DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 47 
 
                      Agenda digitale italiana 
 
  1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
  1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia  per  l'Italia
digitale e le  amministrazioni  interessate  possono  stipulare,  nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti  pubblici
e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni  con  societa'
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il  territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici  di
servizi su scala nazionale e di computer emergency response team.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  all'adempimento  di  quanto
previsto dal presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 
  2-quater. Al fine di favorire le azioni  di  cui  al  comma  1,  in
accordo con i principi, gli obiettivi e  le  procedure  definite  dal
quadro normativo europeo in materia  di  comunicazioni  elettroniche,
come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte a: 
    a)  assicurare  l'offerta  disaggregata   dei   prezzi   relativi
all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi  accessori,  in
modo che il prezzo del servizio di  accesso  all'ingrosso  alla  rete
fissa indichi separatamente il costo della  prestazione  dell'affitto
della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il  servizio
di attivazione della linea  stessa  e  il  servizio  di  manutenzione
correttiva; 
    b) rendere possibile, per gli  operatori  richiedenti,  acquisire
tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza
sotto la vigilanza e secondo  le  modalita'  indicate  dall'Autorita'
medesima, assicurando,  comunque,  il  mantenimento  della  sicurezza
della rete.