DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
Trasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   della
    pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,  ferma
restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»; 
    b)  all'articolo  65,  dopo  il  comma  1-bis),  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. Il mancato avvio del procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e
c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'
disciplinare dello stesso.»; 
    c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «le  dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per  via  telematica»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «le  dichiarazioni  presentate  per  via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi
pubblici»; 
    d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «amministrazioni
pubbliche» sono  inserite  le  seguenti:  «e  i  gestori  di  servizi
pubblici». 
    d-bis)  il  comma  1  dell'articolo  57-bis  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e'
istituito l'indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione  e
dei  gestori  di  pubblici  servizi,  nel  quale  sono  indicati  gli
indirizzi di posta  elettronica  certificata  da  utilizzare  per  le
comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e  per  l'invio  di
documenti  a  tutti  gli  effetti   di   legge   tra   le   pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati". 
  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente: 
  «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  con  firma  elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente». 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal
30  giugno  2014  per  i  contratti  stipulati  in   forma   pubblica
amministrativa e a far data dal  1°  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata. 
  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e
gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del
trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili. 
  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.