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DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  21-8-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.
1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati comunicano ai comuni delle predette regioni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire , nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, 'in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valori di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:


Ls - 30
4 + ----------
5


11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.
((18))
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia".