DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 36 
 
Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti
                              d'impresa 
 
  1. I confidi sottoposti entro  il  31  dicembre  2013  a  vigilanza
diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonare
per la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o
riserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  di
altri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Le
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nel
caso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo
consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a
partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31
dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la
delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 
  2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico  nazionale
per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.  Il  Fondo
e' costituito dai  contributi  volontari  degli  agricoltori  e  puo'
beneficiare di  contributi  pubblici  compatibili  con  la  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. 
  2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  puo'
prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  gli
stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni
previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddetto
fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  comma
2-bis. 
  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle  banche  e  dalle  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  a
condizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titoli
similari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  di
Paesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenuti
da investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  per
interposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  del
patrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:  "Nell'articolo  1  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali
finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni
negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»"; 
    c) il comma 16 e' abrogato; 
    d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e
i  titoli  similari  emessi  da  societa'  non  emittenti   strumenti
finanziari  rappresentativi   del   capitale   quotati   in   mercati
regolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  diverse
dalle   banche   e   dalle   micro-imprese,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
possono prevedere clausole di partecipazione agli utili  d'impresa  e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a
trentasei mesi.»; 
    e) al comma 21, il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle
obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato
della  riserva  legale  e  delle   riserve   disponibili   risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni."; 
    f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:  "Qualora  l'emissione
con  clausole  partecipative   contempli   anche   la   clausola   di
subordinazione e comporti il  vincolo  di  non  ridurre  il  capitale
sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente  variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di
specifico accantonamento per onere nel conto  dei  profitti  e  delle
perdite della societa' emittente, rappresenta un  costo  e,  ai  fini
dell'applicazione  delle  imposte  sui  redditi,  e'   computata   in
diminuzione del reddito dell'esercizio di  competenza,  a  condizione
che il  corrispettivo  non  sia  costituito  esclusivamente  da  tale
componente variabile. Ad ogni  effetto  di  legge,  gli  utili  netti
annuali si considerano depurati da detta somma."; 
    g) dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  "24-bis.  La
disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8". 
  3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie
delle azioni  privilegiate  in  circolazione,  la  Cassa  depositi  e
prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio  2013,  il
rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita': 
    a)  determinazione  del  valore  di  CDP   (i)   alla   data   di
trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii)  al  31  dicembre
2012 sulla base di perizie giurate di stima che  tengano  conto,  tra
l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del
risparmio postale; 
    b) determinazione del  rapporto  tra  il  valore  nominale  delle
azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di
CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a); 
    c)   determinazione   del   valore   riconosciuto   alle   azioni
privilegiate ai fini della conversione, quale  quota,  corrispondente
alla percentuale di cui alla lettera b), del  valore  di  CDP  al  31
dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a). 
  3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate
in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla  pari,  i
titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di  beneficiare
di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una  somma,
a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore
di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. 
  3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i  termini
di cui al comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di  recesso,
versano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  titolo  di
compensazione, un  importo  forfetario  pari  al  50  per  cento  dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per
le quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  in
societa' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  alle
medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. 
  3-quinquies.  L'importo  di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere
versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali
alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali. 
  3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre
dal  15  febbraio  2013  e  termina  il  15  marzo  2013.  Le  azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  a
far data dal 1° aprile 2013. 
  3-septies. Le condizioni economiche per la conversione  di  cui  ai
commi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,
in  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  di
liquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigenti
disposizioni dello statuto della CDP. 
  3-octies. A decorrere dal 1°  aprile  2013  e  fino  alla  data  di
approvazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  del
bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazione
bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  di
azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'
di acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazioni
bancarie azioniste di CDP. 
  3-novies. La facolta' di acquisto di cui al  comma  3-octies  viene
esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembre
2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  alla
residua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  dei
quattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessi
legali. 
  3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies  e
3-novies e' accordata dal Ministero,  a  richiesta,  a  fronte  della
costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero,
fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuti
per i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  di
CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedente
il pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titolo
definitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancato
pagamento. 
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'
dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; 
    b) il numero 1) e' soppresso; 
    c)  alla  lettera  e),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «L'organo  comune  agisce  in  rappresentanza  della  rete,
quando essa acquista soggettivita'  giuridica  e,  in  assenza  della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al
contratto salvo che sia diversamente  disposto  nello  stesso,  nelle
procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanzia
per l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'  all'utilizzazione  di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 
  4-bis.  All'articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge   10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione  nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione  ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82". 
  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo'  essere
sottoscritto  dalle  parti   con   l'assistenza   di   una   o   piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale
dell'accordo. 
  5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50. 
  5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°,  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante"
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  "ovvero  sia  iscritto  nel
registro delle imprese". 
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  a  partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche  con
sede   in    Italia,    specializzate    nella    valorizzazione    e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.". 
  6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 198)). 
  7. "Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: 
    "m) impianti per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  con
potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli
impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui
all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,
lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data
6 luglio 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159  del  2012,  con  potenza  nominale  di  concessione
superiore a 250 kW;". 
  7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti
i seguenti: 
    "4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica,
facenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  corrente
alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
     4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di  energia
elettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato
di lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20"; 
    b) all'allegato III della parte II,  alla  lettera  z),  dopo  le
parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 
    c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera  z),  dopo
le parole: "energia elettrica" sono  inserite  le  seguenti:  ",  non
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 
    d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglie
dimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  e
4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale". 
  7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordo
concernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  dei
criteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  le
province autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbiano
provveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  il
potere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  7-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97. 
  7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al  primo  comma,
il sovracanone e' versato direttamente ai comuni". 
  8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: 
  «Non  costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo   delle
attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e   l'affitto   di
fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e  di  fabbricati  ad
uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135  del
c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla  locazione  o  dall'affitto
siano  marginali   rispetto   a   quelli   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito  della  marginalita'
si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle
locazioni  e  affitto  dei  beni  non  superi   il   10   per   cento
dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamento
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»". 
  8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018,  N.  87,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96. 
  9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  secondo  comma,
della legge 17 febbraio 1982, n.  46,  e'  soppresso  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero  dello  sviluppo
economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui  alla
precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore
relativi   alla   validita'   tecnologica    e    alla    valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. 
  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' abrogato. 
  10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge  15
dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di  funzionamento
del soppresso ICRAM, possono  essere  utilizzate,  nei  limiti  delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, anche per le spese di  funzionamento  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
  10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, la parola: "puo'" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e
a". 
  10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera  c),  capoverso  1-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  le
seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamento
siano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazioni
relative a strumenti finanziari". 
  10-quinquies.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008,  n.  205,  le  risorse  assegnate  alle
societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva  fidi
per la  realizzazione  delle  iniziative  di  intervento  strutturale
nell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel  patrimonio
dei  beneficiari,  con  il  vincolo  di  destinazione  esclusiva   ad
interventi nella filiera ittica in coerenza  con  gli  obiettivi  del
Programma nazionale triennale della  pesca  di  cui  all'articolo  2,
comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
  10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo le  parole:  "a  piccole  e  medie  imprese"  sono
inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese  limitatamente  ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  e
prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106". 
  10-septies. Gli interventi di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambito
della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stesso
decreto.