DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
Testo in vigore dal: 29-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
              Proroga dei termini in materia di lavoro 
 
  1. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni"; 
    b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono  sostituite
dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012"; 
    c) al comma  2,  le  parole:  "per  il  biennio  2010-2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012  nel
limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni". 
  2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1,  secondo  periodo,  e
1-bis,  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modificazioni, come prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25  marzo  2011,  recante
ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31
marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. 
  2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del  decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati  ai  sensi  del  medesimo
articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012. (5) (8) (13) 
  2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di  cui
all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e  con  le
procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi  tra  i  soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del
medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in
ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo
ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai  sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura  civile,  o
in  applicazione  di  accordi  collettivi  di   incentivo   all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti  elementi:
la data di cessazione del rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi
certi  e  oggettivi,  quali  le   comunicazioni   obbligatorie   agli
ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel
medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi  che,  in  base  alla  previgente
disciplina pensionistica,  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del
trattamento medesimo entro un periodo non  superiore  a  ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201
del 2011. 
  2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di eta'" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  almeno  60  anni  di   eta'".   Le
disposizioni di  cui  all'articolo  24,  comma  10,  terzo  e  quarto
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  in  materia  di
riduzione percentuale  dei  trattamenti  pensionistici,  non  trovano
applicazione limitatamente  ai  soggetti  che  maturano  il  previsto
requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017.  (14)
(16) 
  2-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale  deroga  all'articolo
29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere
al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche
con la vendita di immobili. 
  2-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 14, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    "e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano
essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai  sensi
dell'articolo 42,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entro
ventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  il
requisito    contributivo    per    l'accesso    al     pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo  1,  comma
6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni"; 
    b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro
per  l'anno  2013,  630  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,"  sono
sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per  l'anno  2013,
635 milioni di euro per l'anno 2014,". 
  2-octies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2-septies,  pari  a  5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2012, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali. 
  2-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2-decies.  All'articolo  2,  comma  16-ter,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "Fino  al  31  dicembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012". 
  2-undecies. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
    "14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo
periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti  pensionistici
erogati  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate
di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in  questione
decadono,  con  obbligo  di  integrale   restituzione   delle   somme
percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad  atti
costituenti  reato,  accertati  con  sentenza  definitiva.  All'onere
derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per  gli  anni
2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per  gli  anni
dal 2015 al 2020  e  42.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2". 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici di cui al  comma  2-bis  del  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con  l'art.  7,  comma  6)  che
"Nelle more dell'adeguamento, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  42,
della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  della  disciplina  dei  fondi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,  comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con  l'art.  8,  comma
2-bis) che "Nelle more dell'adeguamento, ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 42, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  della  disciplina  dei
fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo  articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di  cui  all'articolo
6,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
e'  differito  al  30  giugno  2014  o  alla  data   di   definizione
dell'adeguamento di cui all'articolo 3,  comma  42,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, se anteriore". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
113)  che  la  presente   modifica   ha   effetto   sui   trattamenti
pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 113-bis)  che
"Le disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2-quater
dell'articolo  6  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
come sostituito dal comma 113 del  presente  articolo,  si  applicano
anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e
2014. La disposizione del presente comma  si  applica  esclusivamente
con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere  dal  1º
gennaio 2016".