DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del
                               Lavoro 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 2.  -  (Composizione  del  Consiglio)  -  1.  Il  Consiglio
nazionale dell'economia e del  lavoro  e'  composto  da  esperti,  da
rappresentanti delle categorie produttive e da  rappresentanti  delle
associazioni  di  promozione  sociale  e  delle   organizzazioni   di
volontariato  in  numero  di  settanta  oltre  al  presidente  e   al
segretario generale, secondo la ripartizione  stabilita  con  decreto
del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione". 
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.Gli atti del CNEL sono  assunti
a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti  in   Assemblea.   Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario  generale,  puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in  ciascuna  delle
quali siedono non piu'  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmente
alle varie rappresentanze.  La  presidenza  di  ciascuna  commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.". 
  2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo.((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.  201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).