DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25/05/2010, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia   di   potenziamento   dell'amministrazione
finanziaria  ed  effettivita'  del  recupero  di   imposte   italiane
               all'estero e di adeguamento comunitario 
 
  1. In fase di prima applicazione  della  direttiva  Ecofin  del  19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane: 
    a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
"Salvo quanto previsto dai  commi  precedenti  ed  in  alternativa  a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo  della   residenza   estera   rilevato   dai   registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o  a  quello  della
sede legale estera risultante  dal  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo  2188  del  codice  civile.  In  mancanza  dei  predetti
indirizzi, la spedizione della lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  e'  effettuata   all'indirizzo   estero   indicato   dal
contribuente nelle domande  di  attribuzione  del  numero  di  codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,  primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione  si  applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). 
    La notificazione ai contribuenti  non  residenti  e'  validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi  non  abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e  le  successive  variazioni,  con   le   modalita'   previste   con
provvedimento  del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione; 
    b) le nuove disposizioni  in  materia  di  notificazione  operano
simmetricamente ai fini della  riscossione  e,  conseguentemente,  al
quinto comma  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "decreto"  sono
aggiunte le seguenti: ";  per  la  notificazione  della  cartella  di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
di cui al quarto e quinto comma  dell'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
  1-bis. Al fine  di  contribuire  al  perseguimento  della  maggiore
efficienza        e        funzionalita'         dell'amministrazione
economico-finanziaria, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  i  soggetti
gia'   appartenenti   alle    diverse    categorie    di    personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi  compreso  quello  di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, in possesso  di  specifiche  esperienze  e  professionalita',
possono  essere  trasferiti,  a  domanda,  nei  ruoli  del  personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,  delle  Agenzie
fiscali  o  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
provvedimento  adottato  dall'Agenzia   ovvero   dall'amministrazione
interessata, d'intesa con l'amministrazione  di  provenienza,  previa
verifica della disponibilita' di  organico  e  valutate  le  esigenze
organizzative  e  funzionali  sulla  base  di  apposita  tabella   di
corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio  di
ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate  a
legislazione vigente ai predetti organismi. I  dipendenti  trasferiti
mantengono   il   trattamento    economico    corrisposto    all'atto
dell'inquadramento. Per le  finalita'  indicate  al  presente  comma,
all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dopo le parole: "Agenzie  fiscali",  sono  inserite  le
seguenti:  ",  nonche'  tra  le  predette  Agenzie  e  il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,";  nello  stesso  periodo,  dopo  le
parole: "fascia in servizio" sono inserite le  seguenti:  "presso  il
Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo le parole: "di lavoro in
essere presso"  sono  inserite  le  seguenti:  "il  Ministero  ovvero
presso". La presente disposizione non  si  applica  al  personale  in
servizio a tempo determinato. 
  1-ter.  Al   fine   di   razionalizzare   l'assetto   organizzativo
dell'amministrazione        economico-finanziaria,        potenziando
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista  della  sua
trasformazione,  ai  sensi  dell'articolo  40  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla  sezione
II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n.  300,  e  successive  modificazioni,  le  direzioni   territoriali
dell'economia e delle finanze  sono  soppresse.  La  riduzione  delle
dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello
non dirigenziale derivante dal presente comma concorre  a  realizzare
gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26  febbraio  2010,  n.  25.  Le  funzioni  svolte  dalle   direzioni
territoriali  dell'economia   e   delle   finanze   sono   riallocate
prioritariamente  presso  gli  uffici   centrali   del   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e  dei  servizi,  ovvero
presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o piu' decreti
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date  di  effettivo
esercizio delle funzioni riallocate ai sensi  del  presente  comma  e
sono individuate le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali
dell'economia   e   delle   finanze   e'   trasferito,   a   domanda,
prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,
anche in soprannumero con riassorbimento al momento della  cessazione
dal servizio a qualunque titolo, ovvero e' assegnato alle  ragionerie
territoriali dello Stato. Si applica  il  comma  5-bis  dell'articolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  2  agosto  2008,  n.  129,  e  successive
modificazioni.  Nei  confronti  dell'Amministrazione   autonoma   dei
monopoli  di  Stato  non  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  apportate  le  modifiche  all'assetto   organizzativo
interno del Ministero. 
  2. Per garantire il pieno rispetto dei  principi  comunitari  sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche  statali  generatrici
di entrate erariali,  si  considerano  lesivi  di  tali  principi,  e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto  negoziale  di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma  espressa  e  regolati  negli  atti  di  gara;   ogni   diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e  rapporti,
anche  se  gia'  adottato,  e'  nullo  e  le  somme   percepite   dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni   statali    concedenti,    attraverso    adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte  dei  servizi,  ivi  incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del  gioco,  assicurano
l'effettivita' di  clausole  idonee  a  garantire  l'introduzione  di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita'  e  non  automaticita',  a   fronte   di   casi   di
inadempimento  delle  clausole  della   convenzione   imputabile   al
concessionario, anche a titolo  di  colpa,  la  graduazione  di  tali
sanzioni  in  funzione  della  gravita'  dell'inadempimento,  nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione  del
principio  di  effettivita'  della  clausola   di   decadenza   dalla
concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio  di
partecipazione e del contraddittorio. (13) 
  2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7  luglio
2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori  dei
casi ivi disciplinati, il gioco con vincita  in  denaro  puo'  essere
raccolto dai soggetti titolari di valida concessione  rilasciata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e  con  le  modalita'
previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di
qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta  la
partecipazione telematica; e' conseguentemente abrogata la lettera b)
del comma 11 dell'articolo 11-quinquiesdecies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 
  2-ter. L'articolo 88  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza  ivi
prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge
l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita  in  denaro,
e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei
medesimi esercizi  di  apposita  concessione  per  l'esercizio  e  la
raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
  2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
e' richiesta altresi' per la gestione delle sale  ove  si  installano
gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del
predetto testo unico, e  successive  modificazioni.  Nell'ambito  del
piano  straordinario  di  contrasto  del  gioco   illegale   di   cui
all'articolo  15-ter  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio
e alla repressione dei fenomeni elusivi  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 88 del testo unico di cui al  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni. 
  2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai  commi  da  2-bis  a
2-quater,   accertate   annualmente   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307,  e,  per
l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per  l'anno  2011  del
regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito  delle
persone fisiche. A decorrere  dall'anno  2012  le  medesime  maggiori
entrate,   accertate   annualmente   con   decreto   del    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  affluiscono  al   fondo   di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate  alle  esigenze  di  finanziamento  delle
missioni internazionali di pace. 
  2-sexies.  Stante  il  protrarsi,   per   motivi   tecnici,   della
sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  successive
modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle  condizioni
di  affidamento  dell'esercizio  e  della  raccolta  agli   operatori
interessati, le procedure previste dall'articolo  21,  comma  7,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a  far  data  dal  16
maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato  articolo  12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: "30  giugno
2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2010". 
  2-septies.   Al   fine   della   deflazione   del   contenzioso   e
dell'economicita'  delle  relative  procedure,  i  soggetti  di   cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, possono definire le controversie, pendenti alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e  relative
alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o  da  loro
partecipate,  nell'esercizio   in   concessione   del   servizio   di
riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83  e
90 del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.
43, dalle pretese risarcitorie recate da  inviti  a  dedurre  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  15  novembre   1993,   n.   453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,  e
successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di
giudizi di responsabilita'. 
  2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza  con
il versamento di un importo  pari  ad  una  percentuale  delle  somme
dovute in base alla  sentenza  impugnata  o  impugnabile  ovvero,  in
mancanza, all'ultimo atto amministrativo o  all'invito  a  dedurre  o
all'atto di citazione. Tale percentuale e' individuata,  con  decreto
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  pari  al
rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008  sui  ruoli  affidati
dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa  Agenzia
negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il  decreto
individua, altresi', il termine e le modalita' per il versamento. 
  2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui  al  comma
2-octies e'  prodotta  all'organo  amministrativo  o  giurisdizionale
presso il quale pende la controversia. 
  2-decies.  Restano  escluse  dalla  definizione  di  cui  al  comma
2-septies le controversie relative all'attivita' di  riscossione  dei
tributi e delle altre entrate delle  regioni,  degli  enti  locali  e
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e  di
quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
  2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies  a
2-decies, pari a 81 milioni di euro  nell'anno  2010,  accertate  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono  nel
medesimo anno, nel limite  di  48  milioni  di  euro,  al  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e nel limite  di
3 milioni di euro sono destinate a  copertura  finanziaria  di  quota
parte degli  oneri  derivanti  dal  comma  4-quinquies  del  presente
articolo. La parte  residua  delle  maggiori  entrate  derivanti  dai
predetti commi e' destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni
di euro per l'anno 2010, lo stanziamento  iscritto  nella  tabella  C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica "Ministero
dell'economia e delle finanze ", missione "comunicazioni",  programma
"sostegno all'editoria", voce "legge n. 67 del  1987".  A  tal  fine,
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,
sono soppresse le parole da: "le associazioni  le  cui  pubblicazioni
periodiche"  fino  alla  fine  del  comma.  A   fronte   del   citato
stanziamento, le  tariffe  postali  a  favore  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24  dicembre  2003,
n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,
n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa  agevolata  non  deve
essere superiore al 50 per  cento  della  tariffa  ordinaria  e  deve
comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato  al  presente
comma. Il rimborso dovuto a favore della societa' Poste italiane  Spa
non puo' essere superiore al predetto  importo.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal
presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo  e
quartultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale
da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata,  con
decreto adottato con le  modalita'  indicate  al  presente  comma  e'
stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  4. A fini di razionalizzazione della  disciplina  della  liquidita'
giacente su conti  e  rapporti  definiti  dormienti  ai  sensi  della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di  entrata
in vigore del  presente  provvedimento,  siano  stati  comunque  gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  le  disposizioni  del  comma  345-quater  del
citato articolo 1 si applicano  esclusivamente  ai  contratti  per  i
quali il termine di prescrizione del diritto  dei  beneficiari  scade
successivamente al 28  ottobre  2008.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  4-bis. Al  fine  di  assicurare  il  pieno  rispetto  dei  principi
comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il  numero  16)
del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
  "16) le prestazioni del servizio  postale  universale,  nonche'  le
cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  a  queste  accessorie,
effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione". 
  4-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  si  applicano  a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto;  sono  fatti
salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data  dal  soggetto
obbligato a fornire il servizio postale  universale  in  applicazione
della norma di esenzione previgente. 
  4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione  finanziaria,  al
comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25, le parole: "di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "di 9.300.000 euro a  decorrere  dall'anno
2011". 
  4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati  e  promuovere
un consumo consapevole anche al  fine  di  garantire  ai  consumatori
un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi
in commercio e proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2010 destinato  a  misure  di  sostegno  e
incentivazione in favore delle  imprese  dei  distretti  del  settore
tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema
di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8  aprile  2010,  n.
55. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  le  associazioni  di
categoria  delle  imprese  e  le   associazioni   sindacali   e   dei
consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  4-quater,  pari  a  5,9
milioni di euro a decorrere dall'anno  2011,  si  provvede  a  valere
sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  4-bis.  Agli   oneri
derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per  l'anno
2010, si provvede, quanto  a  3  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di
euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. 
  4-septies. Al fine di assicurare il  pieno  rispetto  dei  principi
comunitari, al decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite  in  denaro,
con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione  istantanea  o
ad estrazione differita e  concorsi  pronostici,  in  presenza  o  in
assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266"; 
    b) all'articolo 14, comma 1,  la  lettera  e-bis)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro,  con
esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione  istantanea  o  ad
estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da  parte
di soggetti in possesso delle concessioni  rilasciate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato". 
  4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  con  provvedimento
dirigenziale  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita  la  data
entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara  di  cui
all'articolo 21 del medesimo decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
effettuano   il   versamento    delle    somme    dovute    all'esito
dell'aggiudicazione.  Quota  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal
presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro, e'  iscritta
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27  dicembre
2006, n. 296. 
  4-novies.  Per  l'anno  finanziario  2010,  con  riferimento   alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta  2009,  sulla
base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo  quanto  gia'  dovuto  dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa  e'  destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': 
    a) sostegno del volontariato e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
nonche'  delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte   nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo  7
della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle  associazioni  e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di  cui  all'articolo
10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo  n.  460  del
1997; 
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
    c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
    d)  sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune   di
residenza del contribuente; 
    e)  sostegno  delle   associazioni   sportive   dilettantistiche,
riconosciute  ai  fini  sportivi  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano a norma di legge, che svolgono una  rilevante  attivita'  di
interesse sociale. (6) (11) (15) (18)(21) 
  4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222. (6) (11) (15) (18)(21) 
  4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al  riparto
redigono,  entro  un  anno  dalla  ricezione  delle  somme  ad   essi
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro  e  trasparente
la destinazione  delle  somme  ad  essi  attribuite.  (6)  (11)  (15)
(18)(21) 
  4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il  Ministro  della  salute,  sono  stabiliti  le
modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita' del riparto delle somme stesse nonche'  le  modalita'  e  i
termini del recupero delle somme non spettanti. 
  4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di  cui
al comma  4-novies,  lettera  e),  ai  fini  dell'individuazione  dei
soggetti che possono  accedere  al  contributo,  delle  modalita'  di
rendicontazione e  dei  controlli  sui  rendiconti  si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli  1,  3  e  4  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  2  aprile  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  2009,  come  modificato
dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  16  aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2  maggio  2009.
Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato per la disciplina delle modalita' di ammissione
al riparto del cinque per mille per l'anno 2010. 
  4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da  4-novies  a  4-terdecies  si  provvedera'  solo   successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino  le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies. 
  4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni,
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e  delle  fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460". 
  4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo  3  della
legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e  delle  altre  fondazioni
riconosciute che senza scopo di lucro  operano  in  via  esclusiva  o
prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460". 
  4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per  la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste  dall'articolo
1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  4  giugno
2007, e dall'articolo 1, comma 6,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  19  marzo  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008,  per  l'integrazione  documentale
delle  domande  tempestivamente   presentate   in   via   telematica,
rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per  quello  2008,
dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2011  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con  l'art.  33,  comma
11) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2012  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16,convertito con modificazioni  dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art.  10,  comma  9-quater)
che "La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  primo  periodo,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si  interpreta  nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche  statali  i  cui  bandi  di  gara  siano  stati  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della  predetta  legge
n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi  siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23, comma 2)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies  a  4-undecies,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
205) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2014  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2013." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
154) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e  ai  successivi,
con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi   dell'annualita'
precedente".