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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 30/03/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2020 al: 30-12-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, nonché di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1



ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
(55)
((60))
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AGGIORNAMENTO (55)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1080) che "tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".
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AGGIORNAMENTO (60)

La L. 27 dicembre 2019, n.160 ha disposto (con l'art. 1, comma 287) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: [...]
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento".