DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
 
              Strumenti di finanziamento per le imprese 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43,  le
parole: "ed aventi una scadenza  non  inferiore  a  tre  mesi  e  non
superiore a dodici mesi dalla  data  di  emissione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione". 
  5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse  da  societa'
di capitali nonche' da societa'  cooperative  e  mutue  assicuratrici
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.  Le
societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del  capitale
negoziati  in  mercati  regolamentati  o  non  regolamentati  possono
emettere cambiali  finanziarie  subordinatamente  alla  presenza  dei
seguenti requisiti: 
    a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor,  da
una banca o  da  un'impresa  di  investimento,  da  una  societa'  di
gestione  del  risparmio  (SGR),  da   una   societa'   di   gestione
armonizzata, da una societa' di  investimento  a  capitale  variabile
(SICAV), purche'  con  succursale  costituita  nel  territorio  della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione  dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
    b)  lo  sponsor  mantiene  nel  proprio  portafoglio,  fino  alla
naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 
      1) al 5 per cento del valore di emissione dei  titoli,  per  le
emissioni fino a 5 milioni di euro; 
      2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli  eccedente
5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla  quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 
      3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli  eccedente
10   milioni   di   euro,   in   aggiunta   alla   quota   risultante
dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); 
    c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un  revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta  nel  registro  dei
revisori contabili; 
    d)  le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e   girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non  siano,
direttamente o indirettamente,  soci  della  societa'  emittente;  il
collocamento  presso  investitori  professionali   in   rapporto   di
controllo  con  il  soggetto  che  assume  il  ruolo  di  sponsor  e'
disciplinato  dalle  norme  vigenti  in  materia  di   conflitti   di
interesse. 
  2-ter.  Lo  sponsor  deve  segnalare,  per  ciascun  emittente,  se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e'  superiore  al
totale dell'attivo corrente,  come  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo  delle  attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di  riferimento  del
bilancio  stesso.  Nel  caso  in  cui  l'emittente  sia  tenuto  alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una  societa'
o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere  considerato  l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio  consolidato  approvato.  Lo  sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque  categorie  di  qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa.   Lo   sponsor   rende   pubbliche   le   descrizioni    della
classificazione adottata. 
  2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle  medie  e  dalle
piccole imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla  nomina
dello sponsor. 
  2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al  comma  2-bis,
lettera  b),  qualora  l'emissione  sia  assistita,  in  misura   non
inferiore al 25 per  cento  del  valore  di  emissione,  da  garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero  da  un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali  emesse  da
societa' aderenti al consorzio. 
  2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si  puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione  del  bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50  per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio  di
garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da  societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere  durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  7. Dopo l'articolo 1 della legge  13  gennaio  1994,  n.  43,  come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis.-  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,  le  cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata;  a
tal  fine  l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una  societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione  accentrata  di
strumenti finanziari. 
  2.   Per   l'emissione   di   cambiali   finanziarie    in    forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta  alla  societa'  di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente  la  promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme  dovute  ai  titolari
delle cambiali finanziarie che risultano  dalle  scritture  contabili
degli intermediari depositari. 
  3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati: 
    a) l'ammontare totale dell'emissione; 
    b) l'importo di ciascuna cambiale; 
    c) il numero delle cambiali; 
    d)  l'importo  dei  proventi,  totale  e  suddiviso  per  singola
cambiale; 
    e) la data di emissione; 
    f) gli  elementi  specificati  nell'articolo  100,  primo  comma,
numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; 
    g)  le  eventuali  garanzie  a   supporto   dell'emissione,   con
l'indicazione  dell'identita'  del  garante   e   l'ammontare   della
garanzia; 
    h) l'ammontare del capitale sociale  versato  ed  esistente  alla
data dell'emissione; 
    i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; 
    l) l'ufficio del registro delle imprese al quale  l'emittente  e'
iscritto. 
  4. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
capo II del titolo II della parte III  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni. 
  5. Le cambiali emesse ai sensi del presente  articolo  sono  esenti
dall'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  ferma   restando   comunque
l'esecutivita' del titolo". 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147. (27) 
  9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La  ritenuta  del  20  per
cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  non  si  applica  sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli  similari,  e
delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per  azioni
con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali
di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.». 
  9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica
agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli  similari
e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di  investimento
collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno  Stato  membro
dell'Unione europea,  il  cui  patrimonio  sia  investito  in  misura
superiore al 50 per cento  in  tali  titoli  e  le  cui  quote  siano
detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. 
  10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni  quotate  nei  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea
e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento  ai
titoli emessi a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 NOVEMBRE 2018, N. 142)). ((45)) 
  14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. 
  17. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  18. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  19. Le obbligazioni e i titoli  similari  emessi  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
possono prevedere clausole di partecipazione agli utili  d'impresa  e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a
trentasei mesi. 
  20.  La  clausola  di  subordinazione  definisce   i   termini   di
postergazione  del  portatore  del  titolo  ai  diritti  degli  altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori  del  solo
capitale sociale.  Alle  societa'  emittenti  titoli  subordinati  si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. 
  Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 
  21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola  al
risultato economico dell'impresa emittente.  Il  tasso  di  interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del  corrispettivo)
non puo' essere inferiore  al  Tasso  Ufficiale  di  Riferimento  pro
tempore  vigente.  La  societa'  emittente  titoli  partecipativi  si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro  trenta
giorni dall'approvazione  del  bilancio,  una  somma  commisurata  al
risultato  economico  dell'esercizio,  nella   percentuale   indicata
all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). 
  Tale somma e' proporzionale al  rapporto  tra  il  valore  nominale
delle obbligazioni partecipative e la  somma  del  capitale  sociale,
aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni. 
  22. Le regole di calcolo della parte  variabile  del  corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono  essere  modificate
per tutta la  durata  dell'emissione,  sono  dipendenti  da  elementi
oggettivi  e  non  possono  discendere,  in  tutto  o  in  parte,  da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
  23. La variabilita' del  corrispettivo  riguarda  la  remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di  rimborso  in  linea
capitale dell'emissione. 
  24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli  anche
la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il
capitale  sociale  se  non  nei  limiti  dei   dividendi   sull'utile
dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce
oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei  profitti
e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e,  ai
fini dell'applicazione delle imposte sui  redditi,  e'  computata  in
diminuzione del reddito dell'esercizio di  competenza,  a  condizione
che il  corrispettivo  non  sia  costituito  esclusivamente  da  tale
componente variabile. Ad ogni  effetto  di  legge,  gli  utili  netti
annuali si considerano depurati da detta somma. 
  24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente  ai
titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8. 
  25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108. 
  26. All'articolo  2412  del  codice  civile,  il  quinto  comma  e'
sostituito dal seguente «I commi primo e  secondo  non  si  applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione  ovvero  di
obbligazioni  che  danno  il   diritto   di   acquisire   ovvero   di
sottoscrivere azioni.». 
  26-bis.  Le  obbligazioni,  le  cambiali  finanziarie  e  i  titoli
similari  di  cui  al  presente  articolo,  le  quote  di  fondi   di
investimento che investono prevalentemente negli anzidetti  strumenti
finanziari,  nonche'  i  titoli  rappresentativi  di  operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad   oggetto   gli   anzidetti   strumenti
finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere  negoziati
in  un  mercato  regolamentato  o   in   sistemi   multilaterali   di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da
parte di operatori terzi, attivi ammessi a  copertura  delle  riserve
tecniche delle imprese di assicurazione di cui  all'articolo  38  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   e   successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della  presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le  misure
di dettaglio per la copertura  delle  riserve  tecniche  tramite  gli
attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle  quote  di
fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  4,
comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto. 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142  ha  disposto  (con  l'art.  14,
comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018".