DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45 
 
                          Contratto di rete 
 
  ((1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni,  le  parole  da:  "Ai  fini  degli
adempimenti"  fino  a:  "la  genuinita'  della   provenienza;"   sono
sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione  di
un fondo patrimoniale comune  e  di  un  organo  comune  destinato  a
svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 
    1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si  intende  adempiuta
mediante l'iscrizione del contratto nel registro  delle  imprese  del
luogo dove ha sede la rete; 
    2)  al  fondo  patrimoniale  comune  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni  di  cui  agli  articoli  2614  e  2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per  le  obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al  programma  di  rete,  i
terzi possono far valere i  loro  diritti  esclusivamente  sul  fondo
comune; 
    3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale  l'organo
comune redige una  situazione  patrimoniale,  osservando,  in  quanto
compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio  della
societa' per azioni, e la  deposita  presso  l'ufficio  del  registro
delle  imprese  del  luogo  ove  ha  sede;  si  applica,  in   quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. 
  Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, ovvero per atto  firmato  digitalmente  a  norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  e   successive   modificazioni,   da   ciascun
imprenditore  o  legale  rappresentante   delle   imprese   aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  attraverso
il  modello  standard  tipizzato  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
    a) il nome, la ditta, la ragione o la  denominazione  sociale  di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto  o  per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede  della  rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c); 
    b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
    c)  la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile; 
    d) la durata del contratto, le modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
    e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,  la  ditta,
la ragione o la denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole  relative
alla sua eventuale sostituzione durante  la  vigenza  del  contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che  sia
diversamente  disposto  nel  contratto,  degli  imprenditori,   anche
individuali,  partecipanti   al   contratto,   nelle   procedure   di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;")). 
  2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del  10
febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del  9  aprile  2009  ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:)) 
  «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e  depositate  per
l'iscrizione, a cura dell'impresa  indicata  nell'atto  modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui  e'  iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle  imprese  presso
cui sono iscritte  le  altre  partecipanti,  che  provvederanno  alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica ((; se e'  prevista  la
costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella  sezione
ordinaria del registro delle  imprese  nella  cui  circoscrizione  e'
stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la
rete acquista soggettivita' giuridica))». 
  3. Al contratto di rete di cui all'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.