DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Abrogazione delle indebite restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio
           delle professioni e delle attivita' economiche 
 
  1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30  settembre  2012,
adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui
l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei
soli casi di: 
    a)  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   e   dagli
obblighi internazionali; 
    b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
    c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'  umana  e
contrasto con l'utilita' sociale; 
    d) disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute
umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
    e) disposizioni relative alle attivita'  di  raccolta  di  giochi
pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti  sulla   finanza
pubblica. 
  2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 
  3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto
disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione
degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e
dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di
semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012  il  Governo  e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali  vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di  quanto  disposto
nel presente comma ed e' definita la disciplina  regolamentare  della
materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. (12) 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. 
  5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo  33,  quinto
comma,   della   Costituzione   per   l'accesso   alle    professioni
regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento,
su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita'  similari,
gli  ordinamenti  professionali  devono  garantire  che   l'esercizio
dell'attivita'  risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di   libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei  professionisti  su  tutto  il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita'  di  offerta
che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli  utenti
nell'ambito della piu' ampia informazione  relativamente  ai  servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  gli
ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro  12  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per  recepire  i
seguenti principi: 
    a) l'accesso alla professione e' libero e  il  suo  esercizio  e'
fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello
Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse  pubblico,  tra  cui  in
particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,  e  non
introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla
nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma
societaria, della sede legale della societa' professionale; 
    b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando
quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
dovra' integrare tale previsione; 
    c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza
di  assicurare  il  miglior  esercizio  della  professione.   PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  24  GENNAIO  2012,   N.   1,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  24
MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.  1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27; 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GENNAIO 2012,  N.  1,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27; 
    e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare
idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui
al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali
dei  professionisti  ((.  In  ogni  caso,  fatta  salva  la  liberta'
contrattuale  delle  parti,  le  condizioni  generali  delle  polizze
assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta  di  un
periodo  di  ultrattivita'  della  copertura  per  le  richieste   di
risarcimento presentate  per  la  prima  volta  entro  i  dieci  anni
successivi  e  riferite  a  fatti  generatori  della  responsabilita'
verificatisi  nel  periodo  di  operativita'  della   copertura.   La
disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',  alle
polizze assicurative in corso di validita' alla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione.  A  tal  fine,  a  richiesta  del
contraente  e  ferma   la   liberta'   contrattuale,   le   compagnie
assicurative  propongono   la   rinegoziazione   del   contratto   al
richiedente secondo le nuove condizioni di premio)); 
    f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di
consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei
consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni
della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente; 
    g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto
l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere
trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
ingannevoli, denigratorie. 
    5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni  sanitarie,  gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. 
  5-bis.  Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti   professionali   in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
agosto 2012. 
  5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,   provvede   a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso
alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta' di impresa. 
  7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative
all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle
attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione
restrittiva, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  al  comma  1  del
presente articolo. 
  8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle
attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate
quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo  in
ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 
  9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende: 
    a) la limitazione, in forza di una  disposizione  di  legge,  del
numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area
geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni
amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia
determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno; 
    b) l'attribuzione di licenze o  autorizzazioni  all'esercizio  di
una  attivita'  economica  solo  dove  ce  ne  sia  bisogno   secondo
l'autorita' amministrativa; si considera che  questo  avvenga  quando
l'offerta di servizi da parte di persone che  hanno  gia'  licenze  o
autorizzazioni  per  l'esercizio  di  una  attivita'  economica   non
soddisfa la domanda da parte di tutta  la  societa'  con  riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica; 
    c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
all'interno di una determinata area; 
    d) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
    e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
    f) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
    g) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
    h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta  o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o
di altro calcolo su base percentuale; 
    i) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all'attivita' svolta. 
  10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9
precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  fermo  in  ogni  caso
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 
  11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del
comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle
limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,  entro
quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, qualora: 
    a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico,
tra cui in particolare  quelle  connesse  alla  tutela  della  salute
umana; 
    b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile  e,
dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui
e' destinata; 
    c) la restrizione non introduca  una  discriminazione  diretta  o
indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso  di  societa',  sulla
sede legale dell'impresa. 
  11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono  invece  esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma  8  i
servizi di taxi e  noleggio  con  conducente  non  di  linea,  svolti
esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  12. All'articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la  lettera
d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche
conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante
riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le
riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al
35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di
questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini
della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro
avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero  all'articolo
34  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   la
determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo
termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si
applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314". 
  12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: "In  caso  di"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e  le  parole  da:  "cancellate"
fino  a:  "avvenuto  pagamento"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La  richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo
l'avvenuto pagamento"; 
    b) al comma 2, dopo le parole: "gia' registrate" sono inserite le
seguenti: "e  regolarizzate"  e  le  parole  da:  "estinte"  fino  a:
"presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "aggiornate
secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente". 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012,  n.  200
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011".