DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso  di
esercizio  congiunto   dell'attivita'   di   estetista,   anche   non
             prevalente, con altre attivita' commerciali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate , comprese le organizzazioni dei produttori  di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono  stipulare
convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione
e  la  semplificazione  e  per  lo  sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per  attivare
percorsi  sperimentali  di  semplificazione  amministrativa  per  gli
impianti produttivi e le iniziative ed attivita'  delle  imprese  sul
territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche
mediante deroghe alle procedure ed ai termini per  l'esercizio  delle
competenze facenti  esclusivamente  capo  ai  soggetti  partecipanti,
dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al  comma  2
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.40,  e  successive
modificazioni, si applicano anche  in  caso  di  esercizio  congiunto
dell'attivita'  di  estetista  con  altra  attivita'  commerciale,  a
prescindere dal criterio della prevalenza. 
  5. Le Regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto  del  presente  articolo  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n.  241,  dall'articolo  3
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e  dall'articolo
34 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine,  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
promuovono  anche  sulla  base  delle  migliori  pratiche   e   delle
iniziative sperimentali  statali,  regionali  e  locali,  accordi,  o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59. 
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in materia di giochi pubblici e di tabacchi  lavorati,  per  i  quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 
                                                                  (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che  "Fermo
restando  quanto  previsto  dalle  norme  di  liberalizzazione  delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri  burocratici  per  le
imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  9
febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
aprile  2012,  n.35,  possono  essere   sottoscritte   dai   soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 2) che "Le  attivita'  di
sperimentazione di cui al citato articolo  12  del  decreto  legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, sono estese  a  tutto  il  territorio  nazionale,
anche ai fini della definizione  delle  modalita'  operative  per  la
creazione di un sistema integrato di dati telematici tra  le  diverse
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi  per  la
pubblica utilita'."