DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
 
   Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
 
  1. Al fine di assicurare la piena  integrazione  dell'attivita'  di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu'  stretto
collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale
in Roma, l'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS).
Resta, in ogni caso, ferma la disciplina  in  materia  di  poteri  di
vigilanza  regolamentare,  informativa,  ispettiva   e   sanzionatori
esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati  e  sulle  imprese  di
assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e
relativa disciplina regolamentare di attuazione. 
  2. L'IVASS ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 
  3.  L'Istituto  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza  annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 (Codice delle assicurazione private). 
  4. L' IVASS e i  componenti  dei  suoi  organi  operano  con  piena
autonomia e indipendenza e non  sono  sottoposti  alle  direttive  di
altri soggetti pubblici o privati. L'  IVASS  puo'  fornire  dati  al
Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle
finanze, esclusivamente in forma aggregata. 
  5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo  una
relazione sulla propria attivita'. 
  6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30,  comma
9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, L' IVASS svolge le funzioni gia'  affidate  all'Istituto  per  la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,
(Riforma della vigilanza  sulle  assicurazioni)  e  dell'art.  5  del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  10. Sono organi dell'IVASS: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio; 
    c) il Direttorio di cui all'art. 21  dello  Statuto  della  Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 
  11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale  della  Banca
d'Italia. 
  12. Il Presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'Istituto  e
presiede il Consiglio. 
  13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e  da  due  consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre  che
di  elevata  qualificazione  professionale  in  campo   assicurativo,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera
del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  iniziativa  del  Presidente   del
Consiglio, su proposta del Governatore  della  Banca  d'Italia  e  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
  14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con  possibilita'
di rinnovo per un ulteriore mandato.  Gli  emolumenti  connessi  alla
carica  sono  fissati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 
  15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS. 
  In particolare il Consiglio: 
    - adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS; 
    - delibera in ordine al trattamento normativo  ed  economico  del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; 
    - adotta i provvedimenti di nomina,  assegnazione,  promozione  e
cessazione dal servizio dei dipendenti; 
    - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
    - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; 
    - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; 
    - esamina ed approva il bilancio; 
    - esercita le  ulteriori  competenze  indicate  dallo  Statuto  e
delibera sulle questioni che il  Direttorio  integrato  eventualmente
ritenga di sottoporgli. 
  16.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il  Consiglio   puo'
rilasciare  deleghe  anche  a  singoli  consiglieri  o  al  personale
dell'Istituto  con   qualifica   dirigenziale   per   l'adozione   di
provvedimenti   che   non   richiedono   valutazioni   di   carattere
discrezionale, stabilendone oggetto  e  limiti,  nel  rispetto  delle
modalita' previste dallo Statuto. 
  17.  Ai  soli  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
attribuite all'IVASS in materia  assicurativa,  il  Direttorio  della
Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di cui al comma 13. 
  18. Al Direttorio  integrato  spetta  l'attivita'  di  indirizzo  e
direzione  strategica  dell'IVASS  e  la  competenza  ad  assumere  i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi  all'esercizio  delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. 
  19. Nell'ambito delle proprie competenze  il  Direttorio  integrato
puo' rilasciare deleghe  al  Presidente,  a  singoli  consiglieri,  a
dipendenti dell'Istituto con qualifica  dirigenziale  o  a  Comitati,
Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto  e
limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 
  20.  Rientra,  in  ogni  caso,  nella  competenza   esclusiva   del
Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al
comma 5, del  presente  articolo  e  l'adozione  di  provvedimenti  a
carattere normativo. 
  21. Rientra, altresi', nella competenza  del  Direttorio  integrato
l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di
distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la
nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni  e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 
  22. Nei casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  i  provvedimenti  di
competenza  del  Direttorio  integrato  possono  essere  assunti  dai
componenti del  Consiglio  di  amministrazione  anche  singolarmente,
salvo ratifica collegiale. 
  23.  Il  Direttorio  integrato  viene  informato   dal   Presidente
dell'IVASS  sui   fatti   rilevanti   concernenti   l'amministrazione
dell'Istituto. 
  24.  In  sede  di  prima  applicazione  lo  Statuto  dell'IVASS  e'
deliberato dal Direttorio  della  Banca  d'Italia  ed  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Presidente
del Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri.
Le modifiche  allo  Statuto  dell'IVASS,  deliberate  dal  Direttorio
integrato, sono approvate con le medesime modalita'. 
  25.  Lo  Statuto   detta   disposizioni   in   ordine   all'assetto
organizzativo dell'IVASS e in particolare: 
    - stabilisce norme di dettaglio  sulle  competenze  degli  organi
dell'Istituto; 
    - prevede la facolta' del Direttorio  integrato  di  nominare  un
Segretario generale con compiti di ordinaria  amministrazione,  anche
su delega del Consiglio; 
    - disciplina il funzionamento degli  organi  e  in  tale  ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli  collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei  consiglieri
di cui al comma 13; 
    - definisce principi e criteri ai  fini  del  conferimento  delle
deleghe da parte degli organi collegiali; 
    -  definisce   le   modalita'   dell'esercizio   delle   funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; 
    - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi  per
l'adozione di un  codice  etico  sia  per  i  dipendenti  che  per  i
componenti degli organi; 
    - definisce i criteri  ai  fini  di  eventuali  provvedimenti  di
distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVASS  o  dall'IVASS
alla Banca d'Italia; 
    - definisce norme relative alla consulenza  e  rappresentanza  in
giudizio dell'Istituto. 
  26.  Lo  Statuto,  tenendo  conto  delle  funzioni   dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse,  la  riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 
  27.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  sue  funzioni  l'IVASS   puo'
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 
  28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli  organi
dell'ISVAP decadono e il Presidente  dell'ente  soppresso  assume  le
funzioni   di   Commissario   per   l'ordinaria    e    straordinaria
amministrazione  dell'ente,  mantenendo  il   trattamento   economico
connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del  10  per
cento. 
  29. Il  Commissario  straordinario  riferisce  con  cadenza  almeno
quindicinale al direttore generale della  Banca  d'Italia  in  ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP,
per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. 
  30. Entro 120 giorni dalla data di cui al  comma  28  del  presente
articolo, sono nominati i  Consiglieri  di  cui  al  comma  13  e  il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVASS. 
  31. Alla data di entrata in vigore dello  Statuto,  il  Commissario
straordinario decade automaticamente dalle funzioni. 
  32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e  l'IVASS  succede  in
tutte le funzioni, le competenze, i poteri  e  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie  e
strumentali dell'ente soppresso. Il  personale  del  soppresso  ISVAP
passa  alle  dipendenze  dell'IVASS   conservando   di   diritto   il
trattamento giuridico, economico e previdenziale di  provenienza.  La
dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari
alle unita' di personale di ruolo a tempo  indeterminato  trasferite,
in servizio presso l'ente soppresso.((66)) 
  33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle
funzioni di  ISVAP,  il  consiglio  di  amministrazione,  sentite  le
organizzazioni  sindacali,  definisce   il   trattamento   giuridico,
economico e previdenziale del personale  dell'IVASS,  fermo  restando
che lo stesso  non  potra',  in  nessun  caso,  comportare  oneri  di
bilancio  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nel   precedente
ordinamento dell'ISVAP. 
  34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle
funzioni di ISVAP  il  consiglio  definisce  il  piano  di  riassetto
organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo  statuto  ai
sensi del comma 25 del presente articolo.  In  ogni  caso,  il  piano
dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di  funzionamento
dell'ente soppresso. 
  35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente
attribuite all'ISVAP, e'  trasferita  alla  Consap  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta  del  ruolo  dei  periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza  spettante  all'ISVAP
in materia. 
  36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap  Spa  la  gestione
del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  37. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'IVASS, e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui  al
comma 3 del presente articolo,  da  riconoscere  alla  Consap  Spa  a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui
ai commi 35 e 36. 
  38. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). 
  39. La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori esterni
cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo  27
dello statuto del Sistema europeo di banche centrali  e  della  Banca
centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli  gia'  esercitati
dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4  della  legge
12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351,  comma  1,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  40. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dello  statuto
dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11,  12,  13,  14  e  17
della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13,  comma  2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi'  abrogate  tutte  le
disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi. 
  41. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  42. Dalla data di cui ai commi 40 e  41  e  fermo  restando  quanto
previsto  al  comma  40  del  presente  articolo,  ogni   riferimento
all'ISVAP contenuto  in  norme  di  legge  o  in  altre  disposizioni
normative e' da intendersi effettuato all'IVASS.  Per  le  norme  che
disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi  35  e  36,  del
presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si  intende  effettuato
alla Consap Spa. 
  43.  Le  disposizioni  adottate  dall'ISVAP  nell'esercizio   delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS  restano  in  vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo,  di  nuove
disposizioni nelle materie regolate. 
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AGGIORNAMENTO (66)) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 5)
che "In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai  sensi
dell'art. 1 comma  34,  del  presente  decreto,  la  pianta  organica
dell'IVASS e' incrementata in misura di 45 unita' di ruolo, in deroga
all'art. 13, comma 32, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse  come
individuate ai sensi del medesimo art.  1,  comma  34,  del  presente
decreto".