DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
 
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 
 
  1. Al fine di favorire in  via  sperimentale  la  realizzazione  di
nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi  approvati
da amministrazioni pubbliche di importo superiore  a  50  milioni  di
euro  mediante  l'utilizzazione   dei   contratti   di   partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il  31  dicembre  2016,  per  i  quali  non  sono
previsti contributi pubblici a fondo  perduto  ed  e'  accertata,  in
esito alla procedura di cui al comma 2,  la  non  sostenibilita'  del
piano economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP
generate in relazione alla  costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
credito di imposta e' stabilito per  ciascun  progetto  nella  misura
necessaria al  raggiungimento  dell'equilibrio  del  piano  economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per  cento  del
costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo
ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di  imposta  e'
posto a  base  di  gara  per  l'individuazione  dell'affidatario  del
contratto  di  partenariato  pubblico   privato   e   successivamente
riportato nel contratto. 
  2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e' integrato  con
due  ulteriori  componenti  designati  rispettivamente  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per  effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono
le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono
inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la
sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario,   definendone   le
modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche'
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite
linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
  2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  "puo'  avere  ad  oggetto"  sono
inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo  33,
comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso e"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1". 
  2-ter.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove  opere
infrastrutturali  previste  in  piani  o   programmi   approvati   da
amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni  di  euro
mediante    l'utilizzazione    dei    contratti    di    partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali  e'  accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita'  del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n.  163,  al  fine  di   assicurare   la   sostenibilita'   economica
dell'operazione di  partenariato  pubblico-privato,  l'esenzione  dal
pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. 
  2-quater. La misura di cui  al  comma  2-ter  e'  utilizzata  anche
cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  al
fine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  di
partenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  per
cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente articolo  sono
alternative  a  quelle  previste  dall'articolo  18  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183.  Le  stesse  misure  sono  riconosciute  in
conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
  2-quinquies. Il valore complessivo delle  opere  non  di  rilevanza
strategica nazionale previste  in  piani  o  programmi  approvati  da
amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui  ai
commi 1 e 2-ter, non puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro. 
  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea del comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o
programmi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubbliche
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggetto
interessato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggetti
concessionari,»; 
    b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello
necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione
della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.». 
  3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalla
realizzazione        del        completamento         dell'autostrada
Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferiti
alla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestione
dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque
per  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   al
finanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazione
tariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territori
interessati. 
  4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  4-ter.  Fermo  restando  il   limite   massimo   alle   spese   per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possono
rilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  a
valere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  sui
corrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  di
delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  di
competenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  in
scadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   e
concorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  di
compensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dal
giudice. 
  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli
Stati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimi
internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del
Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositivi
info-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  la
protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggior
tutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commerciale
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni  dal
2013 al 2020, si provvede: 
    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo
delle somme  relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il
finanziamento   della   partecipazione   italiana    alle    missioni
internazionali di pace previsto dall'articolo 1,  comma  1240,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine  le  predette  somme  sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa; 
    b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita dalle seguenti:  "puo'
affidare". 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  del
programma di interventi per il  completamento  della  rete  nazionale
standard  Te.T.Ra.  necessaria  per  le  comunicazioni  sicure  della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della  guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo  forestale  dello
Stato, cui e' affidato il compito di formulare  pareti  sullo  schema
del programma, sul suo coordinamento  e  integrazione  interforze  e,
nella fase di attuazione  del  programma,  su  ciascuna  fornitura  o
progetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
servizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttore
dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui
all'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   un
rappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  del
Comando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneria
generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  un
funzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono
corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  oneri
per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareri
anche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano
particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulati
dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al
presente comma. 
  7-ter. In via sperimentale,  fino  al  31  dicembre  2015,  possono
essere ammessi ai  benefici  di  cui  al  comma  7-sexies  interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete  a  banda  ultralarga,  relativi
alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda
ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non  gia'
previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
funzionali ad assicurare il servizio a banda  ultralarga  a  tutti  i
soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; 
    b)  soddisfino  un  obiettivo  di  pubblico  interesse   previsto
dall'Agenda  digitale  europea,  di  cui  alla  comunicazione   della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
    c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di
seguito  indicate  finalizzato  all'estensione  della  rete  a  banda
ultralarga: 
      1) nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti:
investimento non inferiore  a  200.000  euro  e  completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  nove  mesi  dalla   data   della
prenotazione di cui al comma 7-septies; 
      2) nei comuni con  popolazione  compresa  tra  5.000  e  10.000
abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro  e  completamento
degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data  della
prenotazione di cui al comma 7-septies; 
      3) nei comuni con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della
prenotazione di cui  al  comma  7-septies.  Il  suddetto  termine  di
completamento  e'  esteso  a  ventiquattro  mesi   per   investimenti
superiori a 10 milioni di euro  e  a  trenta  mesi  per  investimenti
superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata
la connessione a tutti gli edifici scolastici  nell'area  interessata
entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al  secondo  periodo,  i
benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito
e all'imposta regionale sulle attivita'  produttive  (IRAP)  relative
all'anno 2016; 
    d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire  che
l'investimento privato sia realizzato entro due anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e'  di  tre
anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. 
  7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: 
    a)  rete  a  banda  ultralarga  a  30  Mbit/s:  l'insieme   delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e  di  upload
di almeno 3 Mbit/s su una determinata area; 
    b)  rete  a  banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:  l'insieme  delle
infrastrutture e tecnologie  in  grado  di  erogare  un  servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di  upload
di almeno 10 Mbit/s su una determinata area; 
    c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita'  con
la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura  di
tutti i potenziali utenti (residenziali,  pubbliche  amministrazioni,
imprese) di  una  determinata  area  geografica  con  un  fattore  di
contemporaneita'  di  almeno  il  50  per  cento  della   popolazione
residente servita e assicurando la copertura  di  tutti  gli  edifici
scolastici dell'area interessata. 
  7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti  gli   interventi
infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il  servizio  di
cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree
nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi  sia  gia'  un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del  comma  7-quater,  eguali  o
superiori a quelle dell'intervento  per  il  quale  e'  richiesto  il
contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi
in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.  Non  sono
ammessi i costi per  apparati  tecnologici  di  qualunque  natura.  I
benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un  solo
soggetto nella stessa area. 
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di  cui  al
comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito  d'imposta  a   valere
sull'IRES  e  sull'IRAP  complessivamente  dovute  dall'impresa   che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del
50 per cento del costo dell'investimento. Il  credito  d'imposta  non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell'IRAP  ed  e'
utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  7-septies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e  fino  al  31  marzo  2015,  per  ottenere  i
benefici di cui  al  comma  7-sexies,  l'operatore  interessato  alla
realizzazione   dell'investimento   deve   dare   evidenza   pubblica
all'impegno che intende assumere, manifestando il  proprio  interesse
per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel  sito
web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e'  inserita
un'apposita sezione con la classificazione delle  aree  ai  fini  del
Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi
a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di  conflitto  di  prenotazione,
ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di  una  prenotazione,  il
beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto  con
una maggiore copertura del territorio  e  livelli  di  servizio  piu'
elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu' evolute.  Entro  il
31 maggio 2015 l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere  un
progetto  esecutivo  firmato  digitalmente,  conformemente  a  quanto
previsto dalla  decisione  della  Commissione  europea  C(2012)  9833
final, del 18 dicembre 2012. Entro il 15  giugno  2015  il  Ministero
dello sviluppo economico pubblica  l'indicazione  di  tutte  le  aree
oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di  tutte
le aree bianche  rimanenti.  Dopo  il  completamento  dell'intervento
l'operatore e' tenuto ad inviare una  comunicazione  certificata  del
collaudo tecnico dell'intervento, affinche'  l'amministrazione  possa
verificare  la  conformita'  dell'intervento  rispetto  agli  impegni
assunti,  e  deve  mettere  a  disposizione  degli  altri   operatori
l'accesso  all'infrastruttura  passiva,  secondo  le   determinazioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia  in  fase  di
progettazione sia in fase di gestione, il  Ministero  dello  sviluppo
economico ha la  facolta'  di  predisporre  ogni  tipo  di  controllo
necessario per verificare  la  conformita'  dell'intervento  rispetto
agli impegni assunti. 
  7-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentiti, per  quanto  di  loro  competenza,  i  Ministeri  competenti
nonche' l'Agenzia delle entrate,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative,  di  controllo  e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies,  nonche'  il  procedimento,
analogo e congruente rispetto a quello  previsto  dal  comma  2,  per
l'individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi
agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le
modalita' atte ad assicurare l'effettiva  sussistenza  del  carattere
nuovo e  aggiuntivo  dell'intervento  infrastrutturale  proposto,  la
modulazione della struttura delle aliquote del credito  d'imposta  di
cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in  funzione   delle   specifiche
condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di  controllo
e di monitoraggio, per garantire  il  conseguimento  delle  finalita'
sottese al beneficio concesso, tenuto  conto  della  decisione  della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012.