DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
vigente al 01/10/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
                   Soppressione di enti e societa' 
 
  1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al  CRA  le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi  dell'articolo
11 decreto legislativo n. 454 del 1999  e  le  competenze  dell'INRAN
acquisite  nel  settore  delle  sementi  elette.  Sono  soppresse  le
funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al
CRA. 
  4. Il nuovo  organico  del  CRA  quale  risultante  a  seguito  del
trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che  mantiene  il
trattamento economico, giuridico e previdenziale  del  personale  del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per  cento,  con  esclusione  del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli  enti  incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, il direttore  generale  dell'INRAN,  e'  delegato
allo svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,  ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi. 
  7.  All'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  sono
attribuite le attivita' a  carattere  tecnico-operativo  relative  al
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A  tal  fine,  l'Agenzia
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti
della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed
al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione  europea  degli
adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla
politica agricola comune, nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e
sulle strutture del settore agricolo,  finanziati  dal  FEAGA  e  dal
FEASR. Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali nella gestione dei  rapporti  con  la
Commissione  europea  afferenti,  in  seno  al  Comitato  dei   fondi
agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,
di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.  1290/2005,  relativo   al
finanziamento della  politica  agricola  comune,  nonche'  alle  fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi
della vigente normativa europea. In  materia  l'Agenzia  assicura  il
necessario  supporto  tecnico  fornendo,  altresi',  gli   atti   dei
procedimenti. 
  8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre  funzioni  previste
dalla vigente normativa. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  12. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74)). 
  14. Il  direttore  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione  della
proposta di nomina alle Commissioni parlamentari  per  il  parere  di
competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti  dai
regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di  tre
anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri
rapporti di  lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'
professionale privata. 
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti  del  collegio
dei revisori. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  17. Sono abrogati dalla data di trasferimento  delle  funzioni,  di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto  legislativo  n.  165
del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo  e
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo. 
  18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  18-bis. La societa'  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  e'
soppressa. Al fine di  razionalizzare  l'attuazione  delle  politiche
promozionali di competenza  nazionale  nell'ambito  della  promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane  e  rendere  piu'
efficaci   ed   efficienti   gli   interventi    a    favore    della
internazionalizzazione delle  imprese  agricole,  le  funzioni,  gia'
svolte  da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,   sono   attribuite
all'Agenzia per la promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane di cui all'articolo  14  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   e'   disposto   il
trasferimento delle funzioni e  delle  risorse  umane  di  Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al  presente
comma. Con ulteriore decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di  liquidazione,  e'
disposto il  trasferimento  delle  eventuali  risorse  strumentali  e
finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.
I dipendenti a tempo indeterminato in  servizio  presso  la  predetta
societa'  al  31  dicembre  2011,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono  inquadrati,  anche
in  posizione  di  sovrannumero  rispetto  alla  dotazione   organica
dell'ente,  riassorbibile  con  le  successive  vacanze,  nei   ruoli
dell'ente di  destinazione  sulla  base  di  un'apposita  tabella  di
corrispondenza  approvata  con  il  predetto  decreto.  I  dipendenti
traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  il  trattamento
economico predetto risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto
per il  personale  dell'Agenzia  i  dipendenti  percepiscono  per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo  17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 
  19.  Al  fine   di   semplificare   le   procedure   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo  Stato,  i
regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge  n.  244
del  2007  sono  emanati,  anche  sulla  base  delle   proposte   del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  7
maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 2012, n. 94, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  7  AGOSTO
2012, N. 135. 
  20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi  collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono  definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano.  Restano  fermi,  senza  oneri  per  la  finanza
pubblica, gli osservatori nazionali  di  cui  all'articolo  11  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,  e  all'articolo  12  della  legge  11
agosto 1991,  n.  266,  l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,  la  Consulta  nazionale  per  il
servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della  legge  8
luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della  pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all'articolo  17,  comma  1-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il  Comitato  nazionale  di
parita' e la Rete nazionale delle consigliere e  dei  consiglieri  di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8  ed  all'articolo  19
del decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198.  Restano  altresi'
ferme, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di  pubblico
spettacolo di cui all'articolo 80 del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui  al  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  e
successive modificazioni. Ai componenti  delle  commissioni  tecniche
non spettano compensi, gettoni di presenza o  rimborsi  di  spese.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali
non spetta alcun emolumento o indennita'. (22) 
  21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  22. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo  4,  comma
5, della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'  soggetta  alle
disposizioni di cui agli articoli 68  del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e 29, comma  2,  lettera  e-bis),  e  comma  2-bis,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di  compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e  rimborsi  spese  ,  fatti
salvi gli oneri di missione. Agli oneri  derivanti  dall'applicazione
del precedente periodo, quantificati  in  euro  ventimila  annui,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere  dall'entrata
in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione  di  spesa
recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98. 
  25. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98. 
  26. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98. 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98. 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98. 
  30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98. 
  31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  32. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  33. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  34. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  35. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  36. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  37. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  38. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo  il  secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per  motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad  essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.". 
  40.  In  relazione  alle  liquidazioni  coatte  amministrative   di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto,  qualora  alla  medesima  data  il
commissario sia in  carica  da  piu'  di  cinque  anni,  il  relativo
incarico   cessa   decorso   un   anno   dalla   predetta   data    e
l'amministrazione competente per materia  ai  sensi  della  normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita'  liquidatorie
, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per
un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. (23) 
  41. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  42. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  43. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  44. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  45. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  46. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  47. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. 
  49. L'Associazione italiana di studi cooperativi  "Luigi  Luzzatti"
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
e'  soppressa  e  i  relativi  organi  decadono,  fatti   salvi   gli
adempimenti di cui al comma 51. 
  50. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51,  e
provvede  alla  gestione  delle  operazioni  di  liquidazione   delle
attivita' ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente  delegato  e'  individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il  relativo
incarico  costituisce  integrazione  dell'oggetto  dell'incarico   di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  non  comporta
variazioni del trattamento economico complessivo. 
  51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  52. Le funzioni attribuite all'associazione  di  cui  al  comma  49
dalla normativa vigente  sono  trasferite,  senza  che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita'  dell'interesse  pubblico  allo   svolgimento   delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 
  53. Le convenzioni in essere  tra  l'associazione  e  il  Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore
del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate  in  favore
dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono trasferite in  un  apposito  fondo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
  54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato  presso
l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al Ministero
dello sviluppo economico. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza  per  l'inquadramento
del personale trasferito.  Con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.  400  del  1988,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la  propria  dotazione
organica  in  misura  corrispondente   alle   unita'   di   personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione.  Il  personale
trasferito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   mantiene   il
trattamento previdenziale in godimento. 
  55. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  56. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
dell'associazione cessano di avere  effetto  il  quindicesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale
data, il dirigente delegato puo'  prorogarne  l'efficacia  non  oltre
l'originaria scadenza per far  fronte  alle  attivita'  previste  dal
comma 50. 
  57.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del dirigente  delegato  di  cui  al  comma  50  e'  versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali
dell'associazione sono acquisite al patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  58. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma. 
  59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia  di
cui all'articolo 33 del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi
organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del  codice
civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
  60. Il commissario in carica al momento della soppressione  di  cui
al comma 59 esercita i poteri  del  presidente  e  del  consiglio  di
amministrazione della  fondazione  e  provvede  alla  gestione  delle
operazioni della liquidazione delle  attivita'  ed  estinzione  delle
passivita'  e  alla  definizione  delle  pendenze  della   fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data
di cui al comma  59  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo  al  quale  sono
trasferite per essere  destinate  alla  estinzione  delle  passivita'
risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate  dal
Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con  un  apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  compenso  dovuto  al
commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo economico. 
  61. Il commissario entro il termine di cui al  comma  60,  verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato  a  subentrare
nell'esecuzione del progetto per  la  realizzazione  dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno  di  oneri  per  il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data  del  presente  decreto.  In
caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014  tutti
i rapporti di cui e' parte la  Fondazione  si  risolvono  di  diritto
senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque  denominata,  per
l'estinzione anticipata. 
  62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  dalla  data  di
cui al comma 59 alla  gestione  diretta  del  programma,  oggetto  di
specifica   convenzione   con   la   Fondazione,    concernente    la
"Realizzazione del programma di agevolazioni a  favore  delle  micro,
piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica  dei
disegni e modelli industriali", utilizzando a  tal  fine  le  risorse
trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un  conto   corrente
vincolato allo scopo. Tali risorse  sono  versate  all'entrate  dello
Stato per essere riassegnate ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
destinate all'esecuzione del suddetto  programma  secondo  criteri  e
modalita'  definite  con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
economico. 
  63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma  59  tra  il
Ministero e la fondazione soppressa e  tra  quest'ultima  e  soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi
risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo  delle  attivita'  del  commissario.  Entro  15
giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di  chiusura  della
fondazione soppressa e' presentato dal commissario per l'approvazione
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia  e
delle finanze. ed e' corredato dall'attestazione redatta dal collegio
dei revisori. Il bilancio da' evidenza  della  contabilita'  separata
attivata per la gestione della convenzione  tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione  del
programma di cui al comma 62. I compensi, le indennita' o  gli  altri
emolumenti comunque denominati spettanti  al  collegio  dei  revisori
sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma  e
comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59. 
  65. Le risorse umane, nei limiti del  personale  con  contratti  di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la
fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero
dello  sviluppo  economico  che   provvede   corrispondentemente   ad
incrementare la propria dotazione organica. 
  66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
tabella di  equiparazione  tra  le  qualifiche  possedute  presso  la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni  svolte
e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto  personale  puo'   essere
destinato, in tutto o  in  parte,  a  supporto  delle  attivita'  del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi  60  e
61. 
  67. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  68. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
della fondazione cessano di  avere  effetto  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data  di  cui  al  comma  59;  entro  tale  data,  il
commissario  puo'  prorogarne  l'efficacia  non  oltre   l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
  69.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del commissario e le disponibilita' liquide  costituenti  il
Fondo di  dotazione  della  fondazione,  o  comunque  destinate  alla
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al  comma  61,  sono
versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse  strumentali
della fondazione sono acquisite al  patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, il comma 68, 69 e
70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e  l'articolo
1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui
dispone  lo  stanziamento  delle  risorse  del  predetto  Fondo  alle
attivita' previste  al  comma  68  dell'articolo  4  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
  71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di  Promuovi  Italia  S.p.a.  (nel
seguito  Promuovi  Italia)   e   delle   convenzioni   dalla   stessa
sottoscritte  con  il  medesimo  Ministero  e'  trasferita  a  titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  S.p.a.  (nel  seguito  Invitalia)
ovvero ad una  societa'  dalla  stessa  interamente  partecipata.  La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi  e  passivi
derivanti dal trasferimento. 
  72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi
Italia alla  societa'  conferitaria  i  beni  strumentali  e,  previo
subentro nei relativi contratti  di  lavoro,  il  personale  a  tempo
indeterminato  impiegato  nello  svolgimento  delle   attivita';   la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo
e  per   prestazioni   professionali   in   essere   alla   data   di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
  73. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  Invitalia  stipula  con
Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della  societa'
conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale  oggetto  di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita'  e  i  criteri
per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo  schema  del
predetto accordo  e'  sottoposto  alla  preventiva  approvazione,  da
esercitarsi d'intesa con il Ministro per  gli  affari  regionali,  il
turismo  e  lo  sport,  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo  1,  comma
460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  74. Al comma 8-bis dell'articolo  12  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attivita' produttive"  e:
"Il  Ministro   delle   attivita'   produttive",   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri" e  "Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri".  Per  i
soggetti di cui al medesimo comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 
  75. L'incarico  di  commissario  per  la  gestione  delle  societa'
cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice  civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte  per  atto
dell'autorita' di  cui  all'articolo  2545-septiesdecies  del  codice
civile,  commissario  liquidatore  delle  societa'   cooperative   in
liquidazione   coatta   amministrativa   di   cui    agli    articoli
2545-terdecies del codice civile e 198  del  regio-decreto  16  marzo
1942, n. 267, e' monocratico.  Il  commissario  liquidatore  esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di  delega  a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del  delegato
e' detratto dal compenso del commissario. 
  76.  Il  provvedimento   che   dispone   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche'  la  contestuale  o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di  cui  agli
articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto  16
marzo 1942, n. 267,  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al
comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e  dei  membri  del
comitato di sorveglianza, ove previsto,  ed  i  relativi  criteri  di
liquidazione, sono determinati  con  decreto  non  regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   che   individua   modalita'   di
remunerazione  dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di  criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto   conto,   per   quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari  dalla  specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento  concernente  l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e  la  determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In  ogni  caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ." 
  78. All'articolo 11 del decreto legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "In caso di mancata adozione,  entro  il  predetto  termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia  e'  soppressa  e  le  attivita'  e  i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono  trasferiti  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative   all'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5."; 
    b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
  79. All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, secondo periodo, le  parole:  "in  servizio  dalla
data in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti:
"in servizio alla data del 31 maggio 2012"; 
    b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
  80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa."; 
    b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14.  Ferme  restando
le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno  1974,  n.
298, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  ove   applicabili,   alla
violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra  quanto
fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati  ai  sensi
dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui  ai  commi  13  e
13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari  al  dieci
per cento dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a
1.000,00 euro."; 
    c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:  "15.  Le  violazioni
indicate al comma 14 sono  constatate  dalla  Guardia  di  finanza  e
dall'Agenzia delle entrate in  occasione  dei  controlli  ordinari  e
straordinari  effettuati  presso  le  imprese   per   la   successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.". 
  81.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il   Comitato
centrale per l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di  cui  al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  284,  opera
quale centro di  costo  nell'ambito  del  Centro  di  responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  82. Sono soppresse le lettere c), g)  ed  l)  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
  83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) un
Dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
incarico di  livello  dirigenziale  generale  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica   3   dicembre   2008,   n.   211   "Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente"; 
    b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e' eletto
dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle
seguenti:  "dei   quali   il   primo,   responsabile   dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello  dirigenziale  di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
2008, n. 211"; 
    c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna". 
  84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano  in  vigore  dal  1°
gennaio 2013.(6)(11) 
  85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in  materia  di  sicurezza  della
circolazione, di  controlli  sui  veicoli  pesanti  e  di  protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1  -  del
bilancio del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1,5  milioni  di
euro per gli anni 2013 e 2014. 
  86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con  i
fondi  disponibili,  proseguira'  in   particolare   gli   interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto  previsti
dalle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  e  dalle  intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
il Ministero dell'interno. 
  87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse  alla  soppressione  dell'INPDAP  ed  alla  sua   confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti  dall'articolo
21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante  la  nomina
di un commissario ad acta. 
  88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201  del
2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle  seguenti:  "
31 ottobre 2012". 
  89.  Il  Comitato  amministratore   della   forma   di   previdenza
complementare  denominata  FONDINPS  previsto  dall'articolo  4   del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007,
continua ad operare in regime  di  proroga  fino  al  perfezionamento
della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non  oltre
il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma  10
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,
n. 122. 
  90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di  commissariamento  del  suddetto  Istituto  disposto,  a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati,  mediante  la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e'  prorogato
fino all'approvazione  del  nuovo  Statuto,  volto  a  riordinare  il
predetto Istituto secondo  regole  di  contenimento  della  spesa  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
  90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI  alla  data
del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in  attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non
oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie  del  personale
in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico al personale  medesimo,  nei
cui  confronti  trova  applicazione  anche   il   comma   2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici  di  cui  al  comma  84  del  presente
articolo. 
    
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  il  termine  di  cui  al  comma  84  del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
440) che "Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni
tecniche provinciali di cui al presente comma  prima  della  data  di
entrata in vigore della presente legge". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 2,  comma  3)  che
"L'incarico del Commissario  liquidatore  della  Gestione  denominata
"Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo",  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
prorogato di sei mesi  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  40,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31  dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore  periodo  di  quattro  mesi,  non
rinnovabile".