DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. n.206, relativo alla G.U. 07/12/2012, n. 286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
Testo in vigore dal: 8-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
        Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali 
 
  1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, recante il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
  «Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei  titolari  di  cariche
elettive e  di  governo).  -  1.  Gli  enti  locali  con  popolazione
superiore  a  ((15.000))  abitanti  sono   tenuti   a   disciplinare,
nell'ambito della propria autonomia regolamentare,  le  modalita'  di
pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale  dei  titolari  di
cariche pubbliche elettive  e  di  governo  di  loro  competenza.  La
dichiarazione, da pubblicare annualmente, ((nonche' all'inizio e alla
fine del mandato)), sul sito internet dell'ente riguarda: i  dati  di
reddito e  di  patrimonio  con  particolare  riferimento  ai  redditi
annualmente  dichiarati;  i  beni  immobili   e   mobili   registrati
posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e  non  quotate;  la
consistenza degli investimenti in titoli  obbligazionari,  titoli  di
Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute anche  tramite  fondi
di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. 
  2. Gli enti  locali  sono  altresi'  tenuti  a  prevedere  sanzioni
amministrative per la mancata o parziale  ottemperanza  all'onere  di
cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a  un  massimo  di  euro
ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione  amministrativa
e' individuato ai sensi dell'articolo  17  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.»; 
    b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi).  -  1.  Su  ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in
ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del
responsabile di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I
pareri sono inseriti nella deliberazione. 
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in  relazione  alle  sue
competenze. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e
contabile dei pareri espressi. 
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne  adeguata  motivazione  nel
testo della deliberazione.»; 
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213)); 
    d) l'articolo 147 e' sostituito dai seguenti: 
  «Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). 
  1. Gli enti locali, nell'ambito della loro  autonomia  normativa  e
organizzativa, individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire,
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita',   la   regolarita'   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
  a) verificare, attraverso il controllo  di  gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
  b)  valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede   di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
  c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e  della  gestione
di cassa, anche  ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  determinati  dal  patto  di  stabilita'   interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
  d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello  stato
di  attuazione  di  indirizzi  e  obiettivi  gestionali,   anche   in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza   e   l'economicita'   degli
organismi gestionali esterni dell'ente; 
  e) garantire il controllo della qualita' dei servizi  erogati,  sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali ((con popolazione superiore a  100.000  abitanti  in  fase  di
prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti
a decorrere dal 2015)). 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento. 
  Art.  147-bis.  -  (Controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
contabile).  -  1.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile e'  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione
dell'atto,  da  ogni  responsabile  di  servizio  ed  e'   esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarita'  tecnica  attestante
la regolarita' e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ((Il
controllo contabile e' effettuato))  dal  responsabile  del  servizio
finanziario ed e' esercitato attraverso il  rilascio  del  parere  di
regolarita'  contabile  e   del   visto   attestante   la   copertura
finanziaria. 
  2. Il controllo di regolarita' amministrativa ((. . .)) e'  inoltre
assicurato, nella  fase  successiva,  secondo  principi  generali  di
revisione aziendale e modalita' definite  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario,  in  base
alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le  determinazioni
di impegno di  spesa,  ((.  .  .))  i  contratti  e  gli  altri  atti
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale  effettuata  con
motivate tecniche di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,
((unitamente alle direttive cui conformarsi in  caso  di  riscontrate
irregolarita', nonche')) ai revisori  dei  conti  e  agli  organi  di
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutazione, e al consiglio comunale. 
  Art. 147-ter. - (Controllo strategico).  -  1.  Per  verificare  lo
stato di attuazione dei programmi  secondo  le  linee  approvate  dal
Consiglio,  l'ente  locale  ((con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014
e a 15.000 abitanti a decorrere  dal  2015))  definisce,  secondo  la
propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo  strategico
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti  rispetto  agli
obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati  ottenuti,  dei  tempi  di  realizzazione   rispetto   alle
previsioni, delle  procedure  operative  attuate  confrontate  con  i
progetti elaborati, della qualita' dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti  socio-economici.
L'ente locale ((con popolazione superiore a 100.000 abitanti in  fase
di prima applicazione, a 50.000 abitanti  per  il  2014  e  a  15.000
abitanti a decorrere dal 2015)) puo' esercitare in forma associata la
funzione di controllo strategico. 
  2. L'unita' preposta al controllo strategico ((, che e' posta sotto
la  direzione  del  direttore  generale,  laddove  previsto,  o   del
segretario comunale negli enti in cui non e' prevista la  figura  del
direttore  generale,))  elabora  rapporti  periodici,  da  sottoporre
all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione
di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi ((. . .)). 
  ((Art.147-quater  (Controlli   sulle   societa'   partecipate   non
quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria  autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle  societa'  non  quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono  esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  1  del  presente
articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la societa'  partecipata,  secondo  parametri  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'  non
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende non  quotate  partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio
consolidato, secondo la competenza economica. 
  5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di  prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' quotate e a quelle  da  esse  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per  societa'
quotate partecipate  dagli  enti  di  cui  al  presente  articolo  si
intendono le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in
mercati regolamentati)). 
  Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). -  1.
Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la  direzione
e il  coordinamento  del  responsabile  del  servizio  finanziario  e
mediante  la  vigilanza  dell'organo  di  revisione,  prevedendo   il
coinvolgimento  attivo  degli  organi  di  governo,   del   direttore
generale,  ove  previsto,  del  segretario  e  dei  responsabili  dei
servizi, secondo le rispettive responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni."; 
    ((e) l'articolo 148 e' sostituito dai seguenti: 
  "Art. 148 (Controlli esterni). -  1.  Le  sezioni  regionali  della
Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita' e
la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli
interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio
di bilancio  di  ciascun  ente  locale.  A  tale  fine,  il  sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale,
quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'  prevista
la figura  del  direttore  generale,  trasmette  semestralmente  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla
regolarita' della gestione e sull'efficacia  e  sull'adeguatezza  del
sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee  guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla  legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
    a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
    b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
    c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi; 
    d) aumento  non  giustificato  di  spesa  degli  organi  politici
istituzionali. 
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  possono
attivare le procedure di cui al comma 2. 
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza  degli  strumenti  e
delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del  presente
articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge
14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai  commi  5  e
5-bis  dell'articolo  248  del  presente  testo  unico,  le   sezioni
giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da
un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo  della  Corte  dei  conti
sulla gestione finanziaria  degli  enti  locali).  -  1.  Le  sezioni
regionali di controllo della Corte  dei  conti  esaminano  i  bilanci
preventivi e i rendiconti  consuntivi  degli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005,
n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto  in
materia  di  indebitamento  dall'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, della sostenibilita'  dell'indebitamento,  dell'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
  2. Ai  fini  della  verifica  prevista  dal  comma  1,  le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente. 
  3.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   1   e   2,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli  enti  interessati  l'obbligo  di  adottare,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   deposito   della
pronuncia di accertamento, i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere  le
irregolarita' e  a  ripristinare  gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda  alla  trasmissione  dei
suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria")); 
    f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  piu'
in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari  complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.  Nell'esercizio  di
tali funzioni il responsabile  del  servizio  finanziario  agisce  in
autonomia nei limiti di quanto disposto  dai  principi  finanziari  e
contabili,  dalle  norme  ordinamentali  e  dai  vincoli  di  finanza
pubblica ((. . .))."; 
  2) al comma 6, dopo le parole: "organo di revisione" sono  inserite
le  seguenti:  ",  nonche'  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte dei conti"; 
    g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e'
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili,  la  cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  minimo  previsto  dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."; 
    ((g-bis) all'articolo  169,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "3-bis. Il piano esecutivo di gestione e'  deliberato  in  coerenza
con il bilancio di previsione  e  con  la  relazione  previsionale  e
programmatica. Al fine di semplificare i processi  di  pianificazione
gestionale dell'ente, il piano dettagliato  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano  della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di
gestione")); 
    h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  "3-bis. L'avanzo di  amministrazione  ((non  vincolato))  non  puo'
essere utilizzato nel caso in  cui  l'ente  si  trovi  in  una  delle
situazioni  previste  dagli  articoli  195  e  222  ((,  fatto  salvo
l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio  di  cui  all'articolo
193))."; 
    i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati   dal
verificarsi di un evento  eccezionale  o  imprevedibile,  la  Giunta,
((qualora i fondi specificamente previsti in bilancio  si  dimostrino
insufficienti,)) entro  ((venti  giorni))  dall'ordinazione  fatta  a
terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone  ((al
Consiglio)) il provvedimento di riconoscimento  della  spesa  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  194,  ((comma  1,  lettera  e),))
prevedendo  la  relativa  copertura  finanziaria  nei  limiti   delle
accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e'  adottato
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta  da  parte
della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine.  La  comunicazione  al
terzo  interessato  e'  data   contestualmente   all'adozione   della
deliberazione consiliare."; 
    ((i-bis) all'articolo  222,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "2-bis. Per gli enti locali in  dissesto  economico-finanziario  ai
sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui
all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in  condizione  di  grave
indisponibilita'   di   cassa,   certificata    congiuntamente    dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione,  il
limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato  a
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a  decorrere  dalla  data
della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti  enti  di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per  legge
e risorse proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni
culturali e sportive, sia nazionali che internazionali")); 
    l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di  gestione
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,  si  applica  la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141."; 
    m) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213)); 
    ((m-bis) all'articolo 234: 
  1) al comma 3, dopo  le  parole:  "nelle  unioni  di  comuni"  sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis,"; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano  in  forma  associata
tutte le funzioni fondamentali dei comuni  che  ne  fanno  parte,  la
revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di  revisori
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche  per  i
comuni che fanno parte dell'unione")); 
  n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo
regionale di controllo,» sono soppresse; 
  o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in  materia
di: 
  1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
  2) proposta di bilancio di previsione verifica  degli  equilibri  e
variazioni di bilancio; 
  3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di  costituzione  o
di partecipazione ad organismi esterni; 
  4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
  5) proposte di utilizzo di strumenti  di  finanza  innovativa,  nel
rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
  6)  proposte  di  riconoscimento  di  debiti   fuori   bilancio   e
transazioni; 
  7)     proposte      di      regolamento      di      contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi
locali»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1  e'  espresso
un motivato giudizio di congruita', di coerenza e  di  attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei  programmi  e  progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del  responsabile  del  servizio
finanziario ai sensi dell'articolo  153,  delle  variazioni  rispetto
all'anno   precedente,    dell'applicazione    dei    parametri    di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte
dall'organo di revisione.»; 
      3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti
a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»; 
    p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai  seguenti:
"1. Sono da considerarsi in  condizioni  strutturalmente  deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili  condizioni
di squilibrio, rilevabili da un  apposita  tabella,  da  allegare  al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi  dei  quali
almeno la meta' presentino valori  deficitari.  Il  rendiconto  della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente  quello
di riferimento. 
  2.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di  nuovi   parametri   si   applicano   quelli   vigenti   nell'anno
precedente."; 
    q) all'articolo 243, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con  le
((societa' controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa,)),
devono  contenere  apposite  clausole  volte  a  prevedere,  ove   si
verifichino condizioni di deficitarieta'  strutturale,  la  riduzione
delle  spese  di  personale  delle  societa'   medesime,   anche   in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008; 
    ((q-bis) all'articolo 243, comma 6, la lettera a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
  "a) gli enti  locali  che,  pur  risultando  non  deficitari  dalle
risultanze della tabella allegata  al  rendiconto  di  gestione,  non
presentino il  certificato  al  rendiconto  della  gestione,  di  cui
all'articolo 161")); 
    r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti: 
  "243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 
  1. I comuni e le province per  i  quali,  anche  in  considerazione
delle pronunce delle competenti sezioni  regionali  della  Corte  dei
conti sui bilanci degli enti, sussistano  squilibri  strutturali  del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel  caso  in
cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti  a
superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con
deliberazione consiliare alla procedura di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora la sezione  regionale  della  Corte  dei
Conti ((provveda, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione,)) ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine
per l'adozione delle misure correttive ((di cui al comma  6,  lettera
a), del presente articolo)). 
  2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno. 
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare,
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure
correttive ((di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo)). 
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono
sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al  comma  1,
delibera un ((piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  della
durata massima di dieci anni)), compreso quello in  corso,  corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere
conto di tutte le misure  necessarie  a  superare  le  condizioni  di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 
  a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale  ((.  .
.)) in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana  gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti; 
  b) la puntuale  ricognizione,  con  relativa  quantificazione,  dei
fattori  di  squilibrio   rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  di
eventuali debiti fuori bilancio; 
  ((c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e  previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  per  l'integrale
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo  massimo  di
dieci anni, a partire da quello in corso alla  data  di  accettazione
del piano)); 
  d)  l'indicazione,  per  ciascuno   degli   anni   del   piano   di
riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti
fuori bilancio. 
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad
effettuare  una  ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 
  a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi  locali  nella
misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni
disposte dalla legislazione vigente; 
  b) e' soggetto ai controlli centrali in  materia  di  copertura  di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'
tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  gestione  dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo
articolo 243, comma 2; 
  c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa  tariffa,
la copertura integrale dei  costi  della  gestione  del  servizio  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
  d) e' soggetto al  controllo  sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 
  e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di  tutti  i
residui attivi  e  passivi  conservati  in  bilancio,  stralciando  i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  inserire  nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione,
nonche' una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni
debitorie aperte con il sistema  creditizio  e  dei  procedimenti  di
realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una
verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione; 
  f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della  spesa  con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche'
una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  tutti  i  servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico
del bilancio dell'ente; 
  g) puo' procedere all'assunzione  di  mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) ((,
che abbia  previsto  l'impegno  ad  alienare  i  beni  patrimoniali))
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente  ((
e  che  abbia  provveduto))  alla  rideterminazione  della  dotazione
organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la
stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano  di
riequilibrio. 
  9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter,  l'Ente  deve  adottare  entro  il  termine   dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della  parte  corrente
del bilancio: 
  a) a decorrere  dall'esercizio  finanziario  successivo,  riduzione
delle spese di personale, da  realizzare  in  particolare  attraverso
l'eliminazione dai fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello  del  comparto,  delle
risorse di cui agli  articoli  15,  comma  5,  e  26,  comma  3,  dei
Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  1°   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre  1999  (dirigenza),  per  la  quota  non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 
  b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci  per
cento delle spese per prestazioni di servizi, di  cui  all'intervento
03 della spesa corrente; 
  c)  entro  il  termine  di  un  triennio,  riduzione   almeno   del
venticinque  per  cento  delle  spese  per  trasferimenti,   di   cui
all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie; 
  d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo
periodo del comma 8, lettera g),  per  i  soli  mutui  connessi  alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 
  243-ter.  (Fondo  di  rotazione  per   assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali) 
  1. Per il risanamento  finanziario  degli  enti  locali  che  hanno
deliberato  la  procedura  di   riequilibrio   finanziario   di   cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a  valere  sul
Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo  ((fissato  in
euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante  per  le
province o per le  citta'  metropolitane,))  e  della  disponibilita'
annua del Fondo, devono tenere anche conto: 
  a)  dell'incremento  percentuale  delle   entrate   tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
  b)  della  riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. 
  243-quater.  (Esame   del   piano   di   riequilibrio   finanziario
pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) 
  1. Entro 10 giorni dalla data della delibera  di  cui  all'articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della  Corte
dei Conti, nonche' alla Commissione di cui  all'articolo  155  ((.  .
.)).  Entro  il  termine  di  ((sessanta  giorni))  dalla   data   di
presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della  predetta
Commissione, composta esclusivamente  da  rappresentanti  scelti,  in
egual numero, dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze tra i dipendenti dei rispettivi  Ministeri  ((e  dall'ANCI)),
svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle  Linee  guida
deliberate dalla Sezione delle autonomie  della  Corte  dei  conti  e
delle indicazioni  fornite  dalla  competente  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  Conti.  All'esito  dell'istruttoria,  la
sottocommissione redige  una  relazione  finale,  con  gli  eventuali
allegati, che e' trasmessa alla Sezione regionale di controllo  della
Corte dei  Conti  dal  competente  Capo  Dipartimento  del  Ministero
dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di  concerto  fra
loro. 
  2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1  puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato  ((ai  sensi
dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a),)) apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si  pronunciano
in  unico  grado,   nell'esercizio   della   medesima   giurisdizione
esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo
di rotazione ((di cui all'articolo 243-ter)). 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente  Sezione
regionale della Corte dei Conti,  entro  quindici  giorni  successivi
alla scadenza di ciascun  semestre,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli  obiettivi  intermedi
fissati dal piano stesso, nonche',  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli  obiettivi  di  riequilibrio
raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto." 
  ((243-quinquies (Misure per  garantire  la  stabilita'  finanziaria
degli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di  infiltrazione  e  di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Per  la  gestione  finanziaria
degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo  143,  per  i  quali
sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado  di  provocare
il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione
dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo'  richiedere  una
anticipazione di cassa da destinare alle finalita' di cui al comma 2. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite  massimo  di  euro
200 per abitante, e'  destinata  esclusivamente  al  pagamento  delle
retribuzioni  al  personale  dipendente  e   ai   conseguenti   oneri
previdenziali, al  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili. Le somme a tal fine  concesse  non  sono  oggetto  di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
  3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del   Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nei limiti di 20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
  4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresi' le
modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in  un
periodo massimo di dieci anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata l'anticipazione)); 
    s) all'articolo 248 il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.". 
  ((1-bis. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' abrogato. 
  1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si  verifichino
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle
previsioni di cui all'articolo 243-ter del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal  comma  1,
lettera r), del presente articolo, i Ministri  competenti  propongono
annualmente, in sede di  predisposizione  del  disegno  di  legge  di
stabilita', gli interventi correttivi  necessari  per  assicurare  la
copertura dei nuovi o maggiori oneri)). 
  2. Gli strumenti e le modalita' di  controllo  interno  di  cui  al
comma 1, lettera d),  sono  definiti  con  regolamento  adottato  dal
Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dandone  comunicazione  al
Prefetto ed alla sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al   periodo
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere  all'obbligo  nel  termine  di  sessanta  giorni.   Decorso
inutilmente il termine di  cui  al  periodo  precedente  il  Prefetto
inizia la procedura  per  lo  scioglimento  del  Consiglio  ai  sensi
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni. 
  3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213)). 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213)). 
  ((4-bis. All'atto della  costituzione  del  collegio  dei  revisori
delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  introdotto  dal
comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono  i  revisori
in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la  scelta  dei
componenti del collegio dei revisori  di  cui  al  primo  periodo  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)). 
  5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui  all'articolo
242, del citato Testo unico n. 267  del  2000,  come  modificato  dal
comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata,  per  l'anno  2013,
dalla tabella allegata al certificato sul  rendiconto  dell'esercizio
2011. 
  ((5-bis. Al fine di favorire il ripristino  dell'ordinata  gestione
di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno  2012,  entro
la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato
lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo  244  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.267,  possono
motivatamente  chiedere  al  Ministero  dell'interno,  entro  il   15
dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti  in
sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012. 
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella  misura  massima
di 20 milioni di euro,  e'  restituita,  in  parti  uguali,  nei  tre
esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.  In  caso
di mancato versamento entro il termine di cui al  primo  periodo,  e'
disposto, da parte dell'Agenzia  delle  entrate,  il  recupero  delle
somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto  del  pagamento
allo stesso dell'imposta municipale propria di  cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni. 
  5-quater. Alla copertura  degli  oneri,  derivanti  nell'anno  2012
dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere  sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1)). 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto  per  le
inadempienze di cui al comma  2,  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo di almeno dodici  mesi,  fino  ad  una  massimo  di  quindici
mesi.». 
  7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo  unico
n.  267  del  2000,  ovunque  citata,  assume  la  denominazione   di
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. 
  ((7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26  novembre  2010,
n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis.  In  ogni  caso,  ai  fini  della  determinazione   dei
fabbisogni  standard  di  cui  al  presente  decreto,  le   modifiche
nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in  considerazione
dal primo anno successivo all'adeguamento dei  certificati  di  conto
consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche  degli
esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118")).