DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-4-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione  e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2016,
di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018,  di  ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni  anno  successivo
fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026. 
  2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Dalla   medesima   data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
lavoratori medesimi siano  percettori  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l'indennita' di mobilita' per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
dell'indennita' di disoccupazione. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  4. All'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,"; 
    b) al comma 12-ter,  primo  periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo. 
  5. Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal  1°  gennaio  2012
l'aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di
assicurato e pensionato  nell'ambito  del  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta'  del
medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta'  tra  i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della  predetta
legge n. 335 del 1995. (42) 
  6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  1983,  n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in  vigore  delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
730. 
  7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianita'  conseguita
alla data di' cessazione dal servizio. 
  8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione,   all'atto    della    cessazione    dal    servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa  la  normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.  79,  ad
eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge
n. 17 del 1983. 
  9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in
godimento alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gia'
definiti con sentenza  passata  in  autorita'  di  cosa  giudicata  o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 
  10. L'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la  quota  a  carico  della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere  alla  data
di entrata  in  vigore  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  va
determinata con esclusivo  riferimento  all'importo  del  trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto  dal  fondo  di  provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  erogata
ai pensionati in forma capitale.(48) 
  11. Per i soggetti  gia'  pensionati,  gli  enti  previdenziali  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione  a
carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa  attivita'  professionale.
Per tali soggetti e' previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in
via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
secondo periodo. 
  12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si
interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione
abituale, ancorche'  non  esclusiva,  attivita'  di  lavoro  autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata  INPS  sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia'  effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del
1995.((70)) 
  13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza  per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra  gli
enti di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  si
conferma  che  la   relativa   copertura   contributiva   ha   natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio  1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12. 
  14. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante  l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
  16. All'articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di  finanziamento  dell'indennita'  economica  di  malattia  in  base
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie
di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile  ai  sensi
della normativa vigente."; 
    b) al comma 1, le parole: "alla data del 1°  gennaio  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis". 
  17. Con effetto dal 16 dicembre  2010,  viene  meno,  limitatamente
all'articolo  43,  l'efficacia  abrogativa  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n.  369,  di  cui  alla  voce  69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  che
si intende cosi' modificato. 
  18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e
l'articolo 01, comma 5, del decreto- legge  10  gennaio  2006  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si
interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento  di  fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo  di
solidarieta'   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia  dagli   ex-dipendenti   gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.  In  questo
ultimo caso il contributo  e'  calcolato  sul  maturato  di  pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  e'  trattenuto  sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa. 
  20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al  "Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di  debito
al  versamento  con  cadenza  trimestrale  alla   Gestione   medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni  accantonati  a  seguito  di
acquisti effettuati tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di
pagamento  presso  i  centri  vendita  convenzionati.  Le   modalita'
attuative e di  regolamentazione  della  presente  disposizione  sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Nelle more dell'effettiva  costituzione  del  polo  della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165.". 
  22.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell'unificazione   del
procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell'invalidita'  civile,
della  cecita'  civile,  della  sordita',   dell'handicap   e   della
disabilita', le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
possono affidare all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari. 
  22-bis. In considerazione  della  eccezionalita'  della  situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dal
1°  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre   2014,   i   trattamenti
pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatorie, i cui importi  complessivamente  superino  90.000  euro
lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione  pari
al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto  importo  fino  a
150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento  per  la  parte  eccedente
150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro; a
seguito  della  predetta  riduzione  il   trattamento   pensionistico
complessivo non puo' essere comunque inferiore a  90.000  euro  lordi
annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati  da
forme  pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni   definite   in
aggiunta   o   ad   integrazione   del   trattamento    pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  i
trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti  delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione
speciale ad esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le
gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il  personale
addetto alle imposte di consumo, per il  personale  dipendente  dalle
aziende private  del  gas  e  per  il  personale  gia'  addetto  alle
esattorie e alle ricevitorie delle  imposte  dirette.  La  trattenuta
relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in  via
preventiva  e  salvo   conguaglio,   a   conclusione   dell'anno   di
riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo  mensile.
Ai fini  dell'applicazione  della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,  e'
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati  i  necessari  elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di  perequazione,
secondo modalita' proporzionali  ai  trattamenti  erogati.  Le  somme
trattenute dagli enti vengono versate, entro il  quindicesimo  giorno
dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e'  effettuata  la
trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato. (25) 
  22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal  1°  gennaio
2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni." 
  22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter  le
disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici
vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'  maturino  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio
2012: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  giugno
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011; 
    c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei
fondi di solidarieta' di settore di cui  all'articolo  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  22-quinquies. L'INPS provvede al  monitoraggio,  sulla  base  della
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 22-quater. (33) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 116 (in
G.U. 1a s.s.  12/6/2013,  n.  24),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, come modificato dall'articolo  24,  comma  31-bis,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
287) che "Al fine di rimborsare  le  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  in  attuazione  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013,  e'  istituito  un  apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60
milioni di euro per l'anno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno - 14  luglio  2016,
n.  174  (in  G.U.  1ª  s.s.  20/07/2016,  n.  29),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-30 gennaio 2018, n. 12  (in
G.U. 1ª s.s.  07/02/2018,  n.  6),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 10,  del  decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111". 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 22 aprile 2022,
n.  104  (in  G.U.  1ª  s.s.  27/04/2022,  n.  17),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  18,   comma   12,   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che  gli
avvocati del libero  foro  non  iscritti  alla  Cassa  di  previdenza
forense per mancato raggiungimento  delle  soglie  di  reddito  o  di
volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.
576 (Riforma del sistema previdenziale forense),  tenuti  all'obbligo
di iscrizione alla Gestione  separata  costituita  presso  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  siano  esonerati  dal
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle  sanzioni  civili
per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo  anteriore  alla  sua
entrata in vigore".