DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
((Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui
              al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)) 
 
  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; 
    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "((La licenza, la cui durata non  sia  diversamente
stabilita dalla legge, ha validita' annuale))"; 
    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio))"; 
    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; 
    f) all'articolo 115: 
      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 
      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
dall'autorita'."; 
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati. 
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.