DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 03/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43 
 
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
                           e altre misure 
 
  1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, ((sono trasmessi, sentita l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo  37,  comma
2, lettera g), in merito all'individuazione  dei  sistemi  tariffari,
dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  al  CIPE  che,
sentito  il   NARS,))   si   pronuncia   entro   trenta   giorni   e,
successivamente,   approvati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dalla
avvenuta    trasmissione    dell'atto    convenzionale    ad    opera
dell'amministrazione concedente. 
  2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  che  non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al  comma  1  sono
approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  ((2-bis. Nei casi di cui ai commi 1  e  2  il  concedente,  sentita
l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei
criteri  di  determinazione  delle  tariffe,  anche  con  riferimento
all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia' inclusi  in
tariffa.)) 
  3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al  parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo  periodo,   dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4
dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
  5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il
seguente: 
    "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di
sola gestione nel  settore  stradale  e  autostradale  sono  affidati
secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo  153  del  medesimo  decreto.  A  tal   fine   sono   da
considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi
i soggetti gia' individuati alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione secondo la normativa nazionale di  riferimento,
nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma  25,
del predetto decreto legislativo". 
  6. Ai fini della realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e
relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e
gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle
infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui
realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di
approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla
normativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  del
Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso
comunque denominati. 
  7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre  2012,
in  ordine  di  priorita',  anche  sulla  base  dei  risultati  delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29  marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2004, n. 139, le dighe per le  quali  sia  necessaria  e  urgente  la
progettazione e la  realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  o
miglioramento  della  sicurezza,  a  carico   dei   concessionari   o
richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.(13) 
  8. Ai fini del  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e
sulla base anche dei progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il
concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano
necessarie e urgenti l'adozione di interventi  nonche'  la  rimozione
dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le  regioni  e  le  province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' e urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione
dei suddetti interventi. (30) 
  9. I concessionari o i richiedenti la  concessione  di  derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il
31 dicembre 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del
comma 8 del presente articolo, entro due anni  dall'approvazione  del
progetto di gestione. 
  10. Per le dighe che hanno superato una  vita  utile  di  cinquanta
anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la
concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012,  il  piano
di manutenzione dell'impianto di ritenuta  di  cui  all'articolo  93,
comma  5,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.   163   e
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in  forma  sintetica
nel foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione  della
diga. (13) 
  11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo  6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i
richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto
Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli  elaborati  di  consistenza
delle  opere  di  derivazione  ed  adduzione,  comprese  le  condotte
forzate, i relativi  atti  di  collaudo,  i  piani  di  manutenzione,
unitamente  alle  asseverazioni  straordinarie  sulle  condizioni  di
sicurezza  e  sullo  stato  di  manutenzione   delle   citate   opere
dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma
7,  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.  584.  Il  Ministero
integra il foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione
delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. (13) 
  12. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  procede,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla  revisione
dei criteri per l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui  alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.  22806,  del
13 dicembre 1995, al fine di aggiornare  i  documenti  di  protezione
civile per le finalita' di gestione del  rischio  idraulico  a  valle
delle dighe. 
  13.  Per  il   raggiungimento   degli   obiettivi   connessi   alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  29
marzo 2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2004, n. 139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i  gestori
delle  grandi  dighe  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese  le
portate scaricate e derivate,  secondo  le  direttive  impartite  dal
predetto Ministero. 
  14. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti
la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle
prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti. 
  15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8  agosto  1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le opere  di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti
la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse  redatti
ai sensi della normativa sopra indicata".(13) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
420) che "I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  differiti  al  31  marzo
2013". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014,  n.  169  (in
G.U. 1a  s.s.  18/06/2014,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 8, "nella parte in cui si
applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".