DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
vigente al 02/06/2023
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
           (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali  professionali.  Ai  fini  della   determinazione   dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di  affidamento
di  contratti  pubblici  dei  servizi  relativi  all'architettura   e
all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo  IV  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  si  applicano  i  parametri
individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi,  per
gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il
medesimo decreto sono  altresi'  definite  le  classificazioni  delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi.  I  parametri
individuati non possono condurre alla determinazione di un importo  a
base di gara superiore a  quello  derivante  dall'applicazione  delle
tariffe  professionali  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto. (4) 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale.  Il  professionista  deve  rendere  noto
((obbligatoriamente, in forma scritta o  digitale,))  al  cliente  il
grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte  le  informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento  fino
alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati  della
polizza   assicurativa   per   i   danni   provocati   nell'esercizio
dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso  e'
previamente  resa  nota  al  cliente  ((obbligatoriamente,  in  forma
scritta o digitale,)) con  un  preventivo  di  massima,  deve  essere
adeguata all'importanza dell'opera e va  pattuita  indicando  per  le
singole prestazioni tutte le voci di  costo,  comprensive  di  spese,
oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso  spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli
ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le
quali resta confermata la normativa vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate"
sono inserite le seguenti: "secondo  i  principi  della  riduzione  e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari"; 
    b) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi; 
    c) la lettera d) e' abrogata. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con  l'art.  5,  comma  2)  che
"Fino all'emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  9  comma  2,
penultimo  periodo,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
introdotto  dal  comma  1   del   presente   articolo,   le   tariffe
professionali e le classificazioni delle  prestazioni  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.  1  del
2012  possono  continuare  ad  essere  utilizzate,  ai   soli   fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo  da  porre  a
base di gara per l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  dell'individuazione
delle prestazioni professionali".