DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 15-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
                        Servizi ai cittadini 
 
  1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo  7-vicies  ter
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
    "2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
CNSD". 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125)). 
  3-bis. Per la realizzazione e il rilascio  gratuito  del  documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. 
  3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,  si  mantiene
il rilascio della carta di identita' elettronica di cui  all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  al  fine  di  non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio. 
  3-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3  sostituisce,
a tutti  gli  effetti  di  legge,  il  tesserino  di  codice  fiscale
rilasciato dall'Agenzia delle entrate. 
  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo  strategico  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n.  559,  e  successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione  delle  predette
societa'  e'  conseguentemente  rinnovato  nel   numero   di   cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei  relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo  2383,
terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove  necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244". 
  5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Il sindaco e' tenuto a  rilasciare  alle  persone  aventi  nel
comune la loro residenza o  la  loro  dimora  una  carta  d'identita'
conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno."; 
    b) al secondo comma: 
      1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Per  i
minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni."; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Sono  esentati
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di  eta'
inferiore a dodici anni"; 
    c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
      "Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da
chi  puo'  dare  l'assenso  o  l'autorizzazione,  convalidata   dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.". 
  6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 
  7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "Al  pagamento  del  beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
pensione di reversibilita' o indiretta.". 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 2012, N.  79,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 2012, N.  79,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131. 
  10. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 6,  comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  stabilita  in
mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica;  la  durata  del
corso di formazione di cui all'articolo  23,  comma  1,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi  sei  e  la
durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma  1,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  stabilita  in  mesi
dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo. 
  11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'Agenzia  nazionale
per la regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua,  di  seguito
denominata "Agenzia". 
  12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
indipendente dal Governo. 
  13.  L'Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
economicita'. 
  14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di
giudizio, le seguenti funzioni: 
    a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso
di inosservanza, in tutto  o  in  parte,  dei  propri  provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo  ad  euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e,  in  caso  di
reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non  comprometta  la
fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,  proponendo  al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della  concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore  degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; 
    b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    c) definisce, le componenti di costo per la determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento  ambientale
derivante  dai  diversi  tipi  e  settori  di  impiego  e  ai   costi
conseguenti a carico della collettivita'; 
    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero
dei costi ed il principio "chi inquina paga",  e  con  esclusione  di
ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi',
le   relative   modalita'   di   revisione    periodica,    vigilando
sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile  decorso  dei
termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione
della tariffa da parte delle autorita' al riguardo  competenti,  come
individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede  di  Conferenza
unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza
delle amministrazioni  o  delle  parti  interessate,  entro  sessanta
giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il
termine di venti giorni; 
    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; 
    f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato; 
    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a); 
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione; 
    l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la  trasmette  al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce. 
  15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre componenti, di
cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,  nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare  e  uno  su  proposta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano.  Le  designazioni  effettuate  dal
Governo  sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, che si  esprimono  entro  20  giorni  dalla
richiesta. In nessun caso le  nomine  possono  essere  effettuate  in
mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni  a
maggioranza dei due terzi dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni
possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti
dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
settore. I componenti  dell'Agenzia  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere confermati una sola volta.  La  carica  di  componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi  politici  elettivi,  ne'
possono essere nominati componenti coloro che  abbiano  interessi  di
qualunque natura  in  conflitto  con  le  funzioni  dell'Agenzia.  Le
funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate
al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno
con funzioni di presidente, nominati  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra  gli  iscritti
al registro dei revisori legali di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento e' nominato  anche
un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
  17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo   della   struttura   dell'Agenzia.   Da'
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da  questa  approvati  e
assicura    l'esecuzione    degli    adempimenti     di     carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.   Il   direttore
generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo  di  tre  anni,  non
rinnovabile.  Al  direttore  generale  non  si  applica  il  comma  8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell'Agenzia   sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. Il compenso  e'  ridotto  almeno  della  meta'
qualora  il  componente  dell'Agenzia,  essendo  dipendente  di   una
pubblica  amministrazione,  opti  per  il  mantenimento  del  proprio
trattamento economico. 
  19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
generale  non  possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti  pubblici  o  privati  ne'  ricoprire  altri
uffici pubblici,  ne'  avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle
imprese  operanti  nel  settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il
direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni per l'intera durata dell'incarico ed  il  relativo  posto  in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 
  20. Per  almeno  dodici  mesi  dalla  cessazione  dell'incarico,  i
componenti  dell'Agenzia  e  il  direttore   generale   non   possono
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti
nel settore. La violazione di tale divieto e' punita,  salvo  che  il
fatto costituisca reato, con una sanzione  amministrativa  pecuniaria
pari  ad  un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
All'imprenditore che abbia violato  tale  divieto  si  applicano  una
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa  pecuniaria  di
cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso  di  variazione
annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
16. 
  22. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui  sono
definiti le  finalita'  e  i  compiti  istituzionali,  i  criteri  di
organizzazione e funzionamento,  le  competenze  degli  organi  e  le
modalita' di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato
entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  di  quello  di  cui  al
periodo  precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che   definisce
l'organizzazione  e  il  funzionamento  interni  dell'Agenzia  e   ne
determina il contingente di personale, nel limite di  40  unita',  in
posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri
a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  23. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni  dalla  data
di emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  del  comma  22,
sono individuate le risorse finanziarie e strumentali  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da  trasferire
all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite  massimo  di  venti
unita', del personale del medesimo Ministero e del mare gia' operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Alla  copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma  22  si
provvede mediante  personale  di  altre  amministrazioni  statali  in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
provvede: 
    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
sottoposti  alla  sua  vigilanza,  il  cui  costo  non  puo'   essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei  contributi
versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo  del  mercato
di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia con propria
deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
ed il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, ed e' versato entro il 31 luglio  di  ogni  anno.  Le  relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia. 
  25. In  sede  di  prima  applicazione,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, secondo periodo, e' stabilito  l'ammontare  delle
risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  conseguentemente
rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e  sono
stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a)  del  comma
24, e le relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. 
  26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui  al  comma  11  si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo  stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti. 
  26-bis.  La  tutela  avverso  i   provvedimenti   dell'Agenzia   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
  27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla  entrata
in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il  regime
transitorio di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 1995, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
maggio 1995, n. 172.