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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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Testo in vigore dal:  27-2-2016
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Art. 8

Misure per la stabilità del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità di prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o, a partire dal 1º gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 , derivanti dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del
((31 dicembre 2016))
. (13) (19)(35)
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 30 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che il termine di cui al comma 30 del presente articolo è proprogato al 31 dicembre 2013.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente amodifica ha effetto dal 1 luglio 2013.
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AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".