DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
 
            Misure per le micro, piccole e medie imprese 
 
  1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole  e  medie
imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli
interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della
copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle
tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese
beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree
geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal
Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze. 
  2. Nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
  3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore al 50
per cento per cento delle disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro
d'importo massimo garantito per singola impresa. 
  4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa,  a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  alle  imprese
con un  numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499  da  banche  e
intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e
successive modificazioni. ((Per le garanzie concesse  nell'ambito  di
portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per
singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea,  a  3,5  milioni  di  euro.))  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo   Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite
le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di  concessione,
i  criteri   di   selezione   nonche'   l'ammontare   massimo   delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. (35) 
  5. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui al comma 1. 
  6. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni
assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo. 
  7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale
sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti
pubblici e privati, purche' le piccole e  medie  imprese  socie  e  i
liberi professionisti soci dispongano almeno della meta' piu' uno dei
voti esercitabili nell'assemblea e la  nomina  dei  componenti  degli
organi  che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di   supervisione
strategica sia riservata all'assemblea. Tale disposizione si  applica
anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti  ai  sensi  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni. 
  7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una  quota
delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2,  comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad  interventi
di garanzia in favore del microcredito di cui  all'articolo  111  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto
di natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentito  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito,   sono
definiti  la  quota  delle  risorse  del  Fondo   da   destinare   al
microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con
enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  per
l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  le
microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  presso
il medesimo Fondo. 
 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11,  ha  disposto  (con  l'art.  3-bis,
comma 1) che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 e'  sospesa
l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni  dell'articolo  39,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  continuano  ad
applicarsi nel testo vigente prima della data di  entrata  in  vigore
della citata legge n. 190 del 2014.  Sono  fatte  comunque  salve  le
garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto".