DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
 
 
Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni
                    in materia di tesoreria unica 
 
  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e
forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
    a) i fondi speciali  per  la  reiscrizione  dei  residui  passivi
perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati  rispettivamente
degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni  per  l'anno  2012,
mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente  quota  delle
risorse  complessivamente   disponibili   relative   a   rimborsi   e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Una  quota
delle risorse del suddetto fondo speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di  euro,  e'
assegnata agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle somme  di  cui
ai periodi precedenti non devono comportare,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto  delle
pubbliche amministrazioni; 
    b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data  del  31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui
alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente
riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti  e  sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'
di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di
un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa. 
  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235
milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la
disposizione di cui al comma 4. 
  3-bis. Le pubbliche  amministrazioni  ai  fini  del  pagamento  del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i  propri  creditori  le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti  della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento,  ovvero  anche
mediante  specifiche  transazioni  condizionate  alla   rinuncia   ad
interessi  e  rivalutazione  monetaria.  In  caso  di  compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai  sensi  del  periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. 
  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'Economia e delle Finanze  30  dicembre  2011,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito
pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal  2012  derivante  all'Erario
dai decreti di cui al presente  comma  resta  acquisita  al  bilancio
dello Stato. (16) 
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. (16) 
  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima
flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa
compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di
posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,
del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la
flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto
dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale
generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  e  fino  al  ((31  dicembre
2025)), il regime di tesoreria unica  previsto  dall'articolo  7  del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e'  sospeso.  Nello  stesso
periodo  agli  enti  e  organismi  pubblici  soggetti  al  regime  di
tesoreria unica ai sensi  del  citato  articolo  7  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29  ottobre  1984,  n.
720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse
dall'applicazione della presente disposizione le  disponibilita'  dei
predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,
prestito e ogni altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun
contributo in conto capitale o in  conto  interessi  da  parte  dello
Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 
  9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti
ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a  versare  il  50
per cento delle disponibilita' liquide  esigibili  depositate  presso
gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto  sulle
rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato  alla  data  del  16  aprile  2012.  Gli  eventuali
investimenti  finanziari  individuati  con  decreto   del   Ministero
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  da  emanare
entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in
titoli di Stato italiani, entro il  30  giugno  2012  e  le  relative
risorse  versate  sulle  contabilita'  speciali  aperte   presso   la
tesoreria statale. Gli  enti  provvedono  al  riversamento  presso  i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso  soggetti  diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono  fatti
salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento. 
  10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di  cui
al comma 8  provvedono  ad  adeguare  la  propria  operativita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29  ottobre  1984,  n.
720,  e  relative  norme  amministrative  di  attuazione,  il  giorno
successivo  a  quello  del  versamento  della  residua  quota   delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento  i
predetti tesorieri  e  cassieri  continuano  ad  adottare  i  criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7  agosto
1997, n. 279. 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre
1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai
dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino  al  completo  riversamento
delle risorse sulle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  9,  i
tesorieri o cassieri  degli  stessi  utilizzano  prioritariamente  le
risorse  esigibili  depositate  presso  gli  stessi  trasferendo  gli
eventuali vincoli di destinazione sulle somme  depositate  presso  la
tesoreria statale. 
  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata. 
  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno
diritto di recedere dal contratto. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 17 aprile 2015, n.
65  (in  G.U.  1a  s.s.  22/4/2015,  n.  16),   ha   dichiarato   "la
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  35,  commi  4  e  5,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
marzo 2012, n. 27, nella parte in cui l'incremento della  misura  del
concorso  alla  finanza  pubblica  e'  unilateralmente  imposto  alle
Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Regione siciliana".