DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 30/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
                               giovani 
 
 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo
unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a),  1-bis,  4-bis,  4-bis.1  ((e  4-octies,))  del  medesimo
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese  per
il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle  deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,  lettera  a),  1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997" sono
soppresse. 
 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. 
 1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto  conto
di  quanto  previsto  dai  commi  da  2  a  4  dell'articolo  6   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'
di presentazione delle istanze di rimborso  relative  ai  periodi  di
imposta precedenti a quello in corso  al  31  dicembre  2012,  per  i
quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia
ancora pendente il termine di cui all'articolo  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  ogni
altra disposizione di attuazione del presente articolo. 
 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; 
     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni". 
 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.