DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
vigente al 21/08/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2015
al: 2-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16-bis 
 
  (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali). 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal  30  giugno
2014  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria
giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti
processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti
precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  di
cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti
provenienti dai soggetti da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si
intendono  i  dipendenti   di   cui   si   avvalgono   le   pubbliche
amministrazioni per stare in giudizio personalmente. ((In ogni  caso,
i medesimi dipendenti possono depositare, con le  modalita'  previste
dal presente comma, gli  atti  e  i  documenti  di  cui  al  medesimo
comma.)) (11) 
  ((1-bis. Nell'ambito dei  procedimenti  civili,  contenziosi  e  di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere  dal  30
giugno 2015, innanzi alle corti  di  appello  e'  sempre  ammesso  il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si  offrono  in  comunicazione,  da  parte  del
difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita'
previste  dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita'.)) 
  2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di
procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.  A
decorrere  dal  31  marzo  2015,  il  deposito  nei  procedimenti  di
espropriazione forzata della nota di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici.  Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime
modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies)). (11) 
  3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si
applica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del
commissario liquidatore e del commissario straordinario. (11) 
  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al
tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente
del  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizione
di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto
d'ingiunzione. 
  5. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata
la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i
tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per
l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal
presente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati. 
  7. Il deposito con modalita' telematiche  si  ha  per  avvenuto  al
momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da
parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero
della giustizia.Il deposito e'  tempestivamente  eseguito  quando  la
ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di
scadenza e si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  155,
quarto e quinto comma, del codice  di  procedura  civile.  Quando  il
messaggio di  posta  elettronica  certificata  eccede  la  dimensione
massima stabilita nelle specifiche tecniche del  responsabile  per  i
sistemi informativi automatizzati del ministero della  giustizia,  il
deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli
invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito
e' tempestivo  quando  e'  eseguito  entro  la  fine  del  giorno  di
scadenza. 
  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 
  9. Il giudice puo'  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche. ((Fatto salvo quanto
previsto dal  periodo  precedente,  con  decreto  non  avente  natura
regolamentare  il  Ministro   della   giustizia   stabilisce   misure
organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea  degli  atti
depositati con modalita' telematiche nonche' per la  riproduzione  su
supporto analogico degli atti depositati con le  predette  modalita',
nonche' per la gestione  e  la  conservazione  delle  predette  copie
cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite  le  misure
organizzative  per  la  gestione  e  la  conservazione   degli   atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,  nonche'  ai
sensi del periodo precedente.)) 
  9-bis.  Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,   di   atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici ((o
trasmessi  in   allegato   alle   comunicazioni   telematiche))   dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della  firma  digitale  del  cancelliere
((di attestazione di conformita' all'originale)). Il difensore,  ((il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare  in
giudizio personalmente,)) il consulente  tecnico,  il  professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale  possono  estrarre
con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o  informatiche
degli atti e dei  provvedimenti  di  cui  al  periodo  precedente  ed
attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti  atti
contenuti  nel  fascicolo  informatico.  Le   copie   analogiche   ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo  informatico
e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di  un  documento
informatico deve essere prodotto mediante processi  e  strumenti  che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema
di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza
di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni  di  cui
al  presente  comma  non  si  applicano  agli  atti  processuali  che
contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano  il  prelievo  di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 
  9-ter. A decorrere dal 30  giugno  2015  nei  procedimenti  civili,
contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte
dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di
procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'
del deposito telematico. 
  9-quater. Unitamente all'istanza di  cui  all'articolo  119,  primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore  deposita
un rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio  decreto.
Conclusa l'esecuzione del  concordato  preventivo  con  cessione  dei
beni, si procede a  norma  del  periodo  precedente,  sostituendo  il
liquidatore al curatore. (13) 
  9-quinquies.  Il  commissario   giudiziale   della   procedura   di
concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267 ogni sei  mesi  successivi  alla  presentazione
della relazione di cui all'articolo 172, primo  comma,  del  predetto
regio  decreto  redige  un  rapporto  riepilogativo  secondo   quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e
lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,  secondo  comma,
del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del  concordato  si
applica il comma 9-quater, sostituendo il  commissario  al  curatore.
(13) 
  9-sexies. Entro dieci  giorni  dall'approvazione  del  progetto  di
distribuzione,  il  professionista  delegato  a  norma  dell'articolo
591-bis  del  codice  di  procedura  civile  deposita   un   rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte. (13) 
  9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale  previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita'   telematiche   nel   rispetto   della   normativa    anche
regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
ricezione  dei  documenti   informatici,   nonche'   delle   apposite
specifiche  tecniche  del  responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito  di  rilevazioni  statistiche  nazionali.  ((I   rapporti
riepilogativi di cui  al  presente  comma  devono  contenere  i  dati
identificativi  dell'esperto  che  ha   effettuato   la   stima.   Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti
riepilogativi  delle  stime  e  delle  vendite  di  cui  all'articolo
169-quinquies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di
procedura   civile   e   disposizioni   transitorie.   Il   prospetto
riepilogativo   deve   contenere   anche   i   dati    identificativi
dell'ufficiale giudiziario  che  ha  attribuito  il  valore  ai  beni
pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.))
(13) 
  ((9-octies. Gli  atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del  giudice
depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti   in   maniera
sintetica.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 44, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  dell'articolo  16-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente  ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario  dal  30  giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati  prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, gli atti processuali  ed  i  documenti  possono  essere
depositati con modalita' telematiche e in tal  caso  il  deposito  si
perfeziona esclusivamente con tali modalita'". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 20,  comma
5) che  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9-quater,  9-quinquies,
9-sexies e 9-septies del presente articolo si applicano,  anche  alle
procedure  concorsuali  ed  ai  procedimenti  di  esecuzione  forzata
pendenti, a decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente  le  specifiche
tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma  9-septies,  del  presente
D.L.