DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
                  Fondo per la crescita sostenibile 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione  nel  rispetto  delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica  e  di  equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di  nuova  imprenditorialita',  con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media  impresa  e  di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le  diverse
aree territoriali del Paese. 
  2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
economico  assume  la  denominazione  di  «Fondo  per   la   crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti  e  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento  comunitario,  al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ((,  ad  eccezione  dei
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale)); 
  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il  riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che saranno attivate dall'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
  c-bis) la definizione e l'attuazione dei  piani  di  valorizzazione
delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata.
(40) 
  c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione  e  a  dare
continuita' all'esercizio delle attivita' imprenditoriali. 
  3. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  2,  con
decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze,da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate  le  priorita',
le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta.
Le predette misure sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive  del
Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i  termini,  le
modalita' e le procedure ,  anche  in  forma  automatizzata,  per  la
concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la  gestione  degli
interventi il Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in  house  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita  gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo  12
aprile 2006,  n.  163.  Agli  oneri  derivanti  dalle  convenzioni  e
contratti di  cui  al  presente  comma  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  3-bis. Gli obiettivi  e  le  priorita'  del  Fondo  possono  essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli  incentivi  relativi
agli anni precedenti. 
  3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis),  possono
essere  concessi  finanziamenti  in  favore   di   imprese   di   cui
all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, che presentano rilevanti difficolta' finanziarie  ai  fini  della
continuazione delle  attivita'  produttive  e  del  mantenimento  dei
livelli occupazionali. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente  disposizione,  sono  stabiliti,  nel  rispetto
della disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  di  Stato,  modalita'  e
criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei  predetti
finanziamenti.   L'erogazione   puo'    avvenire    anche    mediante
anticipazioni  di   tesoreria   da   estinguere   entro   l'esercizio
finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
  3-quater. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera  c-ter),
possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in
forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione  o
in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli  interventi
il Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  sulla  base  di  apposita
convenzione,  delle  societa'   finanziarie   costituite   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n.  49.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  sono  stabiliti,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti  di
Stato, modalita' e criteri per  la  concessione,  l'erogazione  e  il
rimborso dei predetti finanziamenti. 
  4.  Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due   distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono  rientri  e
per gli  interventi,  anche  di  natura  non  rotativa,  cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi.  Per  ciascuna  delle
finalita' indicate  al  comma  2  e'  istituita  un'apposita  sezione
nell'ambito del Fondo. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L.17 DICEMBRE 2012, N. 221. 
  6. I finanziamenti agevolati concessi a valere  sul  Fondo  possono
essere assistiti da garanzie reali e personali.  E'  fatta  salva  la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge  sono
abrogate le disposizioni di legge  indicate  dall'allegato  1,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.(28) 
  8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche'  le
somme  restituite  o  non  erogate  alle  imprese,  a   seguito   dei
provvedimenti di revoca  e  di  rideterminazione  delle  agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate nel medesimo importo  alla  contabilita'  speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati.  Le
predette  disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e  per  garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 
  9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai  sensi  del
comma 7, le  disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
nella titolarita' del Ministero dello  sviluppo  economico  e  presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa  Depositi  e  Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  203,
lettera f)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  nel
medesimo importo, con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale  del  Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse  necessarie  per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire  la  definizione
dei  procedimenti  di  cui  al  successivo  comma  11.  Le   predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi  interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia'  approvate  dalla  UE
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Al fine di garantire  la  prosecuzione  delle  azioni  volte  a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale  tra  le
diverse aree del Paese, le  disponibilita'  accertate  e  versate  al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo,  rivenienti  da
contabilita' speciali o capitoli di bilancio  relativi  a  misure  di
aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo  il
vincolo  di  destinazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
739) che "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10,  della  legge
27 dicembre 1997, n.  449,  relativo  alla  facolta'  dei  comuni  di
aumentare le tariffe  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicita',  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27  luglio  2000,
n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto  per
i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della  data
di  entrata  in  vigore  del  predetto  articolo  23,  comma  7,  del
decreto-legge n. 83 del 2012". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto  (con  l'art.  11,  comma  1,
lettera a)) che "al comma  2  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente lettera: 
  «c-bis)  interventi  in  favore  di  imprese  in  crisi  di  grande
dimensione.»".