DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
Riduzione  dotazioni  Organismi  politico-amministrativi   e   organi
                             collegiali 
 
  1. Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  autonomia,  a
decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa
e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31
dicembre 2013, con le modalita' previste dai  rispettivi  ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli  interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,
calamita' naturali, assistenza ai rifugiati,  conservazione  di  beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
222. 
  2. A  decorrere  dall'anno  2012  gli  stanziamenti  del  Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  degli  organi   di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile,
tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti,  compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno  2011.  Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  si
considerano al netto degli oneri relativi  al  personale  dipendente,
nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l'aggiornamento del personale. 
 ((2-bis. La disposizione di cui all'articolo  6,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248)).