DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 26-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
                     indennita'. Misure premiali 
 
  1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del
coordinamento  della   finanza   pubblica,   le   Regioni   adeguano,
nell'ambito della  propria  autonomia  statutaria  e  legislativa,  i
rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: 
    a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad
esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto
milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri
regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali
inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono
aumentarne il numero; 
    b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; 
    c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti  in
favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come  rideterminata
ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto; 
    d)  previsione  che  il  trattamento  economico  dei  consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del
Consiglio regionale; 
    e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di  un  Collegio
dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza  sulla  regolarita'
contabile, finanziaria ed  economica  della  gestione  dell'ente;  il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera  in
raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione  da  un
elenco, i cui iscritti devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai
principi contabili internazionali, avere  la  qualifica  di  revisori
legali di cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  ed
essere in  possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e  finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i  criteri  individuati  dalla
Corte dei conti; 
    f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i
consiglieri regionali. 
  2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano costituisce condizione per  l'applicazione  dell'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi
del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi
costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di
riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie
previste dalla normativa vigente. ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012,  n.  198
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148".