l'adozione
di  forme  semplificate,  inclusa  la  via  telematica,  dal  decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.
183. 
  11-quinquies. La disposizione  di  cui  al  comma  11-quater  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche  alle  amministrazioni
statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, alla lettera a), le  parole:  "Le  assegnazioni  disposte  con
utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una  quota  delle  risorse
del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  passivi
di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro,  e'  assegnata  agli
enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento dei crediti  di
cui  al  presente  comma.  L'utilizzo"  e  le  parole:  "al   periodo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti". 
  11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e  regioni  del  21
dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle  regioni  a  statuto
ordinario per l'anno 2012,  come  complessivamente  rideterminate  in
base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  ai  sensi  di  successive
disposizioni, sono  finalizzate  al  finanziamento  degli  interventi
regionali in materia di  edilizia  sanitaria,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale  di  cui  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto  nella  seduta
del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a  148  milioni
di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto  dalle  regioni  a
statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
relativa ai contratti  di  servizio  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario. 
  11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, e' abrogato. 
  11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  pari  a  425
milioni di euro, al  fine  di  assicurare  nelle  regioni  a  statuto
ordinario  i  necessari  servizi   di   trasporto   pubblico   locale
ferroviario da parte della societa' Trenitalia Spa,  sono  ripartite,
per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo  i
criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate,
per la parte non ancora erogata, alla  societa'  Trenitalia  Spa.  Al
relativo  versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.