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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  29-1-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";
b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012. (5) (8) (13)
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. (14) (16)
2-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10))
.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.
2-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni";
b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014," sono sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,".
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".
2-undecies. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 2-bis del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che "Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 8, comma 2-bis) che "Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore".
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 113) che la presente modifica ha effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 113-bis) che "Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2016".