DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-2-2013
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 57-bis. 
 
(Individuazione  delle  infrastrutture  energetiche  strategiche  nei
           settori dell'elettricita' e del gas naturale). 
 
  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica,  nel
quadro  delle  misure  volte   a   migliorare   l'efficienza   e   la
competitivita'  nei  mercati  di  riferimento,  in  sede   di   prima
attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
93, sono individuati, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli impianti  e  1e  infrastrutture
energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di  interconnessione
con l'estero identificati  come  prioritari,  anche  in  relazione  a
progetti di interesse comune di cui  alle  decisioni  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  in  materia  di  orientamenti  per  le  reti
transeuropee  nel  settore  dell'energia  e   al   regolamento   (CE)
n.663/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009. 
  2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al
comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno  biennale,  nell'ambito
delle procedure di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  1º
giugno 2011, n. 93. (2) ((5)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 36,  comma  5)  che
"Dopo  l'articolo  57  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e'
inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
  «Art.  57-bis  (Semplificazione  amministrativa   in   materia   di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti  per  la  fornitura  di  servizi  essenziali).   -   1.   Le
periodicita' di cui alle Tabelle A e B del  decreto  ministeriale  1°
dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di  produzione  a
ciclo  continuo  nonche'  a  quelli  per  la  fornitura  di   servizi
essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie,
nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e  interazioni.  Sotto  la
responsabilita'  dell'utilizzatore  deve  essere  accertata,  da   un
organismo  notificato  per  la  direttiva  97/23/CE  in  materia   di
attrezzature   a   pressione,   la   sostenibilita'   della   diversa
periodicita'  in   relazione   alla   situazione   esistente   presso
l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora  le  condizioni  di
sicurezza accertate  lo  consentano,  potra'  essere  utilizzata  una
periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto  a  quelle
previste per legge. La documentazione  di  accertamento  deve  essere
conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli
Enti preposti alle verifiche periodiche di  sicurezza  espletate  dai
competenti organi territoriali. 
  2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo  continuo  e  per  quelli  che
rivestono carattere di pubblica utilita' o  servizio  essenziale,  in
presenza di  difetti  che  possono  pregiudicare  la  continuita'  di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto  la  responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche  con  attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire  il
contenimento delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di  ulteriore
esercizio  fino  alla  data  di  scadenza  naturale  della   verifica
periodica successiva alla  temporanea  riparazione.  Tali  temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste
ai sensi dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1º  dicembre
2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute»." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma
13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma  14  e
tutte  le  opere  ad  essi  connesse,  indipendentemente  dalla  loro
dimensione, rientrano tra le infrastrutture  energetiche  strategiche
di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, e successive modificazioni".