DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-bis. 
                  (Accesso ai sistemi informativi) 
 
  1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere  accesso,
anche per le finalita' ivi previste, i soggetti  che  partecipano  al
sistema di prevenzione di cui al comma  5  dell'articolo  30-ter  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la facolta' di
istituire e partecipare  ai  sistemi  di  cui  all'articolo  119  del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.196.  Dall'attuazione  del
periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  ((1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di  cui  al  comma  1  da
parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in un  quadro  di
reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni  stabilite  dal
Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare
proporzionalita', correttezza e sicurezza  circa  il  trattamento  di
dati personali ai sensi del  predetto  comma  1  e  il  rispetto  dei
diritti e delle liberta' fondamentali,  nonche'  della  dignita'  dei
soggetti  cui  le  informazioni  si  riferiscono,   con   particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e  al  diritto
alla protezione dei dati personali. 
  1-ter.  Nei  giudizi  di  risarcimento  dei  danni   cagionati   in
conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai  sistemi  di
cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati,  spetta  a  questi
ultimi l'onere della prova di aver agito con la  specifica  diligenza
richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza  indugio  tutte
le misure idonee a evitare il danno)).