DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
Ulteriori misure per la ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei
       territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. I Commissari  delegati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  provvedono,  nei  territori  dei
comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e  29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, in  termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e
realizzazione   di   moduli   temporanei   abitativi   -    destinati
all'alloggiamento provvisorio delle  persone  la  cui  abitazione  e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di  rilevazione  dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  5  maggio  2011  -  ovvero  destinati  ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di  urbanizzazione  e  servizi,  per  consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone  fisiche  ivi  residenti  o  stabilmente
dimoranti,  ove  non  abbiano  avuto  assicurata  altra  sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 
  2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci  dei  comuni
interessati,  alla   localizzazione   delle   aree   destinate   alla
realizzazione dei moduli di cui al comma  1,  anche  in  deroga  alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non  si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il
provvedimento di localizzazione comporta  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
  3. L'approvazione delle  localizzazioni  di  cui  al  comma  2,  se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,  costituisce  variante
degli stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del  vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei  dovranno  essere  soggette  alla  destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla  normativa  vigente  ed  in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro  avente
diritto o interessato da essa previste, i Commissari  delegati  danno
notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione  del  provvedimento  all'albo  del  comune  e  su   due
giornali, di cui uno a  diffusione  nazionale  ed  uno  a  diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento  di  localizzazione  decorre
dal momento della pubblicazione all'albo  comunale.  Non  si  applica
l'articolo 11  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  4. Per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali  espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da  ogni  altro  adempimento,  alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso  costituisce
provvedimento di provvisoria  occupazione  a  favore  dei  Commissari
delegati o di espropriazione, se  espressamente  indicato,  a  favore
della   Regione   o   di   altro   ente   pubblico,   anche   locale,
specificatamente  indicato  nel  verbale  stesso.   L'indennita'   di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla  data  di  immissione  in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012. 
  4-bis.  I  Commissari  delegati  consentono  l'utilizzo  a   titolo
gratuito a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  degli  edifici
temporanei destinati ad attivita' scolastica ovvero a uffici pubblici
e  delle  relative  aree  di  sedime  e  pertinenziali  nonche'   dei
prefabbricati modulari abitativi. 
  4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento  a  titolo
gratuito dei beni immobili di cui  al  comma  4-bis  a  favore  delle
amministrazioni  pubbliche  di  riferimento.  I  trasferimenti   sono
operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione  da  ogni
effetto fiscale. 
  4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2016.
Al relativo onere si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili
allo scopo finalizzate  sulle  contabilita'  dei  Commissari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  5. Avverso il provvedimento di  localizzazione  ed  il  verbale  di
immissione   in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente    ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse  le  opposizioni  amministrative  previste  dalla   normativa
vigente. 
  6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere  disposta  dai  Commissari
delegati,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente  motivando  la   contingibilita'   ed   urgenza   della
utilizzazione. L'atto di acquisizione  di  cui  all'articolo  42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n.  327,  e'  adottato,  ove  ritenuto  necessario,  con   successiva
ordinanza,  dai  Commissari  delegati   a   favore   del   patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 
  7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice  dei  contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  compatibilmente  con  il  quadro
emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito  locale,  degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In
deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e' consentito il subappalto delle  lavorazioni  della  categoria
prevalente fino al cinquanta per cento. 
  8. Alla realizzazione dei moduli  temporanei  destinati  ad  uffici
pubblici ovvero all'attivita'  scolastica,  provvedono  i  presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1,  comma  2  del  decreto-legge  6
giugno  2012,  n.  74,  potendosi  anche  avvalere   del   competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle  proprie
attivita'  istituzionali,  con  le  risorse   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  9. I  Commissari  delegati  possono  procedere  al  reperimento  di
alloggi per le persone sgomberate  anche  individuando  immobili  non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  10. Secondo criteri indicati dai Commissari  delegati  con  proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al  comma
8  e'  effettuata  dal  sindaco  del  comune  interessato,  il  quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio,  anche  gratuito,  degli
stessi da parte dei beneficiari. 
  11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, predispongono,  d'intesa  con  i  Commissari  delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente,  e
d'intesa  con  quest'ultimo  nelle  materie  di  sua  competenza,  la
ripianificazione  del  territorio  comunale  definendo  le  linee  di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa  socio-economica,  la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto  degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  13. Per consentire l'espletamento da  parte  dei  lavoratori  delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35  per
cento delle  risorse  destinate  nell'esercizio  2012  dall'INAIL  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  del  lavoro  -  bando  ISI  2012  -  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, viene  trasferito  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in  sicurezza,  anche
attraverso la loro ricostruzione,  dei  capannoni  e  degli  impianti
industriali,  nonche'  delle  strutture  destinate  alla   produzione
agricola e alle attivita' connesse, a seguito  degli  eventi  sismici
che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione
fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente  periodo,
nonche' i criteri generali per il loro  utilizzo  sono  definite,  su
proposta dei presidenti delle regioni interessate,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le   previsioni   di   cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012. 
  14.  Sulla  base  di  apposita  convenzione  da  stipularsi  con  i
Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello  stesso  articolo  1
del citato decreto-legge n. 74  del  2012,  Fintecna  o  societa'  da
questa interamente controllata assicura alle regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attivita'
tecnico-ingegneristiche  dirette  a  fronteggiare  con   la   massima
tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del  20
e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1  comma  1  del
decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2
milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 da  trasferirsi  ai
Commissari delegati per il pagamento di quanto  dovuto  in  relazione
alla predetta convenzione, si provvede nei limiti delle  risorse  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74. 
  14-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  14  si  applicano  anche
((negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021)). Ai relativi
oneri, nel limite di 2 milioni di euro per  ciascuna  annualita',  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  nelle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni. 
  15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  di  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  ripartizione   del   Fondo,   di   cui
all'articolo 2,  con  esclusione  dei  trattamenti  fondamentali  che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.». 
  15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    "b-bis) le modalita' di predisposizione e  di  attuazione  di  un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli  edifici  ad  uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese,  a  tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera  a).  I  Presidenti
delle regioni -  Commissari  delegati,  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  alla  presente   lettera,   stipulano   apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la  celere  esecuzione  delle  attivita'  di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento  sismico,  onde  conseguire  la  regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi". 
  15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo  con  le  ulteriori
amministrazioni interessate,  i  Presidenti  delle  regioni  possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  di  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati,  cui
affidare specifici settori di intervento  sulla  base  di  specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite.