DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed
                                aerei 
 
  1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  3. La tassa e' ridotta alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari
residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto
fra superficie velica e potenza del motore espresso  in  Kw  non  sia
inferiore a 0.5. 
  4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso  allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione
dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, e alle  unita'  in
uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, affetti da patologie  che  richiedono  l'utilizzo  permanente
delle medesime. 
  5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'  da  diporto
possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 
  5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove
con targa di prova,  nella  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  del
cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto , ovvero
per le  unita'  che  siano  rinvenienti  da  contratti  di  locazione
finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di
sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita'
di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
  7. Sono tenuti al pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di  locazione  anche  finanziaria
per la durata della stessa, residenti  nel  territorio  dello  Stato,
nonche'  le  stabili  organizzazioni  in  Italia  dei  soggetti   non
residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di
unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non  residenti
e non aventi stabili organizzazioni in Italia che  posseggano  unita'
da diporto, sempre che  il  loro  possesso  non  sia  attribuibile  a
soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di
aziende di locazione e  noleggio.  Con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed  i  termini
di pagamento della tassa, di comunicazione  dei  dati  identificativi
dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie  all'attivita'
di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta  elettronica
senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa
di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.  1,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  9. Le Capitanerie di porto, le forze  preposte  alla  tutela  della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e
tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  della
stessa. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta
giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria  dal
200 al 300 per cento  dell'importo  non  versato,  oltre  all'importo
della tassa dovuta. 
  10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri  di
aerotaxi. L'imposta e'  applicata  anche  sui  voli  taxi  effettuati
tramite elicottero. L'imposta  e'  a  carico  del  passeggero  ed  e'
versata dal vettore.  L'imposta,  dovuta  per  ciascun  passeggero  e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: 
    a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 
    b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e  non
superiore a 1.500 chilometri; 
    c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. 
  11. E' istituita l'imposta erariale sugli  aeromobili  privati,  di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nel
Registro  aeronautico  nazionale  tenuto  dall'Ente   nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: 
    a) aeroplani con peso massimo al decollo: 
      1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 
      2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 
      3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 
      4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 
      5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 
      6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 
      7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg; 
    b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a  quella  stabilita  per
gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; 
    c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.(5) 
  12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato
dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un
dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di
validita'. 
  13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato  di   revisione   della
aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta
giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla
predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto
certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
31 gennaio 2012. 
  14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11
a 13: 
    a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
    b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza  dei  licenziatari
dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui
alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I,  II  e  III,  del
codice della navigazione; 
    c)  gli  aeromobili  di   proprieta'   o   in   esercenza   delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento  (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
    d) gli aeromobili di proprieta'  o  in  esercenza  all'Aero  club
d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia; 
    e) gli aeromobili immatricolati  a  nome  dei  costruttori  e  in
attesa di vendita; 
    f) gli  aeromobili  esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o
all'aviosoccorso; 
    g) gli aeromobili storici,  tali  intendendosi  quelli  che  sono
stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; 
    h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; 
    i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di  cui  alla
legge 25 marzo 1985, n. 106. (5) 
  14-bis. L'imposta  di  cui  al  comma  11  si  applica  anche  agli
aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale
tenuto dall'ENAC,  la  cui  permanenza  nel  territorio  italiano  si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei  mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal  mese  in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale  limite,  se  la
sosta nel territorio italiano si protrae  per  un  periodo  inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli  importi  stabiliti
nel comma  11  per  ciascun  mese  fino  a  quello  di  partenza  dal
territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta  prima  che
il velivolo rientri nel territorio estero. Sono  esenti  dall'imposta
gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 14. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  sono  previsti  modalita'   e   termini   di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 
  15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento  delle  imposte
di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  15-bis.1.  Il  Corpo  della  guardia  di  finanza  e  le  autorita'
aeroportuali  vigilano  sul  corretto  assolvimento  degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis. 
  15-ter. L'addizionale di cui al comma 1  e'  ridotta  dopo  cinque,
dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma. 
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AGGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3-sexies,  comma  2)
che "Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo  ai
commi  11  e  14,  nonche'  al  comma  14-bis  dell'articolo  16  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano,  rispettivamente,
a partire dal 6 dicembre  2011  e  dal  28  dicembre  2011.  Per  gli
aeromobili di  cui  al  citato  comma  14-bis  dell'articolo  16  del
decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28  dicembre  2011
fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hanno
sostato  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo   superiore   a
quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma  11  dello
stesso  articolo  16,  versata  in  applicazione  delle  disposizioni
previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita  dal  presente
decreto,  e'  computato  a  credito  del  contribuente  all'atto  del
successivo     rinnovo     del     certificato      di      revisione
dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi per i versamenti dell'imposta di  cui  al  comma  11  dello
stesso articolo 16, effettuati  in  applicazione  delle  disposizioni
previgenti in  misura  inferiore  rispetto  a  quella  stabilita  dal
presente decreto, se l'eccedenza  e'  versata  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto".