DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,  del
         CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province 
 
  1. Al fine di perseguire il contenimento  della  spesa  complessiva
per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti,  il
numero dei componenti: 
    a)  del  Consiglio   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro,  escluso  il  Presidente.
Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione  per  le
infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il  Presidente,  e
quello dei componenti della commissione per i servizi  e  i  prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da  quattro  a  due,  escluso  il
Presidente; 
    b) dell'Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a  tre,  compreso  il
Presidente; 
    c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)); 
    d) dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114; 
    f)  del  Consiglio   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a
tre, compreso il Presidente; 
    g) della Commissione per  la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    h)  della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a
tre, compreso il Presidente; 
    i) della Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a
cinque, compreso il Presidente. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai  componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere
dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente,
risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in  caso  di  parita',  il
voto del Presidente vale doppio. 
  2-bis. Allo scopo di consentire  il  regolare  funzionamento  della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo,  al
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le  parole:  "con
non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle  seguenti:
"dalla Commissione"; 
    c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo,  le  parole:  "e
con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
    d) all'articolo 2, quinto comma, le  parole:  "adottata  con  non
meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
    e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2-ter. All'articolo 4 della legge  4  giugno  1985,  n.  281,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  quinto  comma,  le  parole:  "assume   le   deliberazioni
occorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedenti
commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite  dalle
seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui
ai due precedenti commi"; 
    b) all'ottavo comma, le parole: "con non  meno  di  quattro  voti
favorevoli" sono soppresse. 
  3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla
carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 
  6. Fermi restando i divieti e le  incompatibilita'  previsti  dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato
utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato. 
  7. Ove alla data del 31 dicembre 2011  la  Commissione  governativa
per  il   livellamento   retributivo   Italia   -   Europa   prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28  luglio  2011  non
abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della  media
dei  trattamenti  economici  di  cui  all'articolo  1  del   predetto
decreto-legge  n.  98  del  2011,  riferiti  all'anno  precedente  ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni  dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia
e finanza, il Parlamento e il  Governo,  ciascuno  nell'ambito  delle
proprie  attribuzioni,  assumono  immediate   iniziative   idonee   a
conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1,  comma  3,  del
decreto-legge n. 98 del 2011. 
  8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 2.  -  (Composizione  del  Consiglio).  -  1.  Il  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e'  composto  da  esperti  e  da
rappresentanti delle categorie produttive e da  rappresentanti  delle
associazioni  di  promozione  sociale  e  delle   organizzazioni   di
volontariato in  numero  di  sessantaquattro,  oltre  al  presidente,
secondo la seguente ripartizione: 
     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
     b) quarantotto rappresentanti delle  categorie  produttive,  dei
quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  tre
in rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  nove
rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e
diciassette rappresentanti delle imprese; 
     c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre
designati  dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  e  tre
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. 
   2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti". 
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Procedura  di
nomina dei componenti"; 
      2) al comma 2, le parole: "lettera b)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: " lettere b) e c)"; 
    c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Procedura  di
nomina dei rappresentanti"; 
      2) il comma 10 e' soppresso. 
  9. Entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  si  provvede  alla
nomina dei componenti del Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge  30
dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,  come  modificato
dal comma 8. In sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  evitare
soluzione di continuita' nel  funzionamento  del  Consiglio,  restano
confermati, fino  alla  nomina  dei  nuovi  componenti,  gli  attuali
esperti, gli attuali rappresentanti  delle  categorie  produttive  di
beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede
di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche'  l'assegnazione
dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene  conto  dei
seguenti criteri: 
    a) maggiore rappresentativita' nella  categoria  di  riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; 
    b) pluralismo. 
  10. La durata in carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri  di  cui  al
comma 9 ha scadenza coincidente con quella dell'attuale  consiliatura
relativa al quinquennio 2010- 2015. 
  11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei  componenti  del
Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della
legge n. 936 del 1986. 
  12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo. 
  13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8  a  12  non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo
e di coordinamento delle attivita' dei Comuni  nelle  materie  e  nei
limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le  rispettive
competenze. (20) 
  15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni. (20) 
  16. Il Consiglio provinciale e'  composto  da  non  piu'  di  dieci
componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite
con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2013. (20) 
  17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'  eletto   dal   Consiglio
provinciale tra i suoi  componenti  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge statale di cui al comma 16. (20) 
  18. Fatte salve le funzioni di cui al  comma  14,  lo  Stato  e  le
Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro  il  31  dicembre  2012,  le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da
parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012,  si  provvede  in  via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
131, con legge dello Stato. (13) (20) 
  19. Lo Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando
nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. (13) (20) 
  20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31
dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo  141  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. Gli organi provinciali  che  devono  essere  rinnovati
successivamente al 31 dicembre  2012  restano  in  carica  fino  alla
scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi  organi
provinciali di cui ai commi 16 e 17. (20) 
  20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20  entro  sei  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime
disposizioni non trovano applicazione per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. (20) 
  21. I Comuni possono istituire unioni  o  organi  di  raccordo  per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa. 
  22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di  natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna
forma  di  remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza,  con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
115)  che  "Al  fine  di  consentire  la   riforma   organica   della
rappresentanza locale ed al fine di garantire  il  conseguimento  dei
risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'  quelli
derivanti  dal  processo  di  riorganizzazione   dell'Amministrazione
periferica  dello  Stato,  fino  al  31  dicembre  2013  e'   sospesa
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi   18   e   19
dell'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio  2013,  n.  220
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19  e  20,
del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 214 del 2011". 
  Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 del  2011,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
214 del 2011".