DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
  Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta,
da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con
l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  gli
enti previdenziali pubblici e privati restano ferme  le  disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso  di  operazioni  di
acquisto di immobili, ferma restando la  verifica  del  rispetto  dei
saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  l'emanazione  del  decreto
previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del
procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia  del
demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto  dal
contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del  presente
comma. 
  1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di  pervenire  a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal  patto  di
stabilita' interno, gli enti territoriali e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale effettuano operazioni  di  acquisto  di  immobili
solo ove ne siano comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'  e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento.  Le
disposizioni di cui al primo  periodo  non  si  applicano  agli  enti
locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere
su   risorse   stanziate   con   apposita   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  o  cofinanziate
dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e  finalizzate
all'acquisto degli immobili  stessi.  La  congruita'  del  prezzo  e'
attestata dall'Agenzia del  demanio,  previo  rimborso  delle  spese.
Delle  predette  operazioni   e'   data   preventiva   notizia,   con
l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel  sito
internet istituzionale dell'ente. (54) 
  1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
societa' e la borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare  immobili  a
titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulata
per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  ad
avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono  esclusi  gli  enti
previdenziali pubblici e  privati,  per  i  quali  restano  ferme  le
disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve,  altresi',  le  operazioni  di
acquisto di immobili gia' autorizzate con  il  decreto  previsto  dal
comma 1, in data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. (24) (33) 
  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate  dai  commi
1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento  della
spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare  le
esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 
  1-sexies. Sono fatte salve  dalle  disposizioni  recate  dal  comma
1-quater  le  operazioni  di  acquisto  previste  in  attuazione   di
programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al  fine
di  promuovere  lo  sviluppo  economico  e  la  coesione  sociale   e
territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  comma
dell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
    a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  relative
agli interventi manutentivi, a carattere ordinario  e  straordinario,
effettuati sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,  in  uso  per
finalita' istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve  le  specifiche
previsioni  di  legge  riguardanti  il  Ministero  della  difesa,  il
Ministero degli affari  esteri  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli  41  e  42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni.  Restano  altresi'
esclusi  dalla   disciplina   del   presente   comma   gli   istituti
penitenziari.Conseguentemente sono fatte salve le risorse  attribuite
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli  interventi
relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali,  le
cui decisioni di  spesa  sono  assunte,  nei  limiti  delle  predette
risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sentita
l'Agenzia  del  demanio.  Sono  altresi'  fatte  salve   le   risorse
attribuite  al  Ministero  della   giustizia   per   gli   interventi
manutentivi di edilizia penitenziaria. 
    b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le  decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a); 
    c) sono  attribuite  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, a valere sulle  risorse  allo  stesso  assegnate  per  gli
interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli  immobili
demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi
da effettuare, a cura delle  strutture  del  medesimo  Ministero,  ai
sensi dell'articolo  176  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni  immobili
di cui alle lettere a) e  b).  L'esecuzione  di  tali  interventi  e'
tempestivamente comunicata  all'Agenzia  del  demanio,  al  fine  del
necessario coordinamento con  le  attivita'  dalla  stessa  poste  in
essere ai sensi del presente articolo; 
    ((d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  sono  curati  direttamente  dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di  proprieta'
di terzi. Fermo restando  quanto  previsto  dal  periodo  precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e' fatta  salva
la possibilita' di finanziare  e  realizzare  l'esecuzione  anche  di
interventi relativi alla messa a norma  degli  impianti  o  correlati
alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire  il
coordinamento degli  stessi  con  altri  interventi  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e  b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere  forme
di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di  scala
e contribuendo al contenimento  dei  relativi  costi,  l'Agenzia  del
demanio o i Provveditorati  interregionali  per  le  opere  pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri,
l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei  casi
in cui interessino immobili gia' oggetto di finanziamenti per  lavori
nell'ambito  di  piani  di  investimento  approvati  dalla   medesima
Agenzia. Parimenti  i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa  con  l'Agenzia  del
demanio,  l'esecuzione  degli  interventi  ascritti   ai   piani   di
intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino
immobili  gia'  oggetto  di  finanziamento  nell'ambito  del  Sistema
accentrato  delle   manutenzioni.   Tutti   gli   interventi   curati
direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici  sono  comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di
verificare le previsioni contrattuali in materia)). 
  2-bis. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. Per far
fronte  a  imprevedibili   e   indifferibili   esigenze   di   pronta
operativita' e a  una  maggiore  mobilita'  del  personale,  connesse
all'assolvimento dei propri  compiti  istituzionali,  la  Polizia  di
Stato, l'Arma dei carabinieri, il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e il Corpo della guardia di finanza  sono  autorizzati,  previa
comunicazione   all'Agenzia   del   demanio,   all'esecuzione   degli
interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.  A  decorrere
dall'esercizio  finanziario  2015,  sono  trasferiti  ai   competenti
programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e  del
Ministero dell'economia e delle finanze gli importi occorrenti per le
finalita' di cui al primo periodo. 
  3. Le Amministrazioni di cui al comma 2  comunicano,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la  previsione  triennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato  alle  stesse  in
uso,  e  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  che  prevedono  di
effettuare  sugli  immobili  condotti  in  locazione  passiva  ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al  di  fuori  dei  casi  per  i  quali  sono
attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del
comma 2 lettere a) e b),  tutti  i  restanti  interventi  manutentivi
effettuati sia sugli immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  in  uso
governativo, sia su  quelli  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 
  4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate  e  delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano  generale
di interventi per il triennio successivo, volto,  ove  possibile,  al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al   fine   di   ridurre   le   locazioni   passive,   nonche'   alla
riqualificazione energetica degli stessi  edifici.  Per  le  medesime
finalita', l'Agenzia del demanio puo' stipulare  accordi  quadro  con
societa'  specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al
comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di
cui al comma 6. Il piano generale puo' essere oggetto di revisione in
corso d'anno, sentiti i Provveditorati per  le  opere  pubbliche  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   in   caso   di
sopravvenute  ed  imprevedibili  esigenze   manutentive   considerate
prioritarie rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui  l'Agenzia
ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5. Alle  decisioni  di
spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi  del  presente  comma
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  618,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare  e  realizzare  gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per  gli
interventi manutentivi dalla stessa  gestiti  con  fondi  diversi  da
quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad  ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati  mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed   anche
avvalendosi di societa' a  totale  o  prevalente  capitale  pubblico,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   L'esecuzione   degli   interventi
manutentivi e' curata, previa sottoscrizione di apposita  convenzione
quadro, dalle strutture del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   ((L'esecuzione   degli
interventi  di  manutenzione   ordinaria   ovvero   di   manutenzione
straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a  100.000
euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e' curata,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri,  direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici
degli immobili)). Gli atti relativi  agli  interventi  gestiti  dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti  al  sistema  delle
ragionerie del Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123. Gli atti relativi agli interventi  gestiti  dall'Agenzia  del
Demanio sono controllati secondo le modalita' previste dalla  propria
organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono  stipulati
gli accordi quadro e' disposto anche per gli interventi  disciplinati
da specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero  della
difesa  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'   culturali.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o  degli  accordi  quadro  e'
data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al
fine  di  assicurare  il  rispetto  degli  impegni  assunti  con   le
convenzioni  di  cui  al   presente   comma,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12,  comma  8,  del  presente  decreto,
dotato di idonee professionalita'. 
  6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a  disposizione
delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)   e   b),
confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e  di  conto  capitale
per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.  Le  risorse  necessarie
alla costituzione  dei  predetti  fondi  derivano  da  corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla  base
delle  comunicazioni  di'  cui  all'articolo  2,  comma  222,  decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191;  dall'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui  al  comma  2,
lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della  copertura
dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti
in un piano generale di cui al comma 4,  mettono  a  disposizione  la
corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui  al
comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni  quadro  di
cui al comma 5 e, comunque, per i lavori  gia'  appaltati  alla  data
della  stipula  degli  accordi  o  delle  convenzioni   quadro,   gli
interventi   manutentivi   continuano   ad   essere   gestiti   dalle
Amministrazioni interessate fermi restando i limiti  stabiliti  dalla
normativa  vigente  dandone  comunicazione,  limitatamente  ai  nuovi
interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurera'  la  copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli
stessi  siano  ricompresi  nel  piano  generale   degli   interventi.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro,
e'  nullo  ogni  nuovo  contratto   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta  eccezione
per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e
dichiarati indispensabili per la  protezione  degli  interessi  della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi
degli accordi  quadro  di  cui  al  comma  5  restano  esclusi  dalla
disciplina  del  presente  comma  i  beni  immobili  riguardanti   il
Ministero della difesa ed il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
riferimento a quanto previsto dal comma 2 , nonche' i  beni  immobili
all'estero riguardanti il Ministero degli  affari  esteri,  salva  la
preventiva comunicazione dei  piani  di  interventi  all'Agenzia  del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita'  poste
in essere ai sensi comma 1 e con i piani di  razionalizzazione  degli
spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti  all'articolo  2,  comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (1) (21) 
  8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare  e  monitorare  gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria,  puo'
dotarsi  di  proprie  professionalita'   e   di   strutture   interne
appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello  0,5%.  Per  i
predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio  puo'  avvalersi  delle
strutture del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  senza
nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita'  operativa
di tali strutture, puo', con  procedure  ad  evidenza  pubblica  e  a
valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare  societa'
specializzate ed indipendenti. 
  9.  Per  una  compiuta  attuazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
volte alla razionalizzazione degli spazi  ed  al  contenimento  della
spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle  nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni   devono   indicare,   oltre    l'esatta    descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente  e  futura,  l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere. 
  10. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il  primo,  entro
il termine di 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei  Provveditorati
per le opere pubbliche e le modalita',  termini,  criteri  e  risorse
disponibili. 
  11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222". 
  12. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Misure   per
razionalizzare  la  gestione  e   la   dismissione   del   patrimonio
residenziale pubblico"; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta'  dell'abitazione,  entro  il  31  dicembre  2011,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la  conclusione  di  accordi  con
regioni ed enti locali aventi ad  oggetto  la  semplificazione  delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati,  nonche'  la
dismissione  e  la  razionalizzazione  del  patrimonio  dei  predetti
Istituti  anche  attraverso  la  promozione  di   fondi   immobiliari
nell'ambito degli  interventi  previsti  dall'articolo  11,  comma  3
lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
  13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione   stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
successive modificazioni, e dai decreti di  cui  al  medesimo  comma,
quindicesimo periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.  Le
amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive  strutture  organizzative  e   i   relativi   profili   di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle  unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle  partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 luglio 2012.  I
termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la  comunicazione  dei  dati
relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti  dai  successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo  2,  comma  222,  quindicesimo
periodo che li individuano. 
  14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  le  parole:  "rendiconto  patrimoniale  dello
Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,  lettera
e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio  dello
Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7  agosto  1997,
n. 279" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "rendiconto  patrimoniale
delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 
  15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne  effettua
la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei
conti per gli atti di rispettiva competenza". 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che al comma 7, ultimo periodo,  del  presente  articolo  la  parola:
«previsto» e' sostituita dalla seguente: «previsti». 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art.  34,  comma  49,
lettera c)) che al comma 7, quarto periodo,  del  presente  articolo,
dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti"
sono inserite le seguenti: "e il Ministero della giustizia". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 10-bis,  comma  1)  che
"Nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  il  divieto  di
acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo  12,  comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  non  si  applica
alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di  immobili  o
terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nonche' alle permute  a  parita'  di  prezzo  e  alle  operazioni  di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31  dicembre  2012
dai competenti  organi  degli  enti  locali  e  che  individuano  con
esattezza i compendi immobiliari  oggetto  delle  operazioni  e  alle
procedure  relative  a  convenzioni   urbanistiche   previste   dalle
normative regionali e provinciali." 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
368) che  "Al  fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento  della
didattica e reintegrare il  patrimonio  immobiliare  danneggiato  dal
sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo
12,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
non si applicano alle amministrazioni  delle  Universita'  che  hanno
sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122". 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con  l'art.  57,  comma  2,
lettera f)) che "A  decorrere  dall'anno  2020,  alle  regioni,  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai  loro
organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  nonche'  ai  loro
enti  strumentali  in  forma  societaria  cessano  di  applicarsi  le
seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della
spesa e di obblighi formativi: 
  [...] 
  f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111;".