DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
 
 
Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,
                       liquidazione dei danni 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti, o ulteriori dispositivi,  individuati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  i  costi  di   installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita'  sono  a
carico  delle  compagnie  che   praticano   inoltre   una   riduzione
significativa rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo
periodo, all'atto della stipulazione del  contratto  o  in  occasione
delle scadenze successive a condizione  che  risultino  rispettati  i
parametri stabiliti dal contratto." 
  1-bis. Con regolamento  emanato  dall'ISVAP,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione  dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in  particolare  ai  fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici  ((di  cui
all'articolo  132-ter,  comma  1,  del  codice  delle   assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209)),
nonche'  le  modalita'   per   assicurare   l'interoperabilita'   dei
meccanismi elettronici ((di cui all'articolo 132-ter,  comma  1,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209))  in  caso  di  sottoscrizione  da   parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa  diversa
da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali, e' definito uno  standard  tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici  ((di  cui  all'articolo
132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)), al quale  le  imprese
di  assicurazione  dovranno  adeguarsi  entro  due  anni  dalla   sua
emanazione. 
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1,
e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle  banche
dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di  cui
all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere  »  sono
sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma  4  e'  sostituito
dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato  del  rischio,  all'atto
della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo  al  quale
si riferisce  l'attestato,  e'  acquisita  direttamente  dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di  cui  al
comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135». 
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli  danni  a  cose,  la  richiesta  di  risarcimento  deve   recare
l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del  luogo,  dei
giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono  disponibili,  per
non meno di due  giorni  non  festivi,  per  l'ispezione  diretta  ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla  ricezione
di  tale  documentazione,  l'impresa  di  assicurazione  formula   al
danneggiato congrua e motivata offerta per  il  risarcimento,  ovvero
comunica specificatamente i motivi per i quali non  ritiene  di  fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando  il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto  dai  conducenti  coinvolti
nel sinistro. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO  2012,  N.  27.  Il
danneggiato puo' procedere alla riparazione  delle  cose  danneggiate
solo dopo lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
entro il quale devono essere comunque  completate  le  operazioni  di
accertamento del danno da parte  dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il
completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in  cui  esse  si
siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora  le
cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione
nei termini  previsti  dal  presente  articolo,  ovvero  siano  state
riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta
risarcitoria, effettuera' le  proprie  valutazioni  sull'entita`  del
danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi   effettuati.   Resta   comunque    fermo    il    diritto
dell'assicurato  al  risarcimento  anche  qualora  ritenga   di   non
procedere alla riparazione»; 
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: 
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede  alla  consultazione
della banca dati sinistri di  cui  all'articolo  135  e  qualora  dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'
decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in
relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in
merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di
cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e`
prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive. 
    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi». 
  3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni  private  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  "Banca  dati  sinistri"  sono
aggiunte le seguenti: "e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe
danneggiati"; 
    b) al comma 1, le parole: "e' istituita"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sono istituite" e dopo le parole: "ad essi relativi"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  due  banche  dati  denominate  'anagrafe
testimoni' e 'anagrafe danneggiati'"; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Le procedure  di  organizzazione  e  di  funzionamento,  le
modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1,  da  parte   delle   pubbliche   amministrazioni,   dell'autorita'
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di  liquidazione
dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero  dell'interno,  e,
per i profili  di  tutela  della  riservatezza,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali". 
  3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni  di
lieve entita', che non siano  suscettibili  di  accertamento  clinico
strumentale obiettivo, non potranno  dar  luogo  a  risarcimento  per
danno biologico permanente". 
  3-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124)). 
  3-quinquies.  Per  le  classi  di  massimo  sconto,  a  parita'  di
condizioni   soggettive   ed   oggettive,   ciascuna   compagnia   di
assicurazione deve praticare identiche offerte.