DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
 
    Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino  al  30  giugno  2012,  fermo
restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo,  pari  a  euro  10.311.907  per  l'anno  2012,  si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  33,  comma
8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte  destinata
al Ministero dell'interno. 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 
  2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della  validita'
della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma  526,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, le parole:  "per  l'anno  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2010 e 2012". 
  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari  a  250.000  euro  per
l'anno 2012, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  3-quinquies. Al fine di garantire e  tutelare  la  sicurezza  e  la
salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro  e
non oltre il 31 luglio 2016, del regolamento  recante  la  disciplina
dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento  acquatico,  da
adottare  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400,  sono  prorogate  le  autorizzazioni  all'esercizio  di
attivita' di formazione e concessione  brevetti  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  salvamento  acquatico  rilasciate  entro  il   31
dicembre 2011. 
  4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle
carte di identita', e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  5. Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, le parole: "sino al  31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2012". 
  7. Il termine indicato nell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n.  102,  come  da  ultimo  prorogato  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,   recante
ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31  marzo
2011, e'  ulteriormente  prorogato  di  due  anni  per  le  strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano  completato  l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a  domanda,
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato
con decreto del Ministro dell'interno  da  adottarsi  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
(13)(15)(17)((19)) 
  8.  In  caso  di  omessa  presentazione  dell'istanza,  di  mancata
ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui,  alla  data
del 31 dicembre 2013, non  risulti  ancora  completato  l'adeguamento
antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  16-quater,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2012. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi  giuridici  di  cui  al  comma  3-quinquies  del
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui  al  comma  3-quinquies
del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 11, comma  1)  che
"Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle  disposizioni
di prevenzione incendi, e' prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dei requisiti per l'ammissione al  piano  straordinario  biennale  di
adeguamento  antincendio,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 30 marzo 2012, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2014,  n.  15,  come  modificato  dal  D.L.  31
dicembre 2014, n. 192,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma  1)  che  "Il
termine stabilito dall'articolo 15, comma  7,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle  disposizioni
di prevenzione incendi, e'  prorogato  al  31  ottobre  2015  per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dei requisiti per l'ammissione al  piano  straordinario  biennale  di
adeguamento  antincendio,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 30 marzo 2012, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2014,  n.  15,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2015, n. 210,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  25
febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma  1)  che  "Il
termine stabilito dall'articolo 15, comma  7,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle  disposizioni
di prevenzione incendi, e' prorogato  al  31  dicembre  2016  per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dei requisiti per l'ammissione al  piano  straordinario  biennale  di
adeguamento  antincendio,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 30 marzo 2012, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2014,  n.  15,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2016, n. 244,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma  1)  che  "Il
termine stabilito dall'articolo 15, comma  7,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle  disposizioni
di prevenzione incendi, e' prorogato  al  31  dicembre  2017  per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dei requisiti per l'ammissione al  piano  straordinario  biennale  di
adeguamento  antincendio,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 30 marzo 2012, e successive modificazioni".