DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette  a  garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a
rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul
prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e
criteri: 
    a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per  le
categorie piu' deboli; 
    b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici  anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 
    c) adeguamento dei requisiti di  accesso  alle  variazioni  della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema
contributivo. In ogni caso,  l'importo  complessivo  del  trattamento
pensionistico non puo' eccedere quello che  sarebbe  stato  liquidato
con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della  data
di entrata in vigore del presente decreto computando, ai  fini  della
determinazione   della   misura   del    trattamento,    l'anzianita'
contributiva  necessaria  per  il  conseguimento  del  diritto   alla
prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra  la  data
di conseguimento del diritto  e  la  data  di  decorrenza  del  primo
periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. (34) 
  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti
di eta'  e  di  anzianita'  contributiva,  previsti  dalla  normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,
ai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere
all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente  sulla  base  dei
requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto  stabilito  ai  commi
14, 15-bis, 17 e 18. (22) 
  4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e
delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del
predetto limite massimo di flessibilita'. (22) 
  5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a  decorrere  dal
1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le
disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  6. Relativamente ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di
conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati: 
    a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la
disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui  pensione
e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal
1°  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
    d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
  7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non
inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie
preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo
minimo se in possesso di un'eta' anagrafica  pari  a  settanta  anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque
anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
decreto-legge  28   settembre   2001,   n.   355,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo  1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al
comma 19," sono soppresse. 
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico  per  il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
  9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima
decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta
ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
adeguamenti successivi a quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'
abrogato. 
  ((10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
la cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito  se  risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni  e  10  mesi  per  gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico
decorre trascorsi tre mesi dalla data  di  maturazione  dei  predetti
requisiti)). ((56)) 
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i  lavoratori
con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre
successivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere
conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere
non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso
essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
  12. A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto
per l'accesso  attraverso  le  diverse  modalita'  ivi  stabilite  al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
    a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo  3,  comma  6,
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"
aggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica"; 
    b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  "i  requisiti  di
eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita' contributiva"; 
    c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola "anagrafici". 
  13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di   vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono
aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni,  salvo  quanto  previsto  dal  presente
comma. A partire dalla medesima data i riferimenti  al  triennio,  di
cui al comma 12-ter dell'articolo  12  del  citato  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono
riferirsi al biennio. Con riferimento agli  adeguamenti  biennali  di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della  speranza
di vita relativa al biennio di riferimento  e'  computata  in  misura
pari alla differenza tra la media dei valori registrati  nei  singoli
anni del biennio medesimo  e  la  media  dei  valori  registrati  nei
singoli anni del biennio precedente, con esclusione  dell'adeguamento
decorrente dal 1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai
fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al  pensionamento,  in
misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati  negli
anni  2017  e  2018  e  il  valore  registrato  nell'anno  2016.  Gli
adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente  comma  non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in  sede  di
adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento  della
speranza di vita superiore a tre mesi;  gli  stessi  adeguamenti  non
sono effettuati nel  caso  di  diminuzione  della  speranza  di  vita
relativa al biennio di riferimento,  computata  ai  sensi  del  terzo
periodo del presente comma, salvo recupero in sede di  adeguamento  o
di adeguamenti successivi. 
  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano  i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo
1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle  risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi
disciplinata,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso   al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  4  dicembre  2011,  sono
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la  medesima  data  il
diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi  medesimi
fino al compimento di almeno 60  anni  di  eta',  ancorche'  maturino
prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al
pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4  dicembre
2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione; 
    e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente
lettera, l'istituto  dell'esonero  si  considera  comunque  in  corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono  abrogati  i  commi  da  1  a  6  dell'articolo  72  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione
per  i  lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera.  Sono  altresi'
disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
(22) 
    e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011  risultano
essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai  sensi
dell'articolo 42,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entro
ventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  il
requisito    contributivo    per    l'accesso    al     pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo  1,  comma
6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni; 
    e-ter) ai lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano
essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive
modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33,
comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive
modificazioni,  i  quali  perfezionino  i  requisiti   anagrafici   e
contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza  del   trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Il  trattamento
pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
(23) 
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del comma 14, ivi compresa la  determinazione  del  limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
del  beneficio  di  cui  al  comma  14  nel  limite   delle   risorse
predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
l'anno 2019. Gli enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
provvedono al monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla
lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate
dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei
requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del
presente comma, i predetti enti non prenderanno  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del
predetto limite  numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
requisiti, congiuntamente del  beneficio  di  cui  al  comma  14  del
presente articolo e di quello relativo  al  regime  delle  decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per  il  quale  risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al  predetto
articolo 12, comma 5, afferente al beneficio  concernente  il  regime
delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti  di  cui
al presente comma che  maturano  i  requisiti  dal  1º  gennaio  2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del
presente articolo. (2) (23) 
  15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 
    a) i lavoratori che abbiano maturato  un'anzianita'  contributiva
di almeno 35 anni  entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebbero
maturato, prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre  2012
ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,
e successive modificazioni, possono conseguire il  trattamento  della
pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore
a 64 anni; 
    b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di  vecchiaia
oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),  con
un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro  il
31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e  alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. 
  16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  fini
dell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  di
cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente
di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per
i  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predetto
adeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valore
originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto
dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'
corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  comma
11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma
11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei
coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello
decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'
biennale. 
  17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,  ferma
restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi  dei  commi
10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli
anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
  - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012"
e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
  - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31
dicembre 2011" e "al comma 5"; 
  - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma 
  "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." 
  - al comma 7 le parole "comma 6" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"commi 6 e 6-bis". 
  17-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
  18.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei
requisiti  minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai   regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di  cui  all'articolo  78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla  legge  27
dicembre  1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi  dirigenti,   con
regolamento  da  emanare  entro  il  31  ottobre   2012,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono adottate  le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di  attivita'  nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato  al  comma
3, primo periodo, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
applicano anche ai lavoratori iscritti al  Fondo  speciale  istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. 
  19. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
sono soppresse. 
  20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al
pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2011,  n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 
  21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli
rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di
riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto
contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
trattamento minimo. 
  22. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   1,3   punti
percentuali  dall'anno  2012  e   successivamente   di   0,45   punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 
  23. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 
  24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il  30  settembre  2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra  entrate  contributive  e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in  materia  sono
sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono  in  modo
definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.
Decorso il  termine  del  30  settembre  2012  senza  l'adozione  dei
previsti provvedimenti,  ovvero  nel  caso  di  parere  negativo  dei
Ministeri vigilanti, si applicano,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 
  25. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
    a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento  minimo  INPS.
Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il  trattamento
minimo INPS e inferiore a tale limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    e)  non  e'  riconosciuta   per   i   trattamenti   pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. (37) 
  25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e  2013  come
determinata dal comma 25, con riguardo ai  trattamenti  pensionistici
di importo complessivo superiore a tre volte  il  trattamento  minimo
INPS e' riconosciuta: 
    a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
    b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. (37) 
  25-ter. Resta fermo che gli importi di cui  al  comma  25-bis  sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla  base  della  normativa
vigente. (38) 
  26. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni  di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240  milioni  di  euro  per
l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 
  27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
500.000 euro per l'anno 2013. 
  28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel
settore della previdenza. 
  29. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  elabora
annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da
parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la
posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel
settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a
diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 
  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegno
al reddito e della formazione continua. 
  31.  Alla  quota  delle  indennita'  di  fine   rapporto   di   cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  si
applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  del
medesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ogni
caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati  agli
amministratori delle societa' di capitali. In deroga  all'articolo  3
della legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano con riferimento  alle  indennita'  ed  ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1°
gennaio 2011. 
  31-bis. Al primo periodo del  comma  22-bis  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedente
150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la
parte eccedente 200.000 euro". 
                                                                 (34) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
2-ter) che "Il termine per l'emanazione del decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con
le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del
medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in
ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  in
applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo  stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello
nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del
lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplina
pensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento
medesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  6,  comma  2-quater)  che"  Le
disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,  del
citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di  riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione,
limitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di
anzianita'  contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  la
predetta anzianita' contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamente
da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   di
astensione obbligatoria  per  maternita',  per  l'assolvimento  degli
obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa
integrazione guadagni ordinaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma  2)
che "Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23  milioni  di  euro
per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9  milioni
di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di  2
milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  L'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle  domande  di
pensionamento inoltrate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma  1,  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento  del  diritto  al
primo  trattamento  pensionistico  utile.  Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del  presente  comma,
l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di
cui al comma 1". 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 31  agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre  2013,
n. 124, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-ter) che "Il  termine  per
l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo  24,  comma
15, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato  al
30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di  cui
al medesimo comma 15, sono inclusi tra i  soggetti  interessati  alla
concessione del beneficio di cui al comma 14  del  medesimo  articolo
24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui
allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si
sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione  della  risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro  medesimo  ovvero  in  ragione  di
accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile, o  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del
lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplina
pensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento
medesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 4) che "L'art. 24, comma 3,  primo  periodo,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  in  legge  22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che  il  conseguimento
da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche  amministrazioni
di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta
obbligatoriamente  l'applicazione  del  regime  di  accesso  e  delle
decorrenze previgente rispetto all'entrata  in  vigore  del  predetto
articolo 24"; 
  - (con l'art. 2, comma 5) che  "L'articolo  24,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel  senso  che  per  i
lavoratori  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  il  limite
ordinamentale, previsto dai singoli settori di  appartenenza  per  il
collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge stesso, non  e'  modificato  dall'elevazione
dei requisiti anagrafici previsti per  la  pensione  di  vecchiaia  e
costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento  in
servizio o per consentire  all'interessato  di  conseguire  la  prima
decorrenza utile della  pensione  ove  essa  non  sia  immediata,  al
raggiungimento  del  quale  l'amministrazione  deve  far  cessare  il
rapporto di lavoro o di impiego se il  lavoratore  ha  conseguito,  a
qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"; 
  - (con l'art. 2, comma 5-bis) che "L'articolo 24, comma 14, lettera
e), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  si  interpreta
nel senso che tra i lavoratori ivi  individuati  sono  da  intendersi
inclusi anche i lavoratori,  compresi  i  dipendenti  delle  regioni,
delle aziende sanitarie locali e degli  enti  strumentali,  che  alla
data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto  dell'esonero  dal
servizio ai sensi  di  leggi  regionali  di  recepimento,  diretto  o
indiretto,   dell'istituto   dell'esonero   dal   servizio   di   cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
  - (con l'art. 2, comme 5-ter) che "L'articolo 24, comma 14, lettera
e), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  si  interpreta
nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in  corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato  a  seguito
di domande presentate prima del 4 dicembre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
117)  che  "In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo   24   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma
2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.  257,  e  successive
modificazioni, si applicano ai fini  del  conseguimento  del  diritto
alla decorrenza del trattamento  pensionistico  nel  corso  dell'anno
2015, senza la corresponsione di ratei arretrati,  sulla  base  della
normativa  vigente  prima   dell'entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011,  anche  agli  ex  lavoratori  occupati
nelle  imprese  che  hanno  svolto  attivita'  di  scoibentazione   e
bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di  lavoro  per  effetto
della chiusura, dismissione  o  fallimento  dell'impresa  presso  cui
erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di  bonifica  da
parte dell'ente territoriale, che  non  hanno  maturato  i  requisiti
anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa  vigente,  che
risultano  ammalati  con  patologia  asbesto-correlata  accertata   e
riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 708) che "Il limite di cui
al comma 707 si applica ai trattamenti  pensionistici,  ivi  compresi
quelli gia' liquidati alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, con effetto a decorrere dalla medesima data". 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2012,  n.  14,  come  modificato  dalla  L.  23
dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-quater) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma  10,  terzo  e  quarto
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  in  materia  di
riduzione percentuale  dei  trattamenti  pensionistici,  non  trovano
applicazione limitatamente  ai  soggetti  che  maturano  il  previsto
requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017". 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190,  nel  modificare  l'art.  6,  comma
2-quater  del  D.L.  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito   con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 113)  che  la  suindicata  modifica  al
comma 10, terzo e quarto periodo, del presente articolo,  ha  effetto
sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo - 30 aprile 2015, n.
70 (in G.U. 1ª s.s. 6/5/2015, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nella
parte  in  cui  prevede  che  «In  considerazione  della  contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica  dei  trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per  gli  anni
2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento»". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2015, n. 109, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)  che
"Le somme arretrate  dovute  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015". 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'art. 6,  comma  2-quater  del
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla  L.
24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art.  1,
comma 113-bis) che "Le disposizioni di cui  al  secondo  periodo  del
comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano
anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e
2014. La disposizione del presente comma  si  applica  esclusivamente
con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere  dal  1º
gennaio 2016". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
194) che "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º
gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo
e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in materia di riduzione percentuale  dei  trattamenti  pensionistici,
non trovano applicazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 199) che "A decorrere  dal
1º maggio 2017, il requisito contributivo  di  cui  all'articolo  24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come
rideterminato ai sensi del comma 12  del  medesimo  articolo  24  per
effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013  e  2016,  e'
ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12  e
13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno  12  mesi  di
contribuzione  per  periodi  di  lavoro   effettivo   precedenti   il
raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in
una delle seguenti condizioni di cui alle lettere  da  a)  a  d)  del
presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202
del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che "A decorrere dal  1°  maggio  2017,  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 il requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come
rideterminato ai sensi del comma 12  del  medesimo  articolo  24  per
effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013  e  2016,  e'
ridotto a quarantuno anni". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Al
requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma  10,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano  applicazione,  dal
1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122".