DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 27-10-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
        Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124)). 
  2.  In  considerazione  dei  particolari  interessi  coinvolti  nel
settore dei  giochi  pubblici  e  per  contrastare  efficacemente  il
pericolo  di  infiltrazioni  criminali  nel  medesimo  settore,  sono
introdotte le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 3-bis dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e  successive  modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di  cui
al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 
    a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza,  e
per una piu' efficace e tempestiva  verifica  degli  adempimenti  cui
ciascun soggetto e' tenuto, e' fatto obbligo  a  tutte  le  figure  a
vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco  di  effettuare
ogni tipo di versamento senza  utilizzo  di  moneta  contante  e  con
modalita' che assicurino la tracciabilita' di ogni pagamento"; 
    a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
    "27-bis. Al fine  di  assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari, finalizzata a  prevenire  infiltrazioni  criminali  e  il
riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorche' in
caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni  di  polizia  o
delle  concessioni  rilasciate  dall'Amministrazione   autonoma   dei
monopoli di Stato, gestisce con qualunque  mezzo,  anche  telematico,
per conto proprio o di  terzi,  anche  ubicati  all'estero,  concorsi
pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu'
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche  o  presso  la
societa' Poste italiane Spa, dedicati in via  esclusiva  ai  predetti
concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare
le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di
ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di  qualsiasi
genere"; 
    b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo  la  parola:  «rinnovo»  sono  inserite  le
seguenti: «o il mantenimento»; le parole: "o indagato" sono soppresse
e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2  e  3
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e  dagli  articoli  314,
316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323," e dopo  le  parole:
"416-bis," e' inserita la seguente: «644,»;  al  secondo  periodo  le
parole: "o  indagate"  sono  soppresse;  nello  stesso  comma  25  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione
a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento  delle  concessioni  di
cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in  cui  la  condanna,
ovvero l'imputazione o la condizione  di  indagato  sia  riferita  al
coniuge non separato.». 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. 
  4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta  unitaria  minima  di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli  e'  stabilita  tra  5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
puo' essere inferiore a due euro. Il  predetto  importo  puo'  essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta  delle  formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  5. Al  fine  di  perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per  lo  sviluppo  del  settore  ippico  -   ASSI,   procedono   alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i  competenti  organi,
con abbandono di ogni controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito
indicati: 
    a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche  annualmente  documentate  da  Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione  al  50  per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo  ad  AAMS.  Per  l'effetto,
l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011 per le finalita'  di  finanziamento  del  montepremi
delle corse, di  cui  all'articolo  1,  comma  281,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311; 
    b) relativamente alle quote di prelievo di  cui  all'articolo  12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169  ed
alle relative integrazioni, definizione, in via  equitativa,  di  una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. (7) 
  6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il  predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. 
  8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
la lettera p) e' soppressa. 
  8-bis. Al comma 34 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le  parole:  "entro  il  30
giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  1º  gennaio
2013". 
  9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al  fine  di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 del 14  novembre  2011.  Conseguentemente,
nel predetto decreto direttoriale: 
    a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º settembre"; 
    b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le  parole:  "31  dicembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º luglio"; 
    c) all'articolo 5, comma 3, dopo le  parole:  "I  prelievi  sulle
vincite di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", a  decorrere
dal 1º settembre 2012,". 
  9-bis. Al fine di  rendere  la  legislazione  nazionale  pienamente
coerente con quella  degli  altri  Paesi  che  concorrono  in  ambito
europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo
24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera  a)  e'
sostituita dalla seguente: 
    "a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il  relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2
euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta  nazionale  ad
imposta e con destinazione  a  montepremi  del  50  per  cento  della
raccolta nonche' delle vincite, pari o  superiori  a  10  milioni  di
euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal  regolamento
di gioco". 
  9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la seguente lettera: 
    "q-quater) le controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti
emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia
di  giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   e   quelli   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro". 
  9-quater. La disposizione di cui all'articolo  2,  comma  2,  primo
periodo, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si  interpreta  nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche  statali  i  cui  bandi  di  gara  siano  stati  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della  predetta  legge
n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi  siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta. 
  9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: ". Se la violazione e' commessa dal  rappresentante
o dal dipendente di una persona giuridica  o  di  un  ente  privo  di
personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica
o all'ente". 
  9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, e' abrogato. 
  9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2013,  il  prelievo  erariale
sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per  il  controllore
centralizzato  del  gioco,  di  cui  agli  articoli  5,  6  e  7  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  31  gennaio
2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati  nella  misura,
rispettivamente, dell'11 per cento, di  almeno  il  70  per  cento  e
dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali  aliquote
si applicano sia al gioco  raccolto  su  rete  fisica  sia  a  quello
effettuato con partecipazione  a  distanza  di  cui  al  decreto  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139  del
17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, le parole: "con un'aliquota  di  imposta  stabilita  in
misura pari  al  10%  delle  somme  giocate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco  pari
all'1 per cento delle somme giocate" e le parole:  "le  modalita'  di
versamento  dell'imposta"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "le
modalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso  per  il
controllore centralizzato del gioco". 
  9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco
pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi  sportivi,
anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono
rivolte a favorire tale riordino, attraverso  un  primo  allineamento
temporale delle scadenze  delle  concessioni  aventi  ad  oggetto  la
raccolta  delle  predette  scommesse,  con  il  contestuale  rispetto
dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione  dei
soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse  su  eventi
sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti
dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  16
febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A  questo  fine,
in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni
per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque  non  oltre
il 31 luglio 2012,  una  gara  per  la  selezione  dei  soggetti  che
raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri: 
    a)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi  la  sede  legale  ove  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e  che
siano  altresi'  in   possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',
affidabilita'       ed       economico-patrimoniale       individuati
dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  tenuto  conto
delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30  giugno  2016,
per la raccolta, esclusivamente  in  rete  fisica,  di  scommesse  su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino  a
un numero massimo  di  2.000,  aventi  come  attivita'  esclusiva  la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza  vincolo  di
distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di  raccolta,
gia' attivi, di identiche scommesse; 
    c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di
11.000 euro per ciascuna agenzia; 
    d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di  contenuto
coerente con ogni altro principio  stabilito  dalla  citata  sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del  16  febbraio  2012,
nonche' con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in  materia
di giochi pubblici; 
    e) possibilita' di esercizio delle agenzie in un qualunque comune
o provincia,  senza  limiti  numerici  su  base  territoriale  ovvero
condizioni di favore rispetto a  concessionari  gia'  abilitati  alla
raccolta di identiche scommesse o che possono comunque  risultare  di
favore per tali ultimi concessionari; 
    f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le
loro attivita' di raccolta fino alla  data  di  sottoscrizione  delle
concessioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  del
predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  la  lettera  e)  del  comma  287
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  nonche'  la
lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 20 novembre 2013, n. 275
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  10,   comma   5,   lettera   b),   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di  accertamento),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente alle parole «non superiore
al 5 per cento»".