DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
                 Cambio di residenza in tempo reale 
 
  1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettere a), b)  e  c),  del  ((regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica)) 30 maggio 1989, n. 223, sono  rese  nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i  fatti
utilizzando una modulistica conforme a  quella  pubblicata  sul  sito
istituzionale  del  Ministero  dell'interno.  Nella  modulistica   e'
inserito il richiamo alle  sanzioni  previste  dall'articolo  76  del
((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del ((testo unico  di
cui al)) decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  l'ufficiale
d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi  alla  presentazione
delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua ((...)) le iscrizioni
anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni  anagrafiche  ((e
delle  corrispondenti  cancellazioni))  decorrono  dalla  data  della
dichiarazione. 
  4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza ((e al comune di provenienza)). 
  5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
  ((5-bis. In occasione di consultazioni elettorali  o  referendarie,
qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione
anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per la tenuta e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n.223,  le
conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre
il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione)). 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale del presente decreto.