DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
                              Farmacie 
 
  1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
((...))  in  possesso  dei  requisiti  strutturali,   tecnologici   e
organizzativi fissati con decreto del Ministro della  salute,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, possono, esperita la  procedura  di
cui al comma 1-bis, essere  venduti  senza  ricetta  medica  anche  i
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c),  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni,  ad  eccezione
dei medicinali di cui all'articolo 45  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni,  e  di  cui  all'articolo  89  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci  del  sistema
endocrino e di quelli somministrabili per  via  parenterale.  Con  il
medesimo  decreto,  sentita  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  sono
definiti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le
funzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  1-bis. Il Ministero della salute, sentita  l'Agenzia  italiana  del
farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto  un  elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei
quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui
al comma 1. 
  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto
dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. 
  3. Le condizioni contrattuali  e  le  prassi  commerciali  adottate
dalle imprese di produzione o di distribuzione  dei  farmaci  che  si
risolvono  in  una  ingiustificata  discriminazione  tra  farmacie  e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'  ed  ai
prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale
ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
  4. E' data facolta' alle farmacie e agli  esercizi  commerciali  di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di
cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli  sconti  siano  esposti  in  modo
leggibile e chiaro al consumatore  e  siano  praticati  a  tutti  gli
acquirenti.