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DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63

Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. (10G0084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2010, n. 98 (in G.U. 26/06/2010, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2011)
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Testo in vigore dal:  28-2-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, anche al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalità e delle procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana degli Stati esteri
1.
((Fino al 31 dicembre 2012))
, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.