DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
 
                 Riduzione delle spese di personale 
 
  1. Al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto  in  materia  di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti  modificazioni  alle  disposizioni
vigenti in materia: 
    a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244  come  modificato  da  ultimo  dall'articolo  9,  comma  5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole  "Per  il  quadriennio
2010-2013"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "Per  il   quinquennio
2010-2014"; 
    b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole: "Per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "Per l'anno 2015"; 
    c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"A decorrere dall'anno 2016". 
  2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole "A decorrere dall'anno  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il  seguente
periodo "La predetta facolta' assunzionale e'  fissata  nella  misura
del venti per cento per il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta  per
cento nell'anno 2015 e del cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016" 
  3. All'articolo 66, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma  13  le  parole  "Per  il  quadriennio  2009-2012"  sono
sostituite dalle seguenti "Per il  triennio  2009-2011"  e,  dopo  il
comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio  2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
venti per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente  personale
complessivamente  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente.   La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e  del  cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
L'attribuzione  a  ciascuna   universita'   del   contingente   delle
assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca procede annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle  attivita',  sino
al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005." 
  4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole "Per il  triennio  2011-2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per il  quadriennio  2011-2014"  e  all'ultimo  periodo  le
parole "del 50 per cento per l'anno  2014  e  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole  "del
50 per cento per  l'anno  2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016". 
  4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare  l'allocazione  del
personale presso  le  amministrazioni  soggette  agli  interventi  di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di  concorso  una  piu'  rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  13  del  medesimo  articolo,  che   non
dispongano di graduatorie in corso di validita',  possono  effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso  altre  amministrazioni.  Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma sono effettuate nei  limiti  delle  facolta'  e  delle
procedure  assunzionali  vigenti  e  nell'ambito  dei  posti  vacanti
all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di  cui  al  primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale  rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto  all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente  comma,  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  le  parole:  "31
luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 
  5. Ai fini del concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del  50  per  cento  della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della  spesa  corrispondente  alle
cessazioni dell'anno precedente, a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "  e  2012".  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219.PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219. 
  5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime  delle  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali  create  dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio  dal  comma  22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113)). 
  7. Le cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita',  nonche'
quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a),  limitatamente  al  periodo  di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre   2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over. 
  8. Le strutture  interessate  dalla  limitazione  delle  assunzioni
previste  dal  comma  2  adottano,  con  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare  a  servizi
effettivamente  operativi  un  numero  di  unita'  di  personale  non
inferiore a quello corrispondente  alle  minori  assunzioni  da  esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi  corrispondano  in
via diretta agli specifici compiti  assegnati  alla  struttura  dalla
normativa di riferimento. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  22  GENNAIO
2016, N. 10. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a  32  anni,
salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 
  9. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea. 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64. 
  12-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013,  N.  104  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128. 
  14. Il personale  docente  attualmente  titolare  delle  classi  di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  con  decreto  del  direttore  generale   del
competente  ufficio  scolastico  regionale  transita  nei  ruoli  del
personale non docente con la qualifica di assistente  amministrativo,
tecnico o collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
posseduto. Il personale viene immesso  in  ruolo  su  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto  conto
delle  sedi  indicate  dal  richiedente,  e   mantiene   il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  15. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  20
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione del comma 14.  Al
fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  provvede  al  monitoraggio
degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte  dal
predetto comma 14. Nel  caso  in  cui  si  verifichino,  o  siano  in
procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni,  fatta
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,  comma  3,
lettera  l),  della  citata  legge  n.  196  del  2009,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere  dall'anno  2013,
con proprio decreto,alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla
copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del
Decreto-legge 112 del 2008. (18) 
  16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti  dall'articolo
19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera 
  17. Al personale dipendente  docente  a  tempo  indeterminato  che,
terminate le operazioni di mobilita' e  di  assegnazione  dei  posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso  nella  provincia
in  cui  presta  servizio,  e'  assegnato  per  la  durata  dell'anno
scolastico un posto  nella  medesima  provincia,  con  priorita'  sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o  altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della
relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il
medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa
vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; 
    b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico,
nei casi in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un  apposito  corso
di formazione; 
    c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti  scolastici,
assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b),
purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi
delle medesime lettere; 
    d)  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili  durante  l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al  personale  della  medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
personale e purche' non sia gia'  diversamente  utilizzato  ai  sensi
delle precedenti lettere; 
    e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione  ai  sensi
delle  precedenti  lettere  e'  utilizzato  a  disposizione  per   la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie  che  dovessero  rendersi
disponibili  nella  medesima  provincia  nella  medesima  classe   di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione; 
  18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma  17
sono effettuate dai dirigenti scolastici  sulla  base  del  piano  di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai  sensi  del
comma 20. 
  19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad  un
posto ai sensi dei commi 17 e  18  percepisce  lo  stipendio  proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) del comma  17,  la
differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato  il
servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal  fine  assegnata
all'istituto stesso. Negli altri casi, la  differenza  a  favore  del
dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 
  20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e  periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo  del  personale  in
esubero, che provvedono a  portare  a  conoscenza  delle  istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici. 
  20-bis. Il personale docente di cui al comma 17,  alinea,  che  per
l'anno scolastico 2013-2014  non  sia  proficuamente  utilizzabile  a
seguito dell'espletamento delle  operazioni  ai  sensi  del  medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere  collocato  in  quiescenza
dal 1º settembre  2013  nel  caso  in  cui  maturi  i  requisiti  per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il  31  agosto  2012  in
base  alla  disciplina   vigente   prima   dell'entrata   in   vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto  comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto. 
  21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da  17  a  20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  64
del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la  delega  ai  docenti  di
compiti non  costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di
funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  cui  detti  docenti  godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto
legislativo  n.  297  del  1994.  Il  docente  delegato  puo'  essere
retribuito esclusivamente a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
remunerazione accessoria presso la specifica  istituzione  scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico. 
  23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale  diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli  articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono  100
unita' di personale cessato. 
  25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui  ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di  euro  4.300.000  e  di
euro 5.000.000. 
  26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,  n.  299  e'  ridotta  di  euro
2.800.000. 
  27 All'articolo  17  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: 
  "5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,  la  quota  di
pertinenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, degli stanziamenti  di  cui  al  comma  5  e'  destinata  al
rimborso forfetario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli
accertamenti medico-legali  sul  personale  scolastico  ed  educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie
locali. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   provvede   a
ripartire detto  fondo  tra  le  regioni  al  cui  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in  proporzione
all'organico  di  diritto  delle  regioni  con  riferimento  all'anno
scolastico che si conclude  in  ciascun  esercizio  finanziario.  Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed  educative  statali
non sono tenute a corrispondere alcuna  somma  per  gli  accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art.  15,  comma
4, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2014.