DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
     Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita' 
 
  1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento  degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non  istituito  con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
patto di stabilita'  interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
rispondono nei confronti  dello  Stato  del  mancato  rispetto  degli
obiettivi di cui al primo periodo,  attraverso  un  maggior  concorso
delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza  tra
l'obiettivo  complessivo  e  il  risultato  complessivo   conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico  degli  enti  responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'  interno
e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il  termine  perentorio
del  31  ottobre  per  la  comunicazione  della  rimodulazione  degli
obiettivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15  LUGLIO  2011,  N.  111.  La
Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
con il supporto tecnico  della  Commissione  tecnica  paritetica  per
l'attuazione del federalismo  fiscale,  monitora  l'applicazione  del
presente comma.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il
30 novembre 2011, sono stabilite le modalita'  per  l'attuazione  del
presente comma, nonche' le modalita' e le condizioni per  l'eventuale
esclusione dall'ambito  di  applicazione  del  presente  comma  delle
regioni  che  in  uno  dei  tre  anni  precedenti   siano   risultate
inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari. 
  2. Al fine di distribuire  il  concorso  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica tra gli enti  del  singolo  livello  di
governo,  le  province  ed  i  comuni,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
e  le  regioni  a  statuto  ordinario,  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro  per  gli
affari regionali, di intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni,  sono
ripartiti in due classi, sulla base della valutazione  ponderata  dei
seguenti parametri di virtuosita': 
    a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria  considerazione  della
convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; 
    b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
    c)  a  decorrere  dall'anno  2014,  incidenza  della  spesa   del
personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al  numero  dei
dipendenti in rapporto  alla  popolazione  residente,  alle  funzioni
svolte anche attraverso esternalizzazioni  nonche'  all'ampiezza  del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all'inizio  della  legislatura  o  consiliatura  e  delle  sue
variazioni nel corso delle stesse; 
    d) autonomia finanziaria; 
    e) equilibrio di parte corrente; 
    f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei  costi  dei
servizi a domanda individuale per gli enti locali; 
    g)  a  decorrere  dall'anno  2014,  rapporto  tra  gli   introiti
derivanti  dall'effettiva  partecipazione  all'azione  di   contrasto
all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; 
    h) a decorrere dall'anno  2014,  effettiva  partecipazione  degli
enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 
    i)  rapporto  tra  le  entrate  di  parte  corrente  riscosse   e
accertate; 
      1) a decorrere dall'anno 2014,  operazione  di  dismissione  di
partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. 
  Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di
virtuosita' sono corretti con i seguenti due  indicatori:  il  valore
delle rendite catastali e  il  numero  di  occupati.  Al  fine  della
definizione della virtuosita' non sono considerati parametri  diversi
da quelli elencati nel presente comma. (29) (31) ((38)) 
  2-bis. A decorrere  dalla  determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
il miglior rapporto qualita-costi. (29) (31) ((38)) 
  2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. 
  2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 31 e' sostituito dal seguente: 
    "31. Il limite demografico minimo che l'insieme  dei  comuni  che
sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata
deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti  o  nel  quadruplo  del
numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'  piccolo  tra
quelli associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il  completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  26  a  30  del
presente articolo: 
      a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno  due  delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
      b) entro il 31 dicembre 2012 con  riguardo  ad  almeno  quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
      c) entro il 31 dicembre  2013  con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009". 
  3. Gli enti locali che, in esito a quanto  previsto  dal  comma  2,
risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo
del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero.  Le  regioni
che, in esito a quanto previsto  dal  comma  2,  risultano  collocate
nella classe  virtuosa,  fermo  restando  l'obiettivo  del  comparto,
migliorano i propri obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della  legge  12  novembre
2011, n. 183. Il contributo degli enti territoriali alla manovra  per
l'anno 2012 e' ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto
ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65  milioni  di
euro per i comuni con popolazione  superiore  a  5.000  abitanti.  E'
ulteriormente  ridotto,  per  un  importo  di  20  milioni  di  euro,
l'obiettivo degli enti che partecipano alla  sperimentazione  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Le
predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto  di
cui al comma 2 del presente articolo. (29) (31) ((38)) 
  3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013 degli
enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  sono  migliorati  di  20
milioni di  euro,  sulla  base  di  specifico  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata. 
  4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di  stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio  2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla  riferibilita'
delle regole a criteri  europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  3,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica  della  Repubblica  le  misure  previste  per  l'anno  2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. (18) 
  5. Ai medesimi fini di cui al comma  4,  le  regioni,  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a  5.000  abitanti,  alla  realizzazione  degli
obiettivi di  finanza  pubblica,  per  gli  anni  2012  e  successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di  fabbisogno
e di indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 1.600  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2012; (18) 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012; (18) 
    c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per  800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; (18) 
    d) i comuni per 1.700 milioni di euro per  l'anno  2012  e  2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (5) (18) 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: 
    "Ai  fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al  periodo
precedente si calcolano le spese sostenute  anche  dalle  societa'  a
partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  sono
titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici  locali  senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero  che  svolgono  attivita'   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
pubblicistica. La disposizione di cui al precedente  periodo  non  si
applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.". 
  10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  dopo  il
comma 111, e' inserito il seguente: 
    "111-bis. I contratti di servizio  e  gli  altri  atti  posti  in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si  configurano  elusivi
delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.". 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano  ai  contratti
di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  dopo  il
comma 111-bis e' inserito il seguente: 
    "111-ter. Qualora  le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito  mediante  una   non
corretta imputazione delle  entrate  o  delle  uscite  ai  pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a  3
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali.". 
  13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  14. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  le  regioni
tenute a conformarsi a decisioni della  Corte  costituzionale,  anche
con riferimento  all'attivita'  di  enti  strumentali  o  dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione  nella
Gazzetta   Ufficiale,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali,  tutte  le  attivita'
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese  affrontate
o preventivate ai fini dell'esecuzione. 
  15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il  Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti,  il
potere sostitutivo di cui  all'articolo  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  16. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte  le  entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni  sono
attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,  ivi  comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,  purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007.". 
  17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e
alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di
700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2014. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con  l'art.  32,  comma
10) che "Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
indicato, per ciascuno degli anni  2012,  2013  e  successivi,  nella
seguente tabella": 
    

         "Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
            pubblica in termini di competenza e di cassa
                     aggiuntivo rispetto al 2011
                        (in migliaia di euro)

                            2012                2013 e successivi
                   DL 78   DL 98            DL 78    DL 98
Autonomie speciali   del   e 138    Totale   del     e 138    Totale
                    2010  del 2011           2010   del 2011
Bolzano           59.347  242.216  301.563  59.347  297.198  356.545
Friuli-Venezia
Giulia            77.217  229.350  306.567  77.217  281.411  358.628
Sardegna          76.690  237.544  314.234  76.690  291.466  368.156
Sicilia          193.582  572.826  771.408 198.582  702.853  901.435
Trentino-Alto
Adige              4.537   27.571   32.108   4.537   33.829   38.366
Trento            59.346  225.462  284.808  59.346  276.641  335.987
Valle d'Aosta     24.281   95.031  119.312  24.281  116.602  140.883

    Totale       500.000         2.130.000        2.000.000
                        1.630.OOO          500.000         2.500.000"


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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato  dal  D.L.  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo  2012,  n.
27, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3)  che:  "A  decorrere  dal
2013, l'applicazione  di  procedura  di  affidamento  dei  servizi  a
evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti
di governo locali dell'ambito o del bacino  costituisce  elemento  di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 19 luglio 2012,  n.  193
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato:
- "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 4, del  d.l.
n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste  si
applicano  «anche  agli  anni  2014  e  successivi»,  anziche'  «sino
all'anno 2014»";
- "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma  5,  lettera
b), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure
previste si applicano «per gli  anni  2012  e  successivi»,  anziche'
«sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziche'  «sino
all'anno 2014»";
- "in via consequenziale, ai sensi  dell'art.  27  della  legge  11
marzo 1953, n.  87,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,
comma 5, lettera a), del d.l. n. 98 del  2011,  nella  parte  in  cui
dispone che le misure previste si applicano  «a  decorrere  dall'anno
2012», anziche' «sino all'anno 2014»";
- "in via consequenziale, ai sensi  dell'art.  27  della  legge  11
marzo 1953, n.  87,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,
comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui
dispongono che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno
2013», anziche' «sino all'anno 2014»".
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 31  agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre  2013,
n. 124 ha disposto (con l'art. 31,  comma  4-bis),  che  "Per  l'anno
2014, le disposizioni dell'articolo 20,  commi  2,  2-bis  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,  sono
sospese".
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 15 ottobre
2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013,
n. 137 ha disposto (con l'art. 31, comma 4-bis)  che  "Per  gli  anni
2013 e 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2,  2-bis  e  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, sono sospese".
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AGGIORNAMENTO (38)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con  l'art. 1,  comma 492,
lettera a)) che a decorrere dall'anno 2015 non si applicano i commi 2,
 2-bis e 3 del presente articolo.