DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. (12G0180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
              Razionalizzazione di taluni enti sanitari 
 
  1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali»  di  cui  ai
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
funzioni gia' svolte dalla societa'  consortile  «Consorzio  Anagrafi
animali» sono trasferite, con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali  e  al  Ministero  della  salute  secondo   le   rispettive
competenze. Alle predette  funzioni  i  citati  Ministeri  provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti  di  bilancio
previsti, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 4, comma  4-ter,  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, riaffluiscono al bilancio dell' Agenzia per le  erogazioni  in
agricoltura  (AGEA),  anche  mediante  ((versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato)) e successiva riassegnazione alla spesa. 
  2. Al  fine  di  limitare  gli  oneri  per  il  Servizio  sanitario
nazionale  per  l'erogazione  delle  prestazioni  in   favore   delle
popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la  promozione  della
salute delle popolazioni migranti  ed  il  contrasto  delle  malattie
della  poverta'  (INMP)   gia'   costituito   quale   sperimentazione
gestionale, e' ente con personalita' giuridica di  diritto  pubblico,
dotato  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa  e   contabile,
vigilato dal Ministero della salute, con  il  compito  di  promuovere
attivita' di assistenza, ricerca e formazione  per  la  salute  delle
popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'. 
  3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro  di  riferimento
della rete nazionale per le  problematiche  di  assistenza  in  campo
((socio-sanitario)) legate alle popolazioni migranti e alla poverta',
nonche' Centro nazionale per la mediazione  transculturale  in  campo
sanitario. 
  4.  Sono  organi  dell'Istituto  il  Consiglio  di  indirizzo,   il
Direttore e il Collegio  sindacale.  Il  Consiglio  di  indirizzo  e'
composto da cinque membri, di cui due  nominati  dal  Ministro  della
salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano  alla  rete
di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore
e'  nominato  dal  Ministro  della  salute,  rappresenta   legalmente
l'Istituto ed esercita  tutti  i  poteri  di  gestione.  Il  Collegio
sindacale e' costituito da tre  membri,  due  nominati  dal  Ministro
della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, nonche' uno  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con compiti di  controllo  interno.  Con  decreto  del
Ministro della salute, adottato di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ((sono disciplinati)) il funzionamento e l'organizzazione
dell'Istituto. 
  5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per   il
finanziamento delle attivita' si provvede annualmente nell'ambito  di
un  apposito  progetto  interregionale,  approvato  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate  all'  attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2013 ((, alla cui erogazione, a  favore  del  medesimo  Istituto,  si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento)).». 
  6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per  la  promozione
della  salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il  contrasto  delle
malattie della poverta' (INMP),  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro  5  milioni
nell'anno 2012 e di euro  10  milioni  a  decorrere  dall'anno  2013,
nonche' mediante i rimborsi delle prestazioni erogate  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche  di
ricerca nazionali ed internazionali. 
  7. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  4
sono abrogati i commi 7 e 8  dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21  giugno  2007  la  misura  del
contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari
dipendenti pubblici,  iscritti  ai  rispettivi  ordini  professionali
italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi  e  odontoiatri  e  dei
veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente  in
12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004,  in
10 euro mensili per gli anni  2005  e  2006,  nonche'  in  11  ((euro
mensili)) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003-1° gennaio 2007
la misura del contributo a  carico  dei  sanitari  individuati  quali
nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2,  della
legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa
forfettariamente  determinata  negli  identici  importi  di  cui   al
presente comma. 
  9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di  cui  al
comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute
dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da  versare.  Con
delibera  della  Fondazione  ((sono  stabilite))  la  procedura,   le
modalita' e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso.  Dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  estinti  ogni
azione  o   processo   relativo   alla   determinazione,   pagamento,
riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo.  La
Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a non avviare le  procedure
per la riscossione coattiva per crediti di importo ((inferiore a  500
euro)). Per gli anni successivi al  2007  resta  confermato,  per  la
determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto
dal  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.   159,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  ((9-bis. Al comma 1 dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, le  parole:  ",  unitamente  a  prestazioni  di
ricovero e cura di alta specialita'" sono sostituite dalle  seguenti:
"ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta  specialita'  o
svolgono altre attivita' aventi i  caratteri  di  eccellenza  di  cui
all'articolo 13, comma 3, lettera d)". 
  9-ter. Al comma 3  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d)  caratteri  di  eccellenza  del  livello  dell'attivita'   di
ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta negli  ultimi
tre  anni,  ovvero  del   contributo   tecnico-scientifico   fornito,
nell'ambito di  un'attivita'  di  ricerca  biomedica  riconosciuta  a
livello nazionale e internazionale, al fine di  assicurare  una  piu'
alta qualita' dell'attivita' assistenziale,  attestata  da  strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale")). 
  10. I commi 1 e 2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di
riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione
competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante
la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata  con
decreto del Ministro della salute, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale ((devono
essere indicate)) la sede effettiva di attivita' della struttura e la
disciplina per la quale si richiede il riconoscimento,  al  Ministero
della salute, evidenziando la  coerenza  del  riconoscimento  con  la
propria programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute  nomina
una commissione di valutazione formata da almeno  due  esperti  nella
disciplina oggetto della richiesta di  riconoscimento,  che  svolgono
l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni  dalla  nomina,  la
commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza  dei
requisiti di cui all'articolo 13, comma 3,  sulla  completezza  della
documentazione  allegata  alla  domanda  e  su  quella  eventualmente
acquisita  dalla  struttura  interessata.   La   commissione   ((puo'
procedere ai necessari sopralluoghi e  valutare  gli  elementi  cosi'
acquisiti)). Entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  del  parere,  il
Ministro della salute trasmette gli atti alla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  che  deve  esprimersi   sulla   domanda   di
riconoscimento  entro  quarantacinque   giorni   dal   ricevimento.».
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189)). 
  ((10-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, le parole:  "d'intesa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "previa intesa")). 
  11. I commi 1 e 2  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS,
gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni  due  anni
al Ministero della salute i dati aggiornati  circa  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  13,   nonche'   la   documentazione
necessaria ai fini della conferma, ((secondo quanto  stabilito))  dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14.  2.  Il  Ministero  della
salute,  nell'esercizio  delle   funzioni   di   vigilanza   di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  puo'  verificare  in  ogni  momento   la
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento  delle  Fondazioni
IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati.  Nel  caso
di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero  informa  la
regione territorialmente competente ed assegna  all'ente  un  termine
non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il  possesso  dei
prescritti  requisiti.  Il  Ministro  della  salute  e   la   regione
competente  possono  immediatamente  sostituire  i  propri  designati
all'interno  dei  consigli  di  amministrazione,  nonche'  sospendere
cautelativamente ((l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli
enti  interessati)).  Alla  scadenza  di  tale  termine,  sulla  base
dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con  il
Presidente  della  regione  interessata,   conferma   o   revoca   il
riconoscimento.». 
  12. Con decreto del Ministro della salute, ((sentiti)) il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   nonche'   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi  entro  il  31
dicembre 2012, sono stabiliti  i  criteri  di  classificazione  degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non  trasformati,
delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto  privato  sulla
base  di  indicatori  ((qualitativi  e  quantitativi))  di  carattere
scientifico di comprovato valore internazionale, anche  ai  fini  del
loro inserimento nella rete di attivita' di ricerca; con il  medesimo
decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attivita'  di
ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti  soggetti,  sono
individuate le modalita' attraverso  cui  realizzare  l'attivita'  di
ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.