DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
 
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
edilizia  scolastica  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle
regioni, dalle  province  e  dai  comuni,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996,  n.23,  e
successive modificazioni. La proposta  di  Piano  e'  trasmessa  alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
giorni. 
1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica  dello  stato
di attuazione degli interventi  e  la  ricognizione  sullo  stato  di
utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
attraverso i seguenti interventi: 
    ((a) Il Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni e i competenti enti locali,  al  fine  di  garantire  edifici
scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente
iniziative di  rigenerazione  integrata  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche attraverso  la  realizzazione  di  nuovi  complessi
scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione
di societa', consorzi o  fondi  immobiliari,  anche  ai  sensi  degli
articoli 33  e  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I
predetti strumenti societari o finanziari possono essere  oggetto  di
conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie
di immobili destinati ad uso scolastico e di  immobili  complementari
ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le  destinazioni
individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di  cui  al
presente comma, sono utilizzate le risorse di  cui  all'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' le  risorse  a
valere sui fondi di cui all'articolo 33,  comma  3,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera CIPE n. 6/2012 del
20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  88  del  14
aprile 2012  alla  costruzione  di  nuove  scuole.  Per  favorire  il
contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e,  ove
possibile, la contestuale  messa  a  norma  dello  stesso,  gli  enti
locali, proprietari di immobili  scolastici,  possono  ricorrere,  ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di  servizio
energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri  a
carico dell'ente locale in conformita'  alle  previsioni  di  cui  al
decreto legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  anche  nelle  forme
previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163;)) 
    b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
l'edilizia scolastica; 
    c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole; 
    d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
locali. 
  d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato,
come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni. 
  3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici e privati. 
  4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. 
  5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2: 
    a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
di euro per l'anno 2012. 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede; 
  7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.