DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
                    Soppressione enti e organismi 
 
 1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione
del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo
contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1º gennaio 2012
e le relative funzioni sono attribuite  all'  INPS,  che  succede  in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.Dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,
l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinaria
amministrazione. 
 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei
bilanci di chiusura delle  relative  gestioni  degli  Enti  soppressi
sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro
il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli
Enti  soppressi  sono  trasferite   all'INPS.   Conseguentemente   la
dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un  numero  di  posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso
gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto
alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo
costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono
trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale
dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica
dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma  2,  le
strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi  continuano  ad
espletare  le  attivita'  connesse  ai  compiti  istituzionali  degli
stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati  relativi  alle
attivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio
dai  professionisti  legali,  gia'  in  servizio  presso  l'INPDAP  e
l'ENPALS. 
 3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di
lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua
durata. 
 4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli
enti soppressi ai  sensi  del  comma  1  possono  compiere  solo  gli
adempimenti connessi alla  definizione  dei  bilanci  di  chiusura  e
cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non  oltre
il 1º aprile 2012. 
 5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio
dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello
generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'
attribuiti: 
     a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti
del Collegio dei sindaci dell'INPS; 
     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni
dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,
studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   del
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni
organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate
in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad
adeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i
relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza. 
 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per
assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui
corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente
alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 
 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento
all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183. 
 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e
di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,
promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige
alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i
risultati conseguiti. 
 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei
territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania
(EIPLI)  e'  soppresso  e  posto  in  liquidazione.  Il   commissario
liquidatore e' autorizzato, al fine di  accelerare  le  procedure  di
liquidazione e per snellire il contenzioso  in  essere,  a  stipulare
accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in
corso di accertamento. Le transazioni di cui  al  periodo  precedente
devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei successivi sessanta
giorni dalla predetta data  il  commissario  predispone  comunque  la
situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del  31
dicembre 2023, nonche' il piano di riparto  con  la  graduazione  dei
crediti. Fino a tale data ((sono sospesi)) le procedure esecutive  ed
i giudizi di ottemperanza nei  confronti  dell'EIPLI,  instaurati  ed
instaurandi,  nonche'  l'efficacia  esecutiva   delle   cartelle   di
pagamento notificate ed in corso di notifica da  parte  di  ((Agenzia
delle entrate - Riscossione,  oltreche'  i  pagamenti  dei  ratei  in
favore dell'Agenzia delle  entrate  gia'  scaduti  o  in  corso))  di
scadenza. ((Al fine di  favorire  la  predisposizione  del  piano  di
riparto  sino  alla  data  di  deposito  dello  stesso,  il   giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza
a carico dell'Ente)). 
 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane  e
strumentali, sono trasferite dal 31 dicembre 2023 a una societa'  per
azioni  a  totale  capitale  pubblico  e  soggetta  all'indirizzo   e
controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo  Stato  e
partecipata, ai sensi dell'articolo 9  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  19  agosto  2016,   n.   175,   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti  del  socio  di
concerto, per quanto di rispettiva competenza,  con  il  dipartimento
delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il
Mezzogiorno,  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo e il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le  regioni  Basilicata,
Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo,
la rappresentanza in  relazione  alla  disponibilita'  delle  risorse
idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza  sul
territorio regionale delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per  le  altre  regioni
interessate  ai  trasferimenti  idrici  tra  regioni  del   distretto
idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare  alla  societa'
di cui al presente comma, nonche' il divieto di cessione delle  quote
di capitale della medesima societa', a qualunque titolo,  a  societa'
di cui al titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri
soggetti di diritto privato comunque denominati.  Al  capitale  della
societa' di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare
neppure indirettamente ne' a seguito di conferimenti o  emissione  di
nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, societa'  di
cui al titolo V del libro quinto del codice civile e  altri  soggetti
di diritto privato comunque denominati. La  tutela  occupazionale  e'
garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passivita'  di  natura
contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino  alla  data
della costituzione  della  societa'  di  cui  al  primo  periodo  del
presente  comma  sono  estinte  dall'Ente  in  liquidazione,  che  vi
provvede  con  risorse  proprie.   A   decorrere   dalla   data   del
trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del  presente
comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti all'Ente di cui al
comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti
alla societa'  di  nuova  costituzione.  Al  fine  di  accelerare  le
procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso  in
essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli
accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in
capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da  quelli  aventi
natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi
dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio  della  societa'
medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi,  anche  processuali,
sorti  in  capo  all'Ente,  producono  effetti   esclusivamente   nei
confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore
presenta il bilancio finale di liquidazione  dell'Ente  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che  lo
approva  con  decreto  del   Ministro   delle   politiche   agricole,
alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il
Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da  applicare  agli   utenti   del
costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a  quanto  stabilito  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  luglio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre  2012.  Fino
all'adozione delle misure di cui al presente comma e,  comunque,  non
oltre il termine del 30 settembre  2014  sono  sospese  le  procedure
esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  APRILE  2019,   N.   34,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO  2019,  N.  58.  A  far  data  dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle  misure  di
cui  al  presente  comma,  la  gestione  liquidatoria  dell'Ente   e'
assicurata dall'attuale  gestione  commissariale  ,  che  mantiene  i
poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio  delle  funzioni
dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di consentire  alla
gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente
e' stanziato un contributo straordinario di euro 500.000 per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. 
 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della  societa'  di
cui al comma 11, l'avvio  della  realizzazione  degli  interventi  di
competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano  nazionale
di interventi nel settore idrico di cui all'articolo  1,  comma  516,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti  per  lo  sviluppo  e
negli  altri  programmi  finanziati  con  altre  risorse  finanziarie
nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso
articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205  del  2017,  nonche'
per la  realizzazione  degli  ulteriori  interventi  e'  affidato  al
Segretario  generale  dell'Autorita'  di   distretto   dell'Appennino
Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di governo.  Per
l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma  525,  della
citata legge n. 205 del 2017, il Commissario puo' nominare un  numero
di massimo tre subcommissari in relazione alla portata  e  al  numero
degli interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del  personale
dell'Autorita' di distretto  dell'Appennino  Meridionale  e  di  enti
pubblici e societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dotate di specifica  competenza  tecnica;  al  Commissario  si
applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo
10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai  commi
5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n.  164.  A  tali  fini  l'Autorita'  di   distretto   dell'Appennino
Meridionale e' autorizzata ad assumere,  previa  selezione  pubblica,
con contratto di lavoro a tempo determinato  non  rinnovabile  e  non
superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita'
di personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita'  svolte
dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di
personale previsti dalla normativa  vigente,  fino  a  40  unita',  e
comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in  ragione  d'anno.
Gli oneri per il compenso del Commissario e  dei  subcommissari  sono
posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I  compensi
del Commissario e dei subcommissari  sono  stabiliti  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.  Il  Commissario  provvede  al
trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui
al presente comma e dei relativi rapporti  attivi  e  passivi,  entro
sessanta giorni dalla costituzione della medesima societa'. Nel  caso
sia nominato un  nuovo  Segretario  generale,  il  Commissario  cessa
dall'incarico  e   viene   automaticamente   sostituito   dal   nuovo
Segretario. 
 11-bis. Ai fini dell'applicazione  della  normativa  in  materia  di
affidamento  del  servizio  idrico  integrato,   l'affidamento   alla
societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  11
maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2025. 
 12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio
del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio
dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio
dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub
commissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno
con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del
commissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La
denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:
<<Consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>,
<<Consorzio  dell'Oglio  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>>  e
<<Consorzio  dell'Adda  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  di  Como».
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  e  non  oltre
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  con
obiettivi    di    funzionalita',    efficienza,    economicita'    e
rappresentativita', gli organi di  amministrazione  e  controllo,  la
sede, nonche' le modalita' di funzionamento,  e  sono  trasferite  le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,  sulla
base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di  soppressione.  I  predetti  bilanci  di  chiusura  sono
deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di   soppressione,
corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica  alla  medesima  data,  e  trasmessi  per  l'approvazione   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
dei soppressi consorzi, i compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data
di soppressione mentre per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedente
periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il  rimborso  delle  spese
effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dei   soppressi
Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale  di  provenienza  e
sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi  laghi
prealpini, cui si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  del
comparto enti pubblici  non  economici.  La  dotazione  organica  del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il
numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi.(2) 
 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 
 14. Le funzioni attribuite agli  enti  di  cui  al  comma  13  dalla
normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali
compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate
nel medesimo allegato A. 
 15. Con decreti  non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  uno
o piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
 16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi
sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  di
controllo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli  enti
di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati ad essi spettanti  sono  corrisposti  fino  alla  data  di
soppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al  primo  periodo  del
presente   comma   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 
 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni
incorporanti possono avvalersi  di  personale  comandato  nel  limite
massimo delle unita' previste dalle specifiche  disposizioni  di  cui
alle leggi istitutive degli enti soppressi. 
 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano  i  compiti  e  le
funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire
la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli
uffici gia' a tal fine utilizzati. 
 19. Con riguardo all'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione  e  la
vigilanza in materia di  acqua,  sono  trasferite  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e
al controllo  dei  servizi  idrici,  che  vengono  esercitate  con  i
medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 19-bis. All'onere derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazione
e controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede
mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 19-ter. In ragione delle nuove competenze  attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti. 
 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse  idriche
e' soppressa. 
 
     ALLEGATO A 
 
    

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                      |Amministrazione       |
Ente soppresso        |interessata           |Ente incorporante
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Autorita' per l'energia
Agenzia nazionale per |Ministero             |elettrica e il gas
la regolazione e la   |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente
vigilanza in materia  |tutela del territorio |e della tutela e del
di acqua              |e del mare            |territorio e del mare
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Ministero dello
                      |                      |sviluppo economico, di
                      |                      |concerto con il
                      |                      |Ministero dell'ambiente
                      |Ministero dello       |e della tutela del
                      |sviluppo economico    |territorio e del mare
---------------------------------------------------------------------
Agenzia nazionale di  |                      |Autorita' per le
regolamentazione del  |Ministero dello       |garanzie nelle
settore postale       |sviluppo economico    |comunicazioni
---------------------------------------------------------------------

    
 
 20-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45. 
 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a  20-bis  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (18) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha  disposto  (con  l'art.  27-bis,
comma 1) che " A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per
i grandi laghi prealpini, di  cui  all'articolo  21,  comma  12,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e'  soppresso  e,  per  lo
svolgimento delle funzioni di  cui  all'articolo  63,  comma  8,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con  le  inerenti  risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai  sensi
del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio  del
Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed  esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio  dell'Oglio  -
Ente  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e  il  consorzio  dell'Adda  -
Ente  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como." 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che  "Nelle
more del completamento del  processo  di  riordino  dei  consigli  di
indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente  alle  disposizioni  di
cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
all'articolo  21  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al fine di garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa  e
gestionale,  nonche'  il  rispetto  degli   adempimenti   di   natura
contabile,  economica  e  finanziaria,  i  componenti  dei   medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013  sono  prorogati  nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione  dei  nuovi  consigli  di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013."